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mercoledì, Maggio 1, 2024

Tafazzi lacchesi 2. Giacomo Pascale e Giovanni De Siano fanno un altro buco nell’acqua…

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Archiviata la denuncia presentata dal Comune di Lacco Ameno contro “Marina”. Le difese degli avvocati Michele Calise per Giuseppe Perrella e Cristiano Rossetti per Alessandro Delle Grottaglie portano a casa un importante risultato: a vuoto la denuncia di Giacomo Pascale e Giovanni De Siano. Il giudice per le indagini preliminari, Cervo, accoglie e motiva la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, De Cristofaro

Gaetano Di Meglio | Tafazzi lacchesi 2. Giacomo Pascale e Giovanni De Siano hanno sperperato altri soldi pubblici dei cittadini di Lacco Ameno per la loro personale guerra a Giuseppe Perrella, in questo caso difeso dall’avvocato Michele Calise. Un’altra azione della pubblica amministrazione incapace di intraprendere atti utili che si ritorce, esclusivamente, contro le casse dell’Ente Pubblico.
Questa volta non è la giustizia amministrativa che ha visto, sempre, soccombere l’ente, questa volta il Comune di Lacco Ameno rimedia un’altra paletta rossa. E gliela alza il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, la dottoressa Giovanna Cervo.

Un’altra sentenza che espone al ridicolo i due amministratori comunali senza se e senza ma. Anzi, con una lunga motivazione, ben argomentata e precisa nel suo svolgimento, che punta ancora di più il dito contro l’inadeguatezza degli amministratori pubblici. Amministratori che, tra l’altro, sono riusciti ad inimicarsi anche un loro dirigente, Alessandro Delle Grottaglie, in questo caso difeso dall’avvocato Cristiano Rossetti, che porta a casa un’altra archiviazione ma che ha dovuto registrare come il suo sindaco e il suo delegato al porto gli avessero nascosto per mesi di essere stato indagato per colpa della denuncia sporta dal Comune di Lacco Ameno.

Non vorremmo aggiungere altre parole nostre, ma per illustrarvi come e quanto abbiano sbagliato dal Comune di Lacco Ameno, ci basta pubblicare l’ordinanza di archiviazione emessa dopo l’udienza del 29 febbraio. Una disamina della vicenda penale proposta dal comune che oltre ad essere bollata come “da archiviare” dal pubblico ministero De Cristofaro è stata, come detto, archiviata dal GIP Cervo.

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. ssa Giovanna Cervo all’esito dell’udienza camerale del 28.02.2024 e letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato pendente nei confronti di: DELLE GROTTAGLIE ALESSANDRO per i reati p. e p. dagli artt. 323, 328 c.p. e PERRELLA GIUSEPPE per i reati p. e p. dagli artt. 314,355,356 e 388 c.p., letta l’opposizione presentata da GIACOMO PASCALE e GIOVANNI DE SIANO persone offese, avverso la richiesta di archiviazione del PM in relazione alla posizione degli indagati. Osserva.

ELEMENTI NON IDONEI A SOSTENERE L’ACCUSA
La richiesta di archiviazione va accolta perché gli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.) e dunque a ritenere provato il reato contestato all’indagato. Il metro di valutazione della consistenza probatoria degli elementi raccolti – nella doverosa proiezione sul giudizio che va operata in questa sede – non può che tenere conto dell’attuale assetto normativo, in particolare del dettato dell’art. 533 co. 1 c.p.p. laddove – a seguito della novella del 2006 – la penale responsabilità può essere affermata solo “oltre ogni ragionevole dubbio”. Non quello della verifica circa la certezza dell’innocenza dell’indagato, dunque, ma quello di segno profondamente diverso – della concreta possibilità di uno sviluppo favorevole all’accusa dovrà essere il parametro esegetico delle fonti di prova raccolte. Il presente procedimento trae origine dalla denuncia/querela presentata da Pascale Giacomo (quale Sindaco del Comune di Lacco Ameno) e De Siano Giovanni (Consigliere Comunale del Comune di Lacco Ameno) in data 19.09.2023, in ordine alle vicissitudini conseguenti al contratto di sub­ concessione sottoscritto, in data 28.03.2017, dal Comune di Lacco Ameno rappresentato da Delle Grottaglie Alessandro (in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lacco Ameno) e dalla società “Marina Del Capitello s.c.a.r.f” in persona legale rappresentante Perrella Giuseppe entrambi odierni indagati.

UN SALTO NEL 2017
Invero, in data 28.03.2017, il Comune di Lacco Ameno, concessionario delle aree e degli specchi acquei dell’approdo turistico del medesimo Comune, al fine di riqualificare il sistema degli ormeggi per la nautica da diporto, affidava alla società Marina del Capitello, la progettazione, l’esecuzione e la gestione degli approdi del Comune di Lacco Ameno – in regime di sub concessione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione – sino alla data di scadenza fissata per il giorno 08.06.2021. Nel corso del predetto rapporto tra il Comune concessionario e la società sub-concessionaria si registravano però, stando all’atto di denuncia e agli allegati depositati, una serie di gravi inadempienze contrattuali da parte della società Marina del Capitello, che dava luogo ad un nutrito contezioso.

LA STORIA DELLE SCONFITTE DEL COMUNE
Nel merito, nell’atto di denuncia, l’ufficio legale del Comune di Lacco Ameno redigeva una relazione dove, ripercorrendo le delibere che avevano condotto alla sottoscrizione del contratto da parte di Delle Grottaglie Alessandro per il Comune e di Perrella Giuseppe per la società, ricostruivano le inadempienze contrattuali della società “Marina del Capitello” aventi ad oggetto principalmente il mancato pagamento delle somme dovute per la TARI per l’anno 2019 ed il mancato pagamento del canone di concessione annuale a partire dall’anno 2019 (per un totale di circa 1,5 milioni di euro), circostanze che inducevano il Responsabile del Servizio demanio marittimo ed emanare un provvedimento di diffida della Società a procedere, entro la data 09.06.2021, alla riconsegna delle aree del Porto Turistico, con previsione dell’esecuzione coattiva. Tale atto di diffida era impugnato dalla Società Marina del Capitello innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII (RG. 2397/2021), che con sentenza n. 2340 del 06.04.2022 annullava l’atto e prorogava il rapporto contrattuale sino al 29.06.2022 e cioè fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Le successive sentenze nn. 17 e 18 del 2021 del Cons. Stato Ad. Pen. Statuivano la proroga di tutte le concessioni demaniali in scadenza fino al termine del 31.12.2023. Decisione che veniva confermata con Ordinanza del 31.08.2023 emessa dalla Sezione feriale del Tribunale Civile di Napoli, accogliendo il reclamo proposto dalla società “Marina del Capitello” dichiarando “prorogata ex lege la sub concessione sino al 31.12.2023”. Gli odierni opponenti, nell’interesse del Comune ritenendo non condivisibili le suddette pronunce giudiziarie proponevano denuncia nei confronti della Società per violazione dell’art 1161 del Codice della Navigazione, in relazione al quale si procede separatamente nell’ambito del procedimento nr.26178/23 a carico di PERRELLA Giuseppe

OBBLIGHI NON RISPETTATI DA PERRELLA SECONDO IL COMUNE
Fatta tale premessa nell’atto di denuncia per cui si procede in questa sede gli opponenti segnalavano che la società negli anni si rendeva inadempiente a tutti gli obblighi assunti con la convenzione stipulata con il Comune di Lacco, maturando un’esposizione debitoria di circa 1,5 milioni di euro. Ed infatti come si legge in querela, si contesta alla società di: Non aver proceduto alla realizzazione delle opere previste dal contratto ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture già esistenti, né, quindi alla realizzazione degli investimenti per € 2.766.500,00 previsti dal contratto; Non aver corrisposto al Comune il canone annuale per gli anni 2019 (in parte) e per i successivi anni 2020,2021,2022 e 2023, per un totale complessivo di circa 1 milione di euro; non aver rimborsato al Comune i canoni per la fornitura di energia elettrica per € 206.000,00 né quelli per le forniture idriche per € 73.000,00 anticipati dall’Ente in suo favore, né tantomeno corrisposto gli importi della TARI relativi allo smaltimento rifiuti prodotti nell’area demaniale occupata dal 2016 ad oggi. Ancora, in chiusura, gli opponenti segnalavano che, la suddetta Società, al fine di eludere il pagamento dei canoni, delle forniture elettriche e idriche, nonché della TARI al concessionario, “suggerisca ed incentivi i diportisti il pagamento in contanti” e “a richiesta, indichi ai fruitori dei vari servizi portuali numeri di IBAN per effettuare i pagamenti su conti correnti esteri (Irlanda e da pochi giorni Lussemburgo) intestati alla società.

COLPA DEL COMUNE
Orbene, sulla scorta dei fatti così ricostruiti, il P.M. in data 05.12.2023 formulava richiesta di archiviazione in considerazione degli innumerevoli contenziosi giudiziari che hanno caratterizzato lo svolgimento del complesso rapporto di sub-concessione (determinato da non secondari profili derivanti dalla mancata richiesta, sin dal momento della stipula della sottoscrizione, di garanzie fideiussorie e patrimoniali da parte del Comune di Lacco Ameno alla società “Marina del Capitello”) residuando unicamente aspetti di natura civilistica che in tal sede devono trovare la loro composizione.

IL COMUNE VOLEVA I “LIBRI” DELLA MARINA
Alla stessa presentavano atto di opposizione le persone offese in epigrafe indicate, chiedendo di compiere un supplemento d’indagine mediante “il sequestro dei libri contabili, nonché di quelli extra contabili della società “Marina del Capitello per accertare gli effettivi ricavi conseguiti dal 2017 ad oggi, nonché, l’elenco dei clienti per verificare a chi e per quali entità hanno corrisposto denaro per i servizi loro prestati nel Porto di Lacco Ameno. Chiedeva altresì intraprendersi tutte le opportune iniziative per procedere al sequestro del conto estero acceso in Irlanda per impedire che i fondi ivi illecitamente confluiti possano essere sottratti alla disponibilità del Comune di Lacco Ameno. “. Il difensore in udienza integrava la memoria insistendo per l’accertamento della sussistenza dei reati tributari posti in essere dalla Società. Tanto premesso l’atto di opposizione ha ad oggetto, come ribadito dalle stesse parti in udienza, la sola posizione di Perrella Giuseppe indagato per i reati p. e p. dagli artt. 314, 355, 356 e 388 c.p., quale legale rappresentante della società Marina del Capitello. Con riferimento, dunque, alla posizione del Delle Grottaglie la posizione deve essere archiviata, richiamandosi integralmente la richiesta del PM

NESSUN REATO PER PERRELLA
Con riferimento Perrella Giuseppe l’opposizione non merita accoglimento non sussistendo elementi per ritenere a suo carico le fattispecie delittuose denunciate. In primo luogo, così come evidenziato dal P.M. nella richiesta di archiviazione, in considerazione degli innumerevoli contenziosi giudiziari che hanno caratterizzato lo svolgimento del complesso rapporto di sub-concessione (pure caratterizzato dalla assenza di garanzie fideiussorie e patrimoniali da parte del Comune di Lacco Ameno alla società “Marina del Capitello”) residuano unicamente aspetti di natura civilistica che in tale sede devono trovare la loro composizione.

Invero, in ordine all’occupazione abusiva dello spazio demaniale pende a carico del Perrella Giuseppe già un autonomo procedimento penale (RG.NR. 26178/2023) e in tale ambito dovrà definirsi la vicenda giudiziaria. Quanto alle ulteriori ipotesi di reato, è in primis da evidenziare che è stata avviata procedura di mediazione da parte della Società Marina del Capitello Scarl per la rideterminazione dei canoni dovuti al Comune di Lacco Ameno (come emerge dalle memorie difensive riversate in atti), in relazione al contratto di project financing stipulato, apparendo, pertanto, evidente che l’odierno indagato Perrella abbia manifestato la volontà di definire adempiere agli obblighi contrattuali assunti, sanando le inadempienze.

NESSUN REATO DI PECULATO
Quanto al reato p. e p dall’art 314 c.p. (peculato) non sussistono gli elementi per la configurazione della fattispecie delittuosa, atteso che l’incasso delle somme riscosse per l’attività di ormeggio dal Perrella e quindi dalla Società è legittimato dalla natura del rapporto di concessione degli spazi demaniali; né l’omesso o parziale pagamento dei canoni del rapporto può tradursi in una condotta appropriativa indebita (circa € 170.000 annui), costituendo invece un evidente inadempimento contrattuale da risolversi in sede civile. Ancora, non sono ravvisabili gli estremi del reato di inadempimento di contratto di pubbliche forniture sanzionato dall’art. 355 c.p., la cui fattispecie richiede che l’inadempimento debba essere di gravità tale da cagionare la compromissione del servizio pubblico e presuppone una lesione delle finalità pubblicistiche in vista della quale il contratto è stipulato. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha ritenuto che per la consumazione del reato ex art. 355 non sia sufficiente il mero inesatto assolvimento delle obbligazioni assunte, essendo richiesto un serio inadempimento contrattuale che determini il venir meno di beni necessari per lo svolgimento di un pubblico servizio.

LAVORI NON ESEGUITI PER L’INADEMPIMENTO DA PARTE DEL COMUNE
Sul punto, infatti, bisogna evidenziare che il servizio di ormeggio offerto all’interno dell’area oggetto di sub-concessione non ha mai subito interruzioni e che i lavori oggetti del contratto di project financing sono semmai stati condizionati da eventi la cui responsabilità è stata addebitata al Comune di Lacco Ameno. Invero, il Lodo Arbitrale del 06.06.2022 ha accertato l’inadempimento da parte del comune di Lacco Ameno per l’anno 2019 per non aver consentito alla società di utilizzare la totalità delle aree, degli immobili e degli specchi acquei oggetto dell’affidamento, non consentendo la realizzazione della totalità dei lavori oggetti del Piano Economico Finanziario e ha condannato il comune al risarcimento del danno in ragione della distruzione dei pontili della società.

NESSUNA FRODE PUBBLICA
Medesime sono le considerazioni in ragione al reato di frode in pubbliche forniture, ex art. 356 c.p., il quale richiede una attitudine ingannatoria della condotta quanto meno di una qualche forma di dissimulazione, finalizzata a far passare inosservata la difformità della prestazione rispetto a quanto pattuito. Invero, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

CONTI IN IRLANDA E LUSSEMBURGO REGOLARI
Anche il reato p. e p. dall’art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) che a giudizio degli opponenti è configurabile per aver il Perrella Giuseppe incassato parte degli introiti derivanti dalla gestione del servizio d’ormeggio tramite bonifici e depositato su conti correnti esteri (Irlanda – Lussemburgo) della società al fine di sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, è da ritenersi insussistente.

Invero, si condivide sul punto quanto evidenziato dal Pm nella richiesta di archiviazione laddove ha chiarito che “entrambi i denunzianti hanno, peraltro, indicato di aver avuto notizia di un conto corrente riferibile alla società del Petrella, sul quale potranno esperirsi le azioni di accertamento e recupero delle somme non corrisposte ed oggetto del contenzioso”. A nulla rileva che i conti correnti siano stati aperti in Irlanda o Lussemburgo, potendo comunque esperire le dovute azioni finalizzate al recupero dei crediti maturati.”
Fine di un’altra figuraccia dell’amministrazione di Lacco Ameno. Peccato sia l’ennesima rimediata per inseguire i capricci di un consigliere comunale e di un sindaco che ha perso la bussola.

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