Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che vede coinvolto Pietro Paolo Di Iorio, con la difesa che porta in aula documenti destinati a ribaltare l’impianto accusatorio sulla collocazione dell’immobile destinatario dell’ordine di demolizione. L’udienza si è svolta ieri dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, Sabrina Calabrese, e si è protratta fino al primo pomeriggio per la complessità delle questioni affrontate.
Alla discussione hanno preso parte il pubblico ministero onorario, che si è riportato ai precedenti pareri dell’Ufficio, e l’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, difensore di Di Iorio. Il legale ha articolato la propria linea su due fronti tecnici principali, il rischio frana e il vincolo idrogeologico, sui quali ha depositato nuova documentazione.
Sul primo punto, la difesa ha ribadito che il manufatto oggetto dell’ordine di demolizione ricade in «zona bianca» nella cartografia del rischio frana e non risulta dunque interessato da alcuna classificazione di pericolosità da dissesto franoso. A sostegno della tesi sono stati richiamati l’attestazione rilasciata dal Comune di Barano d’Ischia lo scorso 22 aprile e una precedente perizia asseverata dell’ingegnere Benito Trani, consulente di parte, che nel proprio elaborato ha contestato anche le conclusioni del consulente del pubblico ministero. Secondo Trani, il rischio frana richiamato dalla consulenza della Procura riguarderebbe un costone adiacente che, però, ricade in proprietà aliena e non interesserebbe la particella catastale riferibile a Di Iorio.
Il passaggio centrale dell’udienza ha riguardato però il vincolo idrogeologico. Molinaro ha depositato una nuova certificazione comunale nella quale si attesta che l’area interessata dall’intervento non è gravata da vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto numero 3267 del 1923, normativa statale tuttora vigente, come confermato dalla cartografia ufficiale custodita presso il Comune, il cui stralcio è stato allegato alla certificazione. La medesima conclusione è stata richiamata in una nuova relazione tecnica dello stesso ingegnere Trani, acquisita agli atti.
La difesa ha inoltre argomentato che il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), approvato dall’Autorità di Bacino con delibera della Giunta Regionale della Campania nel 2015, non si porrebbe in contrasto con la normativa statale del 1923. In ogni caso, sempre secondo la tesi difensiva, lo stesso PSAI farebbe salve le «attività antropiche» preesistenti, comprese quelle residenziali, laddove il Comune abbia adottato il piano comunale di emergenza, circostanza puntualmente verificata nel caso di specie. A conferma, Molinaro ha depositato anche la delibera del Consiglio comunale di Barano d’Ischia numero 12 del 29 luglio 2016, relativa all’approvazione del piano comunale di emergenza.
Nel corso dell’udienza è stata depositata anche una nuova perizia medico-legale, sottoscritta da uno specialista cardiologo, nella quale viene confermata la condizione di assoluto impedimento e di intrasportabilità di Di Iorio.
Soltanto nella parte conclusiva della discussione, ed esclusivamente in via subordinata, il legale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere che una disciplina pianificatoria approvata con delibera amministrativa regionale possa prevalere sulla normativa statale primaria tuttora vigente. Una simile interpretazione, secondo la difesa, porrebbe delicati profili di compatibilità costituzionale, incidendo su diritti fondamentali quali il diritto di proprietà e il diritto all’abitazione. Dopo una discussione durata circa un’ora, il giudice dell’esecuzione ha acquisito tutta la documentazione depositata e si è riservato la decisione.
