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martedì, Aprile 23, 2024

SIENA: CICLONE BRUNO. Molinaro: “Da Santaroni e Mattera richiesta palesemente inammissibili”

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Gaetano Di Meglio | Gianni Vuoso, Alessandra Punzo e gli altri 10 cittadini indignati per il “segreto” della Siena, attraverso le memorie presentate dall’avvocato Bruno Molinaro replicano al mare di parole sia di Santaroni sia dell’AD Progetti.
Una battaglia, questa per il costruendo parcheggio multipiano all’ingresso di Ischia Ponte che, in questo momento, è nelle mani del segretario Ciampi, dopo la giravolta di Franco Fermo, responsabile del 5 settore del Comune di Ischia e la sua exit strategy alla Ponzio Pilato. Una lunga difesa, quella che leggeremo in cui l’avvocato Molinaro non risparmia nessuno. Da Ciampi a Santaroni, da Fermo a Mattera, è stato tutto “demolito” punto per punto.

LA VICENDA RICOSTRUITA DA MOLINARO
Come ben noto a codesta amministrazione, in data 9 agosto 2021, è stata presentata un’istanza di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (prot. gen. com. n. 28748) con la quale si è segnalato, fra l’altro, che:
“È in atto da alcuni anni, alla località Siena di Ischia Ponte, area ad altissima valenza paesaggistica, una rilevante attività di trasformazione urbanistico-edilizia, su iniziativa della società “La Turistica Villa Miramare S.p.A.”, finalizzata alla costruzione di un parcheggio multipiano in luogo di un preesistente e lussureggiante vigneto.
I lavori sono stati più volte interrotti a causa della presenza massiccia, nel sottosuolo, di acque provenienti da una falda acquifera superficiale che hanno impedito la realizzazione, nei termini previsti, sia delle fondazioni che delle strutture in elevazione.
La prosecuzione delle opere è stata resa possibile solo dopo che le grandi masse d’acqua sono state smaltite in mare, con l’attivazione di apposite pompe idrovore, attraverso la limitrofa spiaggia c.d. del “Muro rotto”, con conseguente grave allarme per gli abitanti della zona e per i turisti che ogni anno affollano l’arenile.
Si consideri che, dopo approfonditi studi e il ricorso all’utilizzo di sofisticate tecnologie, gli esperti incaricati di risolvere il problema in via definitiva si sono visti costretti ad autorizzare, non si sa se con l’assenso o meno delle autorità preposte, la creazione di un tappo di fondo con la tecnica di “jet grouting”, che consiste nell’iniettare nel terreno boiacca di cemento ad alta pressione fino a 500 bar.

Dell’evento, di proporzioni gigantesche, hanno offerto molteplici testimonianze sia i media locali che nazionali anche con video e foto che raffigurano, oltre ai lavori particolarmente invasivi, enormi flussi d’acqua di colore marrone nell’atto di riversarsi sulla spiaggia sia nel periodo estivo, anche in presenza di bagnanti confusi e sbigottiti, che negli altri periodi dell’anno.
Come se ciò non bastasse, si è ora appreso che sulla copertura del terzo piano, pare sulla base di un parere favorevole della Soprintendenza in aperto contrasto con la normativa vigente, le prescrizioni del P.T.P. dell’isola d’Ischia e l’espresso diniego della Commissione Locale per il Paesaggio, dovrebbero essere realizzate, in sostituzione di un giardino pensile originariamente previsto, numerose pensiline fotovoltaiche per nuovi posti auto su supporti a colonna di cemento armato che, considerate nel loro insieme, finirebbero per rappresentare un quarto livello con gravissimo impatto sullo skyline e sulla visuale panoramica del famoso Castello Aragonese, simbolo prestigioso di Ischia nel mondo e candidato al riconoscimento di patrimonio dell’umanità”.

LA PRIMA MOSSA DI FRANCO FERMO
L’istanza in questione è stata accolta senza limitazione alcuna con legittimo provvedimento del Responsabile del Servizio 5 di codesto comune del 23 agosto 2021, prot. n. 30285. Contestualmente, è stato comunicato ai sottoscritti che “si potrà prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti presso lo Sportello Unico per l’Edilizia previo appuntamento mediante utilizzo del canale telematico ufficiale del Comune”.

FERMO VA IN CONFISIONE: SOS AL SEGRETARIO
Ciononostante, non solo l’appuntamento a tutt’oggi non è stato ancora fissato, ma è stato – per di più – reso noto, con atto pervenuto a mezzo PEC in data 27 agosto 2021, che lo stesso Responsabile del Servizio 5 ha avanzato richiesta di parere al Segretario Generale in sede “in ordine alla possibilità o meno di consentire l’ostensione della documentazione grafica e tecnica allegata al titolo edilizio (Permesso di Costruire) richiesto con nota prot. n. 28748 del 09.08.2021, e se tale documentazione è sottoposta alle limitazioni previste dall’art. 5-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 33 del 4.03.2013, e in particolare al punto c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”.

LA DIFESA DI SANTARONI E AD PROGETTI
Con separata istanza del 24 agosto 2021, prot. gen. com. n. 30414/2021, l’arch. Giuseppe Mattera, portatore di un interesse antagonista, dopo aver richiamato un precedente provvedimento del 17 dicembre 2020, prot. n. 9521857, ed aver, altresì, riconosciuto che “l’ing. Fermo ha inteso concedere il libero accesso a tutti gli atti allegati al predetto permesso di costruire n. 38/2010”, ha proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, perché assuma “nei confronti di Francesco Fermo, responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata, ogni opportuno provvedimento e, in particolare: a) rivolgere a questi o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti sul fatto che detti trattamenti possono verosimilmente violare, ovvero abbiano violato, le disposizioni di legge vigenti in materia; b) ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento e/o di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia anche nei confronti del responsabile del trattamento, ove previsto; c) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento”.

MOLINARO: “DA SANTARONI E MATTERA RICHIESTA PALESEMENTE INAMMISSIBILI”
Fin qui era tutta storia nota. Nel frattempo, però, ecco la “demolizione” delle tesi di proprietà e progettista secondo Molinaro.
Si parte subito con la sostanza: “Sia l’istanza rivolta al Segretario Generale in sede che quella di riesame rivolta al Garante per la protezione dei dati personali sono palesemente inammissibili per quanto si dirà infra e, in ogni caso, in alcun modo ostative alla immediata esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso, allo stato tuttora valido ed efficace, non avendo formato oggetto né di annullamento in autotutela né di annullamento o “sospensiva” giurisdizionale.
È noto, infatti, che, per quanto espressamente stabilito dall’art. 21-quater, co. 1, della legge n. 241/90, “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo”.
Secondo Molinaro e 12 cittadini, «il segretario comunale adito dal responsabile del Servizio 5 non ha alcuna legittimazione o competenza a sostituirsi allo stesso nel valutare la eseguibilità di un provvedimento già legittimamente assunto nel rispetto del “giusto procedimento” e, comunque, valido ed efficace, non avendo formato oggetto – come già detto – di annullamento in autotutela o di annullamento o sospensiva in sede giurisdizionale.
Né a diversa conclusione si perviene laddove si intenda far riferimento ai compiti del segretario comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione.
Non si rinviene, infatti, nel sistema alcuna norma che attribuisca al segretario comunale il potere di rendere pareri in materia, per giunta a fronte di un favorevole provvedimento già adottato dal responsabile del Servizio nell’esercizio delle proprie prerogative discrezionali e a tutela del pubblico interesse.»

INAMISSIBILE LA SCUSA DELLA “PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
La nota di Molinaro indirizzata agli “aventi diritto”, chiarisce anche l’inammissibilità delle motivazioni addotte dall’AD Progetti.
«Risulta documentalmente dimostrato che la richiesta di accesso è stata avanzata dai sottoscritti con esplicito riferimento all’istituto dell’accesso civico generalizzato. Orbene, è risaputo che la disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ULTERIORI rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall ́articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L’esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).
Secondo Molinaro, inoltre, “il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame, solo laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» E non è certamente questo il caso, in quanto il responsabile del Servizio 5 non ha denegato o differito l’accesso, che ha anzi accolto senza limitazione alcuna con provvedimento immediatamente eseguibile.

Molinaro: “NON POTETE NASCONDERE PROPRIO NIENTE”
Molinaro, a sostegno delle tesi dei sui assistiti, aggiunge una disamina completa degli orientamenti formatisi in materia, ovvero la pubblicità degli atti relativi ad un permesso a costruire.
«In ambito nazionale, l’art. 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dispone attualmente che “Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.”
L’art. 22, comma 1, della legge n. 241/90 riconosce, poi, a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il successivo comma 2 specifica che per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

Un primo importante orientamento giurisprudenziale in materia è dato dalla sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, n. 1198/92, con la quale si stabilisce che, pur sussistendo sugli elaborati progettuali un diritto di autore, l’accesso alla relativa documentazione non è limitato alla sola “visione” degli atti come previsto, ante legge n. 241/90, dalla legge n. 1150/42, senza quindi possibilità di rilascio di copie per coloro che pure vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, trattandosi di realizzazioni destinate ad essere comunque liberamente visibili per il solo fatto della loro collocazione in luoghi pubblici; pertanto, l’amministrazione comunale, secondo il giudice amministrativo, deve rilasciare agli aventi titolo copia degli elaborati progettuali riguardanti le concessioni edilizie presumibilmente da essi ritenute lesive dei propri interessi, salva restando, da parte degli autori dei progetti stessi, ogni tutela giurisdizionale, nelle competenti sedi civili e penali, nell’ipotesi in cui coloro che abbiano ottenuto copia degli atti in questione li utilizzino a fini diversi da quelli per cui il rilascio è avvenuto, ovvero ancora consentano a terzi di porre in essere altrettanto illecite utilizzazioni.

Il suddetto orientamento è stato successivamente confermato da numerose altre pronunce, fra cui la sentenza n. 923/14 del T.A.R. Marche, Sez. I, secondo la quale “in materia di rilascio dei titoli edilizi esistono specifiche disposizioni di legge e regolamentari che, sulla scorta della nota disposizione di cui all’art. 31 della Legge n. 1150/1942, come modificato dalla c.d. legge ponte n. 765/1967, prevedono un regime di pubblicità molto più esteso di quello che, prima dell’avvento del c.d. diritto di accesso civico (D.Lgs. n. 33/2013), era contemplato dalla Legge n. 241/1990. Si veda, in particolare, l’art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, nella parte in cui stabilisce che dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio. Tale disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche l’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001)”.
Il giudice amministrativo ha, dunque, ritenuto, nel caso esaminato, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, considerato che “in subiecta materia non può essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati; in effetti, il ricorrente ha solo l’esigenza di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà (e non importa se si tratti di proprietà individuale o di comproprietà), il che non implica quindi la conoscenza di dati sensibili. A voler diversamente opinare si darebbe, ad esempio, la possibilità agli autori di abusi edilizi di poter evitare qualsiasi controllo su impulso di parte, accampando un inesistente diritto alla riservatezza”.

L’UNICA COSA VIETATA È IL NON FAR ACCEDERE AGLI ATTI
L’illegittimità della eventuale esclusione dall’accesso trova conferma, altresì, nel parere P97641R emesso, nel 1997, dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui “Non vi sono ragioni per la esclusione dall’accesso dei documenti riguardanti gli atti procedimentali concernenti il rilascio o il diniego di autorizzazioni e relativa documentazione.”
La medesima Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato il proprio indirizzo con parere espresso nella seduta del 31 maggio 2011, sostenendo che “Tutti gli elaborati progettuali allegati alla pratica edilizia possono essere rilasciati in copia, sia perché rientrano nell’amplissima formulazione data dalla Legge n. 241/1990 (art. 22 co 1 lett. d) – comprendente ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, detenuta da una Pubblica Amministrazione e relativa ad attività di pubblico interesse – sia perché, anche se opera di ingegno, si deve escludere che il diritto d’autore ne impedisca l’accesso ove siano strumentali alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.
Alle medesime conclusioni perviene – d’altronde – anche l’ANCI che, in un parere reso al Difensore Civico del comune di Acireale in data 20 giugno 2006, sottolinea che “alla luce della vigente normativa non è legittimo limitare l’accesso, consentendo la sola visione dei documenti che compongono la concessione edilizia”.
In definitiva, non vi è dubbio che l’amministrazione pubblica debba rilasciare agli aventi titolo copia degli elaborati progettuali riguardanti atti autorizzativi di opere edilizie, presumibilmente da essi ritenute lesive dei propri interessi, salva restando, da parte dell’autore degli elaborati stessi, ogni tutela giurisdizionale, nelle competenti sedi civili e penali, nell’ipotesi in cui coloro che abbiano ottenuto copia degli atti, li utilizzino a fini diversi da quelli per cui il rilascio è avvenuto, ovvero consentano a terzi di porre in essere illecite utilizzazioni.

A ciò va aggiunto che, in caso di attività edilizia, il legislatore ha inteso garantire un controllo diffuso (cfr. anche l’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/01), tramite un onere di pubblicazione funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento. Pertanto, coloro che sono indicati in tali documenti non potranno essere considerati controinteressati tout court in quanto è l’ordinamento stesso che, nel prevedere una forma di divulgazione, ritiene recessivo l’interesse del privato (alla riservatezza) rispetto a quello della conoscenza dell’atto da parte della collettività.
L’esigenza di verificare la presenza di eventuali evenienze che possano ledere la proprietà (e non importa se si tratti di proprietà individuale o di comproprietà), non implica quindi la conoscenza di dati sensibili o comunque protetti dal diritto alla riservatezza.

2 COMMENTS

  1. che storia infinta…lunga nelle sue puntate “giudiziarie” come i tempi biblici della realizzazione dell’ opera… cantiere infinito !

  2. Enzo sta permettendo la costruzione di un ecomostro che distruggerà ulteriormente la vivibilità di Ischia Ponte, dopo il tagadà e le bancarelle del torrone.

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