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mercoledì, Maggio 1, 2024

Giudicato cautelare sulla Siena. Santaroni rinuncia al ricorso in Cassazione

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1 pagina contro 22. 16 righe contro 27 mila caratteri sono bastate alla pubblica accusa per smontare il ricorso per Cassazione presentato dalla difesa di Santaroni contro il rigetto del Tribunale di Napoli, in funzione del riesame, avverso l'ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 30.6.2023 e richiesto dal pubblico ministero Giulio Vanacore.

1 pagina contro 22. 16 righe contro 27 mila caratteri sono bastate alla pubblica accusa per smontare il ricorso per Cassazione presentato dalla difesa di Santaroni contro il rigetto del Tribunale di Napoli, in funzione del riesame, avverso l’ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 30.6.2023 e richiesto dal pubblico ministero Giulio Vanacore. Un pubblico ministero, quello napoletano, che ha acceso un riflettore bello grosso sulle grandi opere pubbliche-private della nostra isola. I pochi chilometri che passano tra il Parcheggio della Siena e il porto di Lacco Ameno si azzerano sulla sua scrivania.

La questione del rigetto del riesame, tuttavia, assume un senso più politico che giudiziario. La vicenda penale della grande opera all’ingresso di Ischia Ponte supera quelli che sono gli aspetti puramente urbanistici e sfocia in una querelle prettamente politica. Lo scontro non è più tra il nuovo ufficio tecnico del comune di Ischia e l’azienda dei Santaroni o i consulenti della Turistica Villa Miramare e il consulente Lombardi nominato da Vanacore, lo scontro è diretto contro il sindaco di Ischia.

La difesa di Santaroni, nel suo ricorso per Cassazione, oltre ad evidenziare e a provare a smontare gli errori del consulente (secondo la difesa avrebbe sbagliato anche il richiamo sulla normativa in vigore, ndr), affida ad un intero motivo di doglianze il ruolo dell’amministrazione e del sindaco di Ischia. Un rilievo che, però, si scontra con l’esisto statistico della Cassazione: “inammissibilità totale”. Parole che risuonano in maniera pesante e che fanno eco nei volumi vuoti sotto il terreno della Siena.
Una vicenda che, al momento, è ferma ad un giudicato cautelare, ovvero la condizione in cui “non è possibile ripetere una domanda cautelare basata sugli stessi presupposti già esaminati o non esaminati dal giudice” e che ci proietta in una fase completamente nuova della questione penale che riguarda il parcheggio della Siena. Per farla breve e chiara al lettore, gli abusi che la Procura ha contestato a Generoso Santaroni sono chiari e fermi. Ora toccherà alla difesa introdurre altre argomentazioni, completamente nuove, che riescano a far cambiare la valutazione nel merito.

IL RIESAME “CONFERMATO”
Il Tribunale del Riesame, infatti, tra le altre cose aveva confermato che “Nello specifico sono state evidenziate plurime difformità, in linea con quanto già rilevato, in sede cli accertamento tecnico del 6.3.2023; ed invero, dalla relazione a firma del consulente del Pm emerge, in difformità al P.d.C. n. 38/2010 ed alla autorizzazione paesaggistica, una traslazione delle opere cli cm 29 circa rispetto alla quota … maggiore della incongruenza tollerata del 2% del singolo elemento misurato” e che “Ulteriori difformità sono state riscontrate in merito alla realizzazione cli un solaio in c.a. di copertura (quota piazzale) per mq. 75,12 circa con incremento della superficie calpestabile del piazzale, ben visibile dagli spazi pubblici ed impanante sull’aspetto esteriore dei luoghi, in assenza di autorizzazione paesaggistica” e, a titolo esemplificativo era stata anche “riscontrata l’abusiva realizzazione di un manufatto, allo stato rustico, con struttura portante in c.a. avente una superficie di mq. 48,89 ed altezza mt 219, chiaramente percepibile da via Pontano, poiché parzialmente fuori terra rispetto alla quota di progetto approvato”.

Per la Procura Generale della Corte di Cassazione, stando alla requisitoria del Sost. Proc. Gen. Dr. Pietro Molino: “Il primo motivo è sostanzialmente aspecifico, per un verso non chiarendosi se dell’avvenuto deposito della consulenza tecnica presso la segreteria del PM sia stato dato avviso alla difesa, così da consentire di valutare – ai fini del pregiudizio lamentato – la congruità o meno del tempo necessario alla sua disamina in rapporto alla prefissata data di udienza; per altro e decisivo aspetto, non chiarendosi se in sede di udienza sia stata o meno comunque avanzata formale istanza di termine a difesa per l’esame di detta consulenza, così da valutare – sempre ai fini del pregiudizio lamentato – la legittimità di un eventuale provvedimento di reiezione”. Secondo gli avvocati di Santaroni non erano state rispettate le regole del contraddittorio e le norme procedurali durante l’udienza del riesame: “risulta che – si legge – l’udienza è durata dalle 9,54 alle 10,23. La relazione di consulenza consta di centonove pagine, senza contare gli allegati. A voler conteggiare l’intero tempo dell’udienza pari a 29 minuti, la difesa avrebbe avuto a disposizione sei secondi per pagina. Ma in questo tempo si è avuta anche la costituzione delle parti e la discussione. Non si dà atto a verbale, peraltro, che la relazione di consulenza sia stata nemmeno sottoposta in visione alla difesa, risultando piuttosto che il Tribunale si sia limitato ad introitarla”. E ancora: “È evidente – scrivono i difensori del parcheggio – che in nessun modo il difensore avrebbe potuto esaminare detti allegati informatici durante l’udienza, come pure va detto che di essi il verbale nemmeno dà contezza, avendoli il difensore scoperti ex post nella cancelleria del riesame dopo il deposito dell’ordinanza.”

Il secondo motivo che per la Procura Generale “è manifestamente infondato, risolvendosi in una contestazione nel merito degli elementi istruttori, ampiamente sufficiente a delineare il fumus dei reati provvisoriamente ascritti”, mentre per la difesa di Santaroni si trattava di “inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale”.

L’ATTACCO POLITICO
Quello che però emerge dalla ricostruzione de Il Dispari, nel ricorso presentato, come già detto, il vero colpo è diretto al sindaco di Ischia e al nuovo corso dell’amministrazione comunale di Ischia.
Secondo gli avvocati di Santaroni, infatti, “L’assunto accusatorio prende le mosse da un accertamento tecnico del Comune di Ischia dello scorso marzo 2023 con il quale, improvvisamente ed in piena contraddizione con tutte le verifiche effettuate nei 13 anni ormai passati dal rilascio del permesso di costruire n. 38 del 2010 – poi oggetto di ulteriori proroghe – e della originaria relativa autorizzazione paesaggistica n. 1 del 2010, venivano mossi una serie di infondati rilievi comportanti presunte variazioni essenziali.

Peraltro, l’improvviso cambio di rotta veniva riportato dalla stampa locale, e dalle stesse interviste rilasciate anche dal sindaco, in un particolare momento di frizione con la committenza dell’opera, attesa la mancata concessione da parte di quest’ultima di ulteriori posti parcheggio a titolo gratuito a disposizione dei residenti, oltre quelli già previsti ad esempio per i disabili. Il tutto avveniva dopo aver, appena un anno prima, il 28 febbraio 2022, nel corso di un ennesimo controllo, proprio l’ufficio tecnico comunale affermato che l’immobile realizzato “corrisponde per sagoma superficie e volume a quanto riportato nei grafici allegati…”.

Così come, anche il mese successivo – e precisamente il 29 marzo – si ribadiva “la conformità dell’intero complesso fin qui eseguito, sotto il profilo planovolumetrico” ai vari titoli edilizi. Un vero e proprio coup de theatre – sottolineano i penalisti di Santaroni alla Cassazione – da parte di una amministrazione che fino ad un anno prima dell’ordinanza di sospensione dei lavori e del successivo ordine di demolizione dell’intero complesso immobiliare, ormai praticamente quasi al 95 per cento ultimato, ha costantemente plaudito all’iniziativa che avrebbe finalmente risolto il problema della mancanza di un capiente parcheggio adiacente al centro storico di Ponte d’Ischia, che a sua volta veniva ad arricchirsi sul piano dell’offerta turistica con la realizzazione di uno splendido auditorium – sala convegni, peraltro completamente ultimato. Parcheggio, si badi, come detto anch’esso praticamente terminato con i suoi già realizzati tre piani interrati e con una elegante copertura interamente a verde, programmata di concerto con la Soprintendenza al posto delle tettoie di metallo forato originariamente previste”.

Poi i penalisti affondano ancora il colpo contro l’amministrazione di Ischia e aggiunge: “Insomma un comportamento messo in campo dal Comune in pieno dispregio dei principi di buona amministrazione laddove si è paralizzata l’ultimazione di un’opera corredata da titoli edilizi validi, perfetti ed efficaci e comunque non intaccati da nessun· provvedimento di annullamento nei tempi previsti per legge per l’emanazione di atti amministrativi in sede di autotutela, come affermato anche in sede cautelare del TAR Campania. Il tutto in palese violazione del principio del legittimo affidamento che deve sorreggere l’agire della pubblica amministrazione nel rapporto con il privato che ha impegnato ingentissimi capitali fiducioso del completamento di un’opera costantemente monitorata e condivisa dalle autorità competenti sia sotto il profilo urbanistico che quello paesaggistico”.

Un ulteriore passaggio poi è dedicato al provvedimento di sequestro emesso dal GIP che, stando alle parole degli avvocati di Santaroni: “in maniera del tutto sbrigativa e nonostante il lungo tempo avuto dalla Procura per l’approfondimento dei pregnanti rilievi difensivi, si limitava a rigettare l’istanza con la seguente motivazione: “si rigetta allo stato tenuto conto di quanto rappresentato dal PM in ordine al prossimo deposito di CTU”, laddove il parere del PM, anch’esso estremamente stringato, recitava testualmente “parere allo stato contrario atteso che lo scrivente ufficio è in attesa del prossimo deposito della relazione della consulenza tecnica. di ufficio”.

SANTARONI HA RINUNCIATO AL RICORSO PER CASSAZIONE
Tuttavia, per rendere una informazione completa ed esaustiva, pubblichiamo anche quanto ci hanno chiesto di chiarire ai sensi dell’art. 8 della legge sulla stampa il prof. avv. Pasquale Coppola e l’avv. Marco Imbimbo in merito alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.
“Il ricorso per cassazione – scrivono i difensori di Santaroni – è stato oggetto di nostra rinunzia, a seguito sia della sentenza del Giudice Amministrativo che ha riconosciuto la piena conformità dell’opera, sia di elementi difensivi sopravvenuti che hanno determinato la difesa in tal senso.

La rinunzia al ricorso per cassazione è pertanto passaggio tecnico prodromico a una nuova valutazione nel merito da parte della magistratura penale sulla base di tutti gli elementi disponibili. Ricordiamo infine che il ricorso per cassazione a suo tempo proposto aveva essenzialmente ad oggetto vizi procedurali, e che la rinunzia consentirà di velocizzare la nuova valutazione, sulla base di un quadro più completo, nell’auspicio di rendere quanto prima disponibile alla cittadinanza un’opera così importante”.
Un auspicio, quello del prof. avv. Pasquale Coppola e dell’avv. Marco Imbimbo che facciamo completamente nostro. Sia per gli interessi di Santaroni, sia per quelli della comunità.

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