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lunedì, Aprile 29, 2024

Fabbricato pericoloso per lavori, il Comune sgombera ma non si attiva per la messa in sicurezza

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Il Tar Campania ha condannato la colpevole inerzia degli uffici di Casamicciola. L’ordinanza con cui si intimava ai responsabili l’esecuzione di opere urgenti per l’eliminazione del pericolo non è stata eseguita. Intanto la ricorrente e altri condomini hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Ignorata la diffida. I giudici amministrativi hanno sentenziato l’obbligo dell’Ente a far eseguire il provvedimento anche intervenendo direttamente in danno

Gaetano Di Meglio | L’inerzia del Comune di Casamicciola Terme ha causato il perdurare di condizioni di pericolo per un fabbricato in via Cretaio, peraltro sgomberato dallo stesso Ente proprio per tale motivo. Ora il Tar Campania bacchetta sonoramente l’Ente, condannandolo ad attivarsi intimando ai responsabili la messa in sicurezza o intervenendo direttamente in danno.
A ricorrere ai giudici amministrativi la proprietaria di un appartamento sito nel condominio, pure citato in causa ma non costituitosi. Chiedendo che venisse accertata la illegittimità del comportamento omissivo, ovvero del silenzio-rifiuto, formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni, previsto dalla legge 241/90, sulla istanza-diffida del 17 marzo 2023.

Nella sentenza il tribunale evidenzia innanzitutto il “nodo” del contendere, come riportato in ricorso. La ricorrente «è proprietaria dell’unità immobiliare, posta al primo ed ultimo piano del fabbricato condominiale denominato “Girasole”, sito in Casamicciola Terme, facente parte del complesso edilizio “Parco Mare Verde”; l’appartamento al piano terra del predetto fabbricato appartiene ai coniugi; questi ultimi hanno eseguito, in epoca relativamente recente, lavori nel sottosuolo del fabbricato condominiale, precisamente al di sotto del loro appartamento ed all’altezza delle fondazioni, ricavandone un volume da destinare, presumibilmente, ad uso abitativo, aprendo un varco nella muratura condominiale, di larghezza di circa 1,30 metri e di altezza di circa 2,20 metri, che funge da accesso al locale che hanno realizzato, che dovrebbe avere una superficie di circa 20,00 mq.».

Aggiungendo di aver «già chiesto accertarsi la illiceità delle opere de quibus in sede civile, nella causa attualmente pendente innanzi al Giudice di Pace di Ischia; le predette opere sarebbero abusive e hanno comportato la violazione della normativa antisismica, compromettendo l’equilibrio statico dell’intero fabbricato condominiale».

VIOLATA LA NORMATIVA ANTISISMICA
Violare la normativa antisismica proprio a Casamicciola è particolarmente grave. Sta di fatto che il Comune si era attivato con ordinanza n. 9 del 10 novembre 2022, che intimava ai proprietari dell’appartamento al piano terra ed al precedente amministratore del Condominio Parco Mare Verde di provvedere ad horas «alla esecuzione delle opere di assoluta urgenza per la messa in sicurezza del fabbricato ove ricade l’appartamento sito in Casamicciola Terme alla via Cretaio “Parco Mare Verde» e di «produrre a lavori eseguiti apposito certificato attestante la eliminazione del pericolo a firma di tecnico abilitato».
Pericolo che aveva indotto lo stesso Ente ad adottare nella stessa data una seconda ordinanza, la n. 10, «nelle more dell’esecuzione dei suddetti lavori di messa in sicurezza, di cui all’ordinanza n. 9 del 10/11/2022, per la tutela pubblica e privata incolumità». Ordinando anche lo sgombero e l’inagibilità del fabbricato.

Sta di fatto che dopo aver ordinato lo sgombero, che ha comportato ovvie ripercussioni per gli interessati, gli uffici comunali si sono “dimenticati” della questione e i destinatari del provvedimento non hanno provveduto alla eliminazione del pericolo: «Stante la mancata ottemperanza all’ordinanza n. 9 del 2022 per la messa in sicurezza del fabbricato, la ricorrente, in data 17 marzo 2023, ha diffidato il comune a dare immediata esecuzione a tale ordinanza sindacale n. 9 del 10 novembre 2022, previo ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 evidenziando che la situazione venutasi a creare è fonte di grave pregiudizio sul piano patrimoniale, ma anche su quello economico ed affettivo per la ricorrente ed il figlio che sono stati privati della loro abitazione».

Ma a quella diffida il Comune non ha dato risposta.
Il danno e la beffa, per la cittadina allontanata da casa senza che poi si sia dato corso ai lavori. Un aspetto che rende ancora più grave e “disumana” la colpevole inerzia dell’Ente. E nel ricorso, stante proprio questa costante inerzia, si chiedeva anche la nomina di un commissario “ad acta” nel caso di perdurante inadempimento.
Il Comune di Casamicciola, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, sostenendo che, «in sostanza, non sussisterebbe una inerzia rilevante del Comune (l’obbligo sarebbe solo a carico dei privati intimati e il Comune non sarebbe tenuto a farsi carico di interventi a tutela della proprietà dei privati)».

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
Il collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller è stato però di diverso avviso, accogliendo il ricorso in quanto pienamente fondato.
Innanzitutto la sentenza evidenzia «la sussistenza in capo alla ricorrente della legittimazione e dell’interesse al presente ricorso, proposto contro il silenzio del comune sulla diffida da lei presentata il 17 marzo 2023 (diffida adeguatamente dettagliata e circostanziata), essendo la ricorrente proprietaria di un appartamento situato nel fabbricato oggetto dell’ordinanza n. 9 del 2022 e destinataria, insieme ad altri condomini, della ordinanza di sgombero n. 10 del 2022».

I giudici si soffermano anche sulla natura del primo provvedimento adottato dall’Ente: «Si rileva, poi, che l’ordinanza comunale n. 9 del 2022 è una ordinanza contingibile e urgente adottata sul presupposto che “le opere illegittime sopra descritte, ossia, l’ambiente ricavato tra le fondazioni del fabbricato condominiale e la muratura di tufo prospiciente il sottostante viale di pertinenza di altre palazzine componenti il parco, costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità” e che pertanto sussiste “l’urgenza e la necessità di disporre l’effettuazione ad horas di opere provvisionali idonee ad eliminare l’evidenziato stato di pericolo”, per cui il comune ha ordinato al proprietario e all’amministratore del condominio Parco Mare Verde, oltre a chiunque altro coobbligato, di provvedere ad horas “alla esecuzione delle opere di assoluta urgenza per la messa in sicurezza del fabbricato ove ricade l’appartamento”».
Acclarando che il Comune ha l’obbligo di intervenire direttamente in danno, proprio alla luce di quel provvedimento. La norma infatti «dispone che “Se l’ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi”. La citata disposizione prevede, quindi, espressamente la possibilità dell’esecuzione in danno dell’ordinanza contingibile e urgente da parte dell’Amministrazione e ciò in funzione della concreta salvaguardia degli interessi pubblici sottesi al provvedimento di urgenza».

IL VINCOLO PAESAGGISTICO
Anche l’aspetto del vincolo paesaggistico ha il suo “peso”: «Inoltre, si rileva che gli abusi denunciati dalla ricorrente insistono su di un territorio paesaggisticamente vincolato e che la ricorrente, nella diffida, ha sollecitato anche l’esercizio dei poteri ex D.P.R. n. 380/2001; e a tale sollecitazione il comune è tenuto a dare una risposta con un provvedimento espresso».
L’inerzia dell’Ente è illegittima alla luce della legge n. 241 del 1990, che stabilisce che «“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” e condivisa giurisprudenza ha ritenuto che sussista l’obbligo di provvedere, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge o da una norma puntuale, in tutti i casi in cui ragioni di giustizia e di equità impongano all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni della P.A.».

La conclusione è lapidaria: «Considerato quanto sopra e attesa la perdurante inerzia dell’amministrazione, il ricorso va accolto e va ordinato al comune intimato di provvedere sulla diffida della ricorrente, dando esecuzione all’ordinanza sindacale n. 9 del 10 novembre 2022 per la messa in sicurezza del fabbricato, ossia provvedendo agli adempimenti dalla medesima discendenti per effetto dell’inottemperanza dei destinatari, nonché adottando una determinazione espressa sulla richiesta di esercizio dei poteri ex DPR 380 del 2001, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore».
In caso di ulteriore inerzia (tutt’altro che improbabile…), il Tar ha già nominato quale commissario ad acta il prefetto di Napoli o funzionario da lui delegato.
Ovviamente il Comune di Casamicciola è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, quantificate in 1.500 euro.

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