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sabato, Maggio 4, 2024

Un’altra sentenza che conferma: Perrella è titolato a gestire il porto di Lacco Ameno. E gli riapre acqua

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Accolto il reclamo dei legali di Giuseppe Perrella, ribaltata la decisione della Sezione Distaccata .Uno “schiaffo” all’Evi e a Giacomo Pascale. All’azienda idrica viene ordinato di ripristinare immediatamente la fornitura stabilendo il pagamento di 2.000 euro per ogni giorno di ritardo. Il quadro normativo nazionale ed europeo che proroga le concessioni fino al 31 dicembre 2023 rende “Marina del Capitello” pienamente titolare della gestione dell’approdo turistico. Accollate ad Evi e Comune le spese di giudizio per oltre 6mila euro

Perrella incassa una vittoria dinanzi al tribunale civile di Napoli, che gli dà ragione nel contenzioso (uno dei tanti…) sulla fornitura idrica “tagliata” al porto turistico di Lacco Ameno. E dal collegio presieduto dalla dr.ssa Roberta Di Clemente, che annulla l’ordinanza della Sezione distaccata di Ischia, arriva uno “schiaffo” all’Evi e in particolare a Giacomo Pascale. “Marina del Capitello” come detto era ricorsa alla Sezione Distaccata contro la decisione dell’Evi su input del Comune di Lacco Ameno, ma il ricorso cautelare era stato respinto. I legali di Giuseppe Perrella – gli avvocati Enrico Angelone, Alessandro Barbieri e Raffaele Pesce – hanno così proposto reclamo al tribunale civile di Napoli, che ha fatto giustizia.

Il reclamo, così come il contenzioso, è fondato sulla titolarità della “Marina del Capitello” sulla gestione dell’approdo turistico. Ed a sostegno del reclamo è stato evidenziato «che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere inapplicabili al rapporto intercorso con il Comune di Lacco Ameno i principi affermati nelle pronunce nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; che tenuto conto delle sentenze n. 2340/2022 e 40/2022, rispettivamente, del TAR Campania e del tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia, e delle previsioni della legge 118/2022, della legge 145/2018 e del d.l. 104/2020 l’efficacia del rapporto con il Comune di Laccio Ameno era stata prorogata fino al 31.12.2023». E che dunque la “Marina del Capitello” «doveva ritenersi concessionaria di un bene demaniale e come tale legittimata a richiedere ed ottenere la fornitura idrica negata dalla EVI; che il perdurante diniego alla somministrazione di acqua la obbligherebbe a chiudere l’attività e determinerebbe il suo fallimento ed il licenziamento dei dipendenti occupati».

Almeno sul fronte della fornitura idrica, la decisione dei giudici napoletani va letta anche a salvaguardia dell’economia del paese, di cui evidentemente Pascale non si preoccupa. Nel reclamo è stato dunque chiesto al tribunale «di emettere ogni provvedimento che appaia più idoneo ad assicurare l’immediata conclusione dei contratti di fornitura idrica e comunque l’immediata fornitura di acqua corrente agli approdi ed a tutte le aree detenute nel porto di Lacco Ameno e di fissare la somma di euro 5.000,00(o il diverso importo ritenuto congruo) a carico dell’Evi per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della misura cautelare». Evi e Comune di Lacco Ameno si sono invano costituiti in giudizio per sostenere la guerra a Perrella.

EVI SBUGIARDATA

Il tribunale ha ritenuto fondato il reclamo ordinando all’Evi la immediata ripresa della fornitura idrica al porto turistico. Nell’ordinanza se ne spiegano chiaramente i motivi non tenuti in debito conto presso la Sezione Distaccata di Ischia: «La reclamante sostiene di essere titolare di una concessione demaniale e di detenere legittimamente aree demaniali e conseguentemente di avere diritto ad ottenere la fornitura di acqua. L’Evi afferma di avere negato la somministrazione in quanto a seguito delle verifiche compiute era emerso che la Marina del Capitello non aveva il legittimo possesso degli immobili ai quali intendeva destinare la fornitura».

E qui arriva la prima bacchettata all’azienda idrica: «Ciò detto va preliminarmente rilevato che l’Evi non ha indicato il riferimento normativo o contrattuale in base al quale ha rifiutato gli allacciamenti richiesti dalla reclamante. Lo stesso sembra potersi individuare nell’art. 18 del Regolamento di distribuzione dell’acqua potabile che prevede che il contratto è stipulato con chiunque ne faccia richiesta e dichiari di essere in possesso legittimo dell’immobile al quale la somministrazione si riferisce.

Tenuto conto del tenore della previsione non sembra giustificata la condotta della reclamata che ricevuta la richiesta delle forniture idriche con la dichiarazione del legale rappresentante in merito al legittimo possesso delle aree per le quali la somministrazione veniva richiesta ed il titolo del possesso (il contratto di concessione concluso con il Comune di Lacco Ameno il 28.3.2017), ha avviato una complessa indagine per accertare se, in base alla disciplina contrattuale e considerata la legislazione nazionale e/o europea, il rapporto con l’ente locale fosse ancora in essere».

NORMATIVA COMPLESSA

A questo punto il collegio si sofferma sul rapporto di sub-concessione tra “Marina del Capitello” e Comune alla luce del complesso quadro normativo, che si è andato modificando negli ultimi anni dovendo il legislatore italiano tenere conto della famosa direttiva Bolkestein. In proposito scrivono i giudici della sezione feriale: «Passando, quindi, alla verifica del profilo che vede contrapposte le parti del procedimento occorre fare riferimento, da un lato, al contratto del 28.3.2017 e, dall’altro, al quadro normativo di riferimento.

Quanto al primo aspetto rileva la circostanza dell’esistenza tra la parte reclamante ed il Comune di Lacco Ameno di un rapporto di sub-concessione dal 28.3.2017 con durata quinquennale a partire dal 9.6.2016. Di conseguenza tale rapporto sarebbe scaduto in data 9.6.2021.

Ebbene tale durata del rapporto risulta incisa dagli interventi del legislatore. Assumono rilievo in tale prospettiva le disposizioni della legge 145/2018, del d.l. 18/2020, 100, del d.l. 104/2020 e della legge 118/2022». Dapprima le concessioni erano state prorogate per quindici anni, ovvero fino al 2033; in aperto contrasto, però con quanto stabilito dall’Ue. Quindi nel 2020 era stata decisa una proroga della validità causa pandemia, stabilendo che le concessioni «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza». Il Consiglio di Stato aveva richiamato il legislatore italiano al rispetto della normativa europea stabilendo il termine della proroga delle concessioni al 31 dicembre 2023, dunque anche per i rapporti «aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione».

LA VALIDITA’ DELLA SUB-CONCESSIONE

Sta di fatto che, in tutti i casi, la sub-concessione di “Marina del Capitello” è ancora valida. E lo scrivono a chiare lettere i giudici: «Orbene, tenuto conto della durata del rapporto fissata nel contratto del 28.3.2017 e del tenore delle norme sopra riportate deve affermarsi che, al momento della presentazione delle richieste di fornitura idrica all’Evi, in data 5.6.2023, la reclamante fosse ancora concessionaria dei beni per i quali aveva sollecitato la somministrazione di acqua. Il rapporto concessorio, infatti, risultava in essere al momento della emanazione della legge 145/2018 e delle leggi successive e, pertanto, in applicazione delle stesse prorogato sino al 2033.

Con l’intervento della legge 118/2022, espressamente applicabile anche alle concessioni in essere per effetto delle citate disposizioni, la proroga è stata ridotta, in ossequio ai principi indicati nelle pronunce nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e per tenere conto della normativa europea, al 31.12.2023». Nell’ordinanza si fa riferimento anche alla pronuncia del Tar, riportandone un passaggio: «Tale conclusione non solo non si pone in contrasto con quanto affermato dal Tar nella sentenza n. 2340/2022, tra l’altro non ancora passata in giudicato, ma anzi trova un’indiretta conferma in tale pronuncia in ordine alla qualificazione del rapporto, tutt’ora controverso, tra la reclamante ed il Comune di Lacco Ameno.

Ed invero, nel giudizio in questione, una delle questioni da dirimere verteva sull’applicabilità al rapporto tra la reclamante ed il Comune di Lacco Ameno della proroga prevista dall’art. 103 del d.l. 18/2020; applicabilità contestata dal Comune sulla base della maggiore portata del rapporto rispetto alla concessione semplice, cosicché la decisione assunta dal giudice amministrativa, che ha ritenuto applicabile detta proroga, è riferita alla natura del rapporto e non alla sua durata. Ebbene in tale decisione si afferma – tra l’altro – che “Proprio per la peculiarità del modulo più ampio in cui si inserisce la (sub) concessione, la ricorrente, oltre ad essere concessionaria dell’area demaniale è anche soggetto tenuto al rispetto di ulteriori obblighi connessi alla realizzazione del progetto complessivo finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla gestione del Porto turistico del Comune di Lacco Ameno e, proprio per questo, maggiormente esposta alle conseguenze pregiudizievoli determinate dall’emergenza pandemica nei settori economici e sociali”».

PREGIUDIZIO IRREPARABILE

Un interesse pubblico che la politica lacchese ha peggio che ignorato!

Il tribunale mette l’Evi con le spalle al muro: «Consegue che, sulla base della delibazione sommaria in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris di parte reclamante, il diniego della fornitura opposto dall’EVI deve ritenersi ingiustificato, essendo, allo stato, parte reclamante nel possesso dell’area, oggetto della richiesta di fornitura idrica, in ragione, tra l’altro, di una sub concessione di suolo demaniale, prorogata, ex lege, sino al 31.12.2023».

Evidenziando i gravi danni conseguenti alla interruzione della fornitura idrica: «Quanto, poi, al pregiudizio irreparabile al quale la Marina del Capitello sarebbe esposta in ragione della mancata somministrazione di acqua ne deve essere affermata la sussistenza. Non è dubbio che la disponibilità di acqua sia essenziale per la gestione del porto turistico e che, in mancanza, lo svolgimento dell’attività sarebbe compromesso ovvero reso estremamente più complesso.

Dall’impossibilità e/o difficoltà di gestire il porto turistico deriverebbero sicuramente danni patrimoniali, la cui entità non pare facilmente determinabile, con conseguente probabile cessazione dell’attività. D’altra parte tale conclusione è confortata anche dal rilievo che all’interesse della reclamante all’attivazione immediata delle utenze idriche non se ne contrappone uno di segno diverso dell’Evi tenuto conto che le viene imposto unicamente di adempiere».

LA MAZZATA

La logica conclusione è quella anticipata: «Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata e va ordinato all’Evi di assicurare l’immediata conclusione dei contratti per la fornitura idrica e comunque l’immediata fornitura di acqua corrente agli approdi, ai pontili ed a tutte le aree detenute dalla Marina del Capitello al ruolo che le è affidato». Riallacciare subito l’acqua al porto turistico!

Inoltre «Considerato l’interesse della reclamata alla somministrazione di acqua e l’insussistenza di valide ragioni a sostegno del diniego alla fornitura non appare iniquo imporre a carico dell’EVI il pagamento della somma di euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento a partire dal terzo giorno successivo a quello della notificazione della presente ordinanza». Perrella aveva chiesto 5.000 euro, ma la sostanza non cambia.

Inoltre Evi e Comune di Lacco Ameno sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della doppia fase del procedimento, in applicazione del principio della soccombenza. Spese calcolate in oltre 6mila euro. Una guerra politica ostinatamente portata avanti senza badare a spese, che alla fine potrebbero anche configurare un danno erariale…

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