sabato, Luglio 27, 2024

FORIO: Lite tra il Bingo e il tabaccaio, tutto da rifare innanzi al Tar!

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Il contenzioso sulla licenza di rivendita di generi di Monopolio all’interno della sala Il titolare della tabaccheria aveva ottenuto dai giudici di primo grado una sentenza favorevole fondata sulla distanza fra le due attività inferiore al limite minimo previsto dalla legge. Ma la società “Le Casinò” l’ha impugnata per gravi errori nella notifica del ricorso originario con la difesa dell'avv. Francesco Cellammare e il Consiglio di Stato le ha dato ragione annullando quella pronuncia e rimettendo la causa nuovamente al Tribunale amministrativo

Gaetano Di Meglio | Fa segnare al momento un “nulla di fatto” il contenzioso tra il Bingo di Forio e il titolare della tabaccheria vicina per la concessione della licenza di rivendita di generi di Monopolio all’interno della sala adibita al popolare gioco.
Il Tar si era già pronunciato nel 2017 dando ragione al “rivale”, ma su appello della società “Le Casinò” il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente per un difetto di notifica, rinviando nuovamente la causa dinanzi ai giudici amministrativi di primo grado. Tutto da rifare, in sostanza.

Una controversia che nasce da lontano e che fonda i suoi presupposti sulla concorrenza e sulla norma che impone una determinata distanza tra le rivendite di generi di Monopolio.
A ricorrere al Tar era stato Mario Mario, titolare della tabaccheria ubicata alla via Matteo Verde. Contestando «la legittimità del provvedimento del 14 novembre 2003, con cui l’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Napoli ha deciso di istituire una rivendita speciale nel territorio del comune di Forio, all’interno della Sala Bingo gestita dalla predetta società, e della nota del 27 aprile 2004, con cui lo stesso Ispettorato ha comunicato di aver rilasciato la concessione per la rivendita speciale n. 11 in Forio “presso Sala Bingo ubicata in Via Monsignor Schioppa”».
Richiesta l’autorizzazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la rivendita all’interno del bar ubicato nella hall di ingresso della sala Bingo, era stato eseguito l’accertamento tecnico da cui emergeva che la rivendita più vicina risultava essere appunto quella del Mario. Sta di fatto che all’esito degli accertamenti era stata disposta l’istituzione della rivendita speciale di tabacchi in favore della società “Le Casinò”.

LA MISURAZIONE ERA SBAGLIATA
A questo punto con ben quattro diffide Mario Mario aveva invitato ripetutamente l’Ispettorato compartimentale a non rilasciare la concessione e a verificare la distanza tra le due rivendite di generi di monopolio. Sta di fatto che non si era fatto trovare presente alla data fissata per la ripetizione della misurazione, rendendola impossibile. E dunque erano state ritenute valide e corrette quelle già espletate in precedenza.
Di qui il ricorso al Tar presentata da Mario Mario a giugno 2004. Per vari motivi l’iter si è protratto a lungo, fino a quando nel 2016 il Tar ha disposto una prima verificazione, «al fine di calcolare la distanza intercorrente tra gli ingressi della tabaccheria n. 3 e della rivendita speciale presso la Sala Bingo». Ma è stato necessario incaricare un secondo verificatore, che nel 2017 ha concluso la verifica. E a quel punto il Tar ha accolto il ricorso in base alle risultanze della verificazione, «che hanno accertato che la distanza fosse pari a 297 metri, inferiore al limite minimo di legge, e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite». Per aver sbagliato l’Agenzia dei Monopoli nel concedere la licenza…

NOTIFICA NON RICEVUTA
Una sentenza ovviamente impugnata dalla società “Le Casinò” con due censure, di cui la prima è risultata decisiva, ma solo per rimettere tutto in discussione.
Il vizio contestato è «la mancata corretta instaurazione del contraddittorio, a causa della non valida notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e della dichiarazione di interesse effettuata dal ricorrente signor Mario nei suoi confronti. La società appellante afferma che “il suo legale rappresentante p.t. non ha giammai ritualmente ricevuto la notifica dei predetti atti ed impugna sin d’ora le relate e le cartoline postali depositate in mera fotocopia dalla difesa del Mario Mario, di cui andranno quantomeno esibiti gli originali, atteso che alla società non risulta pervenuto neppure l’avviso a\r di deposito del ricorso introduttivo del 2004, indispensabile e prodromico alla dichiarazione di compiuta giacenza postale, ma oltretutto non è neppure pervenuta la notifica della dichiarazione di interesse alla prosecuzione del giudizio”».
Inoltre, «relativamente alla notificazione della dichiarazione di interesse, l’appellante deduce l’inapplicabilità della notificazione effettuata, che “implica come destinataria della notifica esclusivamente una persona fisica e non giuridica…”». Contestando che Mario avrebbe potuto procedere nelle altre forme previste, «ma “soltanto nei confronti della persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente”, il che non sarebbe avvenuto».

I TENTATIVI DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Per i giudici della Quarta Sezione del Consiglio di Stato il primo motivo di appello è fondato. Questioni “tecniche” che nella sentenza vengono così riassunte citando la norma in materia: «La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati si fa alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».

Ebbene, «nella vicenda in esame, la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio è stata tentata dal signor Mario Mario, in data 25 giugno 2004, con atto spedito via posta dall’ufficiale giudiziario addetto alle notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli.
La relazione di notificazione, stesa in calce all’istanza di notificazione dell’avvocato del ricorrente, dà conto che la spedizione è avvenuta in data 25 giugno 2004 ed è stata indirizzata alla società “Le Casinò s.r.l., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante Buono Vincenza, con sede in Forio, Via Matteo Verde 67”.

L’avviso di ricevimento, depositato dal signor Mario e relativo alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio spedito via posta, reca conferma che l’atto è stato indirizzato alla signora Vincenza Buono, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, e che la notificazione non si è perfezionata “Per temporanea assenza del destinatario” dovuta a “mancanza”, con conseguente immissione dell’avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo, deposito del plico presso l’ufficio e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata del 29 aprile 2004.
Il plico non risulta essere stato ritirato in quanto, in atti, vi è copia dell’attestazione di compiuta giacenza datata il 10 luglio 2004».

VIZIO DETERMINANTE
Una notifica dunque non andata a buon fine e anche sbagliata. Infatti il collegio scrive: «Risulta, pertanto, che nella vicenda in esame l’ufficiale giudiziario non riuscendo a perfezionare la notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 145, primo comma, c.p.c., ha tentato la notificazione ai sensi dell’art. 145, terzo comma, c.p.c., avvalendosi, cioè, della notificazione in caso di “irreperibilità o rifiuto di ricevere copia”.
Secondo quanto previsto, risulta necessario, però, che la notificazione effettuata venga eseguita indirizzando l’atto alla persona fisica che rappresenta l’ente e che ciò avvenga, peraltro, nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa.

Senonché, nel caso di specie, la notificazione non risulta validamente perfezionata in nessuna delle forme in cui essa è stata tentata dall’ufficiale giudiziario.
In primo luogo, in quanto indirizzata ad una destinataria che non era più, al tempo della notificazione, il legale rappresentante pro tempore.
Risulta infatti dalla visura camerale depositata in giudizio che, a partire dalla data del 30 marzo 2004, la signora Vincenza Buono è cessata dalla carica di amministratore unico».

Ma non è finita: «Inoltre, in disparte la suddetta circostanza, difettano, altresì, anche le ulteriori forme per effettuare validamente la notificazione», si legge in sentenza. La notifica poteva essere effettuata «alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente», ma «tale modalità di notificazione implica, però, che la notificazione non possa attuarsi nei confronti dell’ente in quanto tale».
In questo caso, «invece, si è proceduto con le modalità dell’art. 140 c.p.c., “ma non nei confronti del rappresentante legale della società, bensì della società stessa, con spedizione della raccomandata informativa alla società presso la sua sede.”, mentre invece “… una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l’atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza».
Non un dettaglio, ma un vizio che ha invalidato l’intero giudizio innanzi al Tar: «Risulta pertanto fondata l’affermazione di parte appellante secondo cui il legale rappresentante della società non “ha giammai ritualmente ricevuto la notifica dei predetti atti”».

Ed infatti il Consiglio di Stato ha sentenziato: «L’accertamento della nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e, dunque, il mancato corretto instaurarsi del contraddittorio determinano la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al primo Giudice e conseguente assorbimento di ogni altra questione dedotta con l’appello, in primis quella concernente la validità del procedimento di notificazione della dichiarazione d’interesse effettuata dal ricorrente».
Dopo vent’anni dall’inizio dell’iter di concessione della licenza, il Tar dovrà nuovamente trattare l’intero contenzioso…

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