Prometteva di rovinarla mostrando a tutti i video più intimi della loro relazione clandestina, e in parte lo aveva già fatto: per questo il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha condannato un uomo di 35 anni, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 7.500 euro di multa.
Si tratta della prima sentenza emessa dal tribunale isolano per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, introdotto nel Codice penale dall’articolo 612-ter. La sentenza pronunciata dalla giudice Luana Romano chiude in primo grado un procedimento durato oltre quattro anni per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e tentata diffusione dello stesso materiale, ai danni di una donna con cui l’imputato aveva avuto una relazione sentimentale parallela a quella ufficiale della vittima. La parte civile è stata assistita dall’avvocato Gianluca Migliaccio.
Una relazione nata in tabaccheria
I fatti risalgono all’agosto 2020, quando la persona offesa lavorava in una tabaccheria e conosceva l’imputato attraverso l’invio di bigliettini e piccoli pensieri. Alla conoscenza era seguita una reciproca simpatia, alimentata da espressioni affettuose come “sei bella” e “mi piaci”. Il 31 agosto, in piazza a Monterone, i due si erano incontrati nel pomeriggio; la donna, all’epoca legata sentimentalmente a un altro uomo, aveva chiesto all’imputato di prendere un caffè insieme. La sera stessa, dopo una festa, la persona offesa si era recata in un pub in compagnia di un’amica, dove aveva ritrovato l’imputato, che le aveva lasciato un biglietto con il proprio numero di telefono.
Quella notte tra i due era scoccato un bacio, ma la relazione clandestina si era poi consolidata nei mesi successivi attraverso incontri fugaci nella tabaccheria dove la donna aveva continuato a lavorare fino al 30 aprile 2021. Da novembre 2020 erano iniziati anche rapporti sessuali completi, sempre a insaputa del fidanzato ufficiale della donna, di cui l’imputato era pienamente consapevole.
Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, dopo un periodo di forte indecisione la donna aveva infine deciso di interrompere la relazione con il fidanzato, comunicandogli la scelta per iscritto nell’aprile 2021, anche a causa di comportamenti da lei descritti come ossessivi e di episodi di pedinamento. L’imputato, in un’occasione, si era recato contro la volontà della persona offesa dal fidanzato di lei per riferirgli dell’esistenza della relazione clandestina.
Ciò nonostante, l’imputato non aveva accettato la fine del rapporto con la donna e aveva continuato a scriverle, definendola in un messaggio una “poco di buono” e sostenendo che sarebbe stato meglio non avere mai iniziato nulla insieme. I due si erano rivisti a giugno, con la donna che chiedeva tempo per decidere se lasciare definitivamente il fidanzato, mentre Palmarelli le comunicava che l’avrebbe attesa soltanto fino al 20 giugno.
Le minacce e l’invio del video
È in questo contesto di rottura, secondo la sentenza, che si collocano le condotte penalmente rilevanti. La persona offesa ha riferito che, nel corso della relazione, erano stati più volte ripresi con il telefono dell’imputato atti sessuali, e che in alcune occasioni era stata lei stessa a inviargli contenuti a sfondo sessuale.
Al termine del rapporto, l’imputato aveva iniziato a minacciarla paventando la pubblicazione dei video su una piattaforma pornografica. In un episodio specifico, dopo essersi allontanati insieme in motorino, l’imputato le avrebbe detto testualmente: “Io pubblico tutto, tutti quanti lo devono sapere che tu sei una puttana, non ti faccio scendere neanche di casa”, aggiungendo che avrebbe mostrato i contenuti al fidanzato della donna e che li avrebbe poi diffusi. In quella stessa circostanza, secondo la testimonianza della vittima, era stato consumato anche un rapporto sessuale che lei avrebbe subito proprio a causa del ricatto legato alla possibile diffusione del materiale. Il giorno seguente, riferisce ancora la donna, l’uomo le aveva nuovamente chiesto di incontrarla, accompagnando la richiesta con ulteriori minacce: proprio il timore della pubblicazione delle immagini avrebbe spinto la persona offesa a raccontare l’accaduto al padre e a sporgere denuncia.
Agli atti del fascicolo sono state acquisite le schermate della messaggistica istantanea tra i due, che secondo il giudice riscontrano pienamente il racconto della vittima. In un messaggio, la donna scrive al condannato di non poter più vivere sotto ricatto; lui risponde di essere stato costretto da lei stessa a comportarsi male. Particolarmente rilevante, per la ricostruzione dei fatti, è un lungo messaggio in cui il 35 enne scrive: “Ora mi tocca vendicarmi così almeno forse capirai quello fatto comunque tutt’appost, volevo solo avvisarti che tra poco o quando mi sveglio manderò tutte le conversazioni e non solo recenti a Salvatore”, aggiungendo in un messaggio successivo: “Forse tra qualche ora ad atto compiuto capirai realmente come mi hai fatto sentire. Dopo avere provato sulla tua pelle come ho fatto io”. La donna, in risposta, scrive: “Poi mi minacci di fare vedere i miei video ovunque. Ma vergognati”.
Il 23 aprile 2021, come contestato al capo primo dell’imputazione, l’imputato aveva effettivamente inviato un video a contenuto sessualmente esplicito, ritraente la persona offesa nell’atto di compiere gesti di autoerotismo, a un contatto salvato in rubrica con il nome “B”. La conversazione tra i due, acquisita agli atti, mostra “B” chiedere all’imputato se la donna fosse tornata con “Totore”, cioè con il fidanzato ufficiale, ricevendo risposta affermativa e il commento dell’imputato di non trovare parole per quella scelta, tanto più che aveva già mostrato alcuni video al fidanzato della donna.
Alla domanda se si trattasse di “roba piccante”, il 35 enne aveva chiesto all’interlocutore se volesse vederne uno, raccomandandogli di cancellarlo subito dopo la visione, per poi inviare effettivamente il video, precisando di avere scelto il contenuto meno significativo tra quelli in suo possesso. Per il periodo successivo, fino a luglio dello stesso anno, contestato al capo secondo, l’imputato aveva reiterato nei confronti della vittima le minacce di una diffusione più ampia del materiale, senza tuttavia che tale ulteriore diffusione si concretizzasse.
Le testimonianze e la consulenza tecnica
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, durata diverse udienze tra il 2022 e il 2025, è stato sentito il fidanzato ufficiale della persona offesa all’epoca dei fatti. Il teste ha riferito di avere appreso dell’esistenza della relazione parallela tra la donna e il 35enne mentre il proprio fidanzamento era ancora in corso, circostanza che aveva causato un’interruzione temporanea del rapporto, poi ripreso per breve tempo.
L’ex ha confermato di avere saputo dalla propria fidanzata dell’epoca che tra lei e l’uomo vi erano stati scambi di fotografie intime e che quest’ultimo, contrariato dalla decisione della donna di non proseguire la relazione, l’aveva minacciata di utilizzare tale materiale. Ha inoltre riferito di avere avuto un contatto diretto con l’imputato, che gli aveva raccontato della relazione mostrandogli una conversazione sul proprio cellulare.
È stato inoltre sentito il carabiniere Marco Pallante, in servizio presso il Nucleo Carabinieri di Ischia, che ha riferito di avere proceduto, su delega della Procura, al sequestro di un iPhone 8 in uso al 35 enne. Sul dispositivo sequestrato è stata poi svolta una consulenza tecnica informatica, il cui autore è stato sentito all’udienza del 12 dicembre 2024.
Nel corso dell’interrogatorio reso durante le indagini e acquisito agli atti del dibattimento, lo stesso imputato ha ammesso di avere prospettato alla donna di recarsi dal fidanzato di lei per raccontargli tutto e mostrargli il contenuto del proprio cellulare, negando tuttavia di avere mai manifestato l’intenzione di diffondere video o fotografie a contenuto sessuale. Agli atti risultano infine prodotti numerosi biglietti e lettere che, secondo il giudice, confermano l’esistenza della relazione affettiva tra i due.
Le motivazioni della condanna
Nel valutare l’attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile nel processo con l’assistenza dell’avvocato Gianluca Migliaccio, il giudice ha richiamato il principio consolidato della Corte di Cassazione secondo cui la deposizione della vittima può da sola fondare la responsabilità dell’imputato, purché sottoposta a un vaglio positivo di attendibilità, tanto più rigoroso quando la persona offesa sia anche parte civile e dunque portatrice di pretese economiche.
Applicando questo criterio, la giudice ha ritenuto le dichiarazioni della donna intrinsecamente attendibili per specificità, linearità e coerenza, oltre che riscontrate da elementi esterni: le schermate di chat, le dichiarazioni dell’ex e gli esiti della consulenza tecnica sul cellulare sequestrato.
Quanto al capo primo, il giudice ha richiamato un principio di diritto della Cassazione secondo cui il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti si perfeziona già con il primo invio a un solo destinatario, indipendentemente dal rapporto tra quest’ultimo e la persona ritratta. Sulla base di questo orientamento, l’invio del video a “B” è stato ritenuto sufficiente a integrare pienamente il reato contestato, riconoscendo altresì la circostanza aggravante prevista dall’articolo 612-ter, comma terzo, del Codice penale, relativa ai casi in cui la vittima sia legata all’autore da una relazione sentimentale.
Per il capo secondo, il giudice ha ritenuto che le reiterate minacce di diffusione rivolte alla donna non costituissero mera enunciazione generica di intenti, ma si inserissero in un contesto nel quale l’imputato disponeva concretamente del materiale, aveva già individuato un destinatario a cui inviarlo e aveva già dimostrato, con la condotta del capo primo, di essere disposto a farlo. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a configurare il tentativo di diffusione illecita, punito ai sensi degli articoli 56 e 612-ter del Codice penale, non essendosi perfezionata l’ulteriore diffusione paventata.
La pena e le statuizioni finali
Nella determinazione della pena, il giudice è partito da una pena base di un anno di reclusione e 5.000 euro di multa per il reato più grave del capo primo, elevata a un anno e tre mesi di reclusione e 6.500 euro di multa per effetto dell’aggravante, e ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato del capo secondo fino alla pena finale di un anno e sei mesi di reclusione e 7.500 euro di multa. Sono state inoltre disposte la confisca e la distruzione del materiale sequestrato, oltre alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. Al condannato, privo di precedenti penali ostativi, è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile tramite l’avvocato Migliaccio, il giudice ne ha riconosciuto il fondamento, ritenendo le condotte accertate idonee a incidere negativamente sulla libertà morale e sulla serenità psico-fisica della persona offesa, ma ha demandato la liquidazione del danno al giudice civile, respingendo la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000 euro per insufficienza delle prove sull’entità del pregiudizio subito.
L’imputato è stato comunque condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e rappresentanza, liquidate in 2.156,40 euro oltre IVA e CPA. Il pubblico ministero, in sede di requisitoria, aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione e 4.000 euro di multa, pena poi superata da quella irrogata dal giudice per effetto dell’aggravante e della continuazione tra i due reati.
