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lunedì, Aprile 29, 2024

Lacco Ameno. Progressione “pilotata” da Pascale, il ricorso al TAR di Loreta Pisani

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Gli avvocati Barbieri e Ucciero evidenziano tutte le violazioni in cui è incorso il Comune di Lacco Ameno. L’errore del richiamo alla norma che prevede la procedura transitoria taglia le gambe all’Amministrazione. La Pisani doveva essere ammessa perché in possesso della necessaria esperienza maturata nell’area degli istruttori e risultando in questo caso sufficiente il diploma di maturità scientifica. L’impugnazione dinanzi al Tar della vigilessa esclusa che si discuterà il prossimo 8 maggio

Per il “pasticcio” della procedura di progressione nella Polizia Municipale di Lacco Ameno mal “pilotata”, è stato formalizzato l’annunciato ricorso al Tar della candidata esclusa Loreta Pisani contro il Comune e nei confronti di Valeria Chiocca, unica altra candidata e quindi ammessa in ossequio alla volontà di Giacomo Pascale e di qualche assessore. Un ricorso che, come sappiamo, sarà discusso nella camera di consiglio del prossimo 8 maggio.

I difensori della Pisani, gli avvocati Alessandro Barbieri e Nicola Ucciero, chiedono ai giudici amministrativi l’annullamento della determina del responsabile del I Settore – Affari Generali del Comune di Lacco Ameno Lucrezia Galano del 3.4.2024, «nella parte in cui ha determinato l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva». Inoltre dell’avviso pubblico «nella parte in cui non prevede, per l’accesso alla procedura, il possesso del Diploma di scuola secondaria di II Grado unitamente al possesso di almeno 10 anni di esperienza maturata nella area di qualificazione degli istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione»; della determina di nomina della Commissione Esaminatrice e del “Regolamento per le progressioni tra le Aree” approvato con delibera di G.M. del 18.12.2023.

L’AVVISO PUBBLICO
Nel ricostruire i fatti, il ricorso ricorda che «nell’epigrafe del predetto avviso pubblico, il Comune di Lacco Ameno espressamente si autovincolava alla disciplina contenuta nell’art. 52 comma 1-bis penultimo periodo del D.lgs. n. 165/2001, nonché alle disposizioni del C.C.N.L. 2019-2021». L’“errore fatale” commesso e che oggi procura altre grane a Pascale.
L’amministrazione comunale, inoltre, «individuava quali requisiti di partecipazione, tra gli altri: i) di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Lacco Ameno inquadrato nel V settore Polizia Municipale con un’anzianità di servizio, nell’area immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire, di almeno tre anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato; ii) di possedere i titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno all’Area».

Dunque, «A fronte dell’esplicito riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 52 comma 1- bis penultimo periodo del D.lgs. n. 165/2001 ed alle disposizioni del C.C.N.L. 2019-2021, la Sig.ra Pisani Loreta presentava in data 25.03.2024 la domanda di partecipazione alla predetta procedura di progressione verticale, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dal bando e, in particolare, dichiarando di “possedere il titolo di studio previsto per l’accesso come riportato nell’avviso di selezione per la progressione ordinaria tra le aree riservata al personale in servizio nel V settore Polizia Municipale e segnatamente, così come previsto dalla tabella C del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022 nonché dall’art. 52 comma 1 bis penultimo periodo del d.lgs. 165/2001 richiamato al “VISTO” dell’avviso pubblico”.
Nel prosieguo della domanda, più precisamente, la ricorrente dichiarava di essere in possesso del “Diploma di maturità scientifica (art. 52 comma 1-bis penultimo periodo)” e di “Aver maturato una esperienza nell’area degli istruttori pari a Anni: 11 Mesi: 5”».

Ma come peraltro previsto, veniva esclusa «a fronte di una asserita “carenza del requisito del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno per l’Area dei Funzionari, trattandosi di progressione verticale ordinaria”, ed ammetteva l’unica (ed ulteriore) partecipante, Sig.ra Chiocca Valeria».

LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Il primo motivo del ricorso, la censura fondante, punta proprio sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1-bis d.lgs. 165/2001 e dell’art. 13 Ccnl Comparto Funzioni Locali triennio 2019–2021. Innanzitutto evidenziando l’illegittimità della determina di esclusione «per asserita “carenza del requisito del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno per l’Area dei Funzionari, trattandosi di progressione verticale ordinaria”».
Portando all’attenzione dei giudici che «il Comune, infatti, elegge a fondamento del provvedimento espulsivo una presunta “carenza del requisito del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno per l’Area dei Funzionari” con ciò violando e falsamente applicando l’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001 (richiamato nel bando e dunque espressa fonte di auto-vincolo per l’Amministrazione nella gestione della procedura)».

LA DEROGA TRANSITORIA
La norma invocata stabilisce i criteri per le progressioni fra le aree negli Enti locali. E, nell’esercitare la delega legislativa, la contrattazione decentrata per il triennio 2019–2021, «in una fase antecedente all’indizione della procedura di progressione de qua» ha stabilito che «”In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”».

La tabella specifica che i requisiti di ammissione alle procedure di progressione verticale dall’area degli Istruttori a quella dei Funzionari, sono costituiti da: «a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione».
E’ questo il dato che “incastra” il Comune di Lacco Ameno: «La normativa decentrata e delegata, dunque, impone agli Enti locali di applicare una espressa deroga, per un periodo limitato, al sistema ordinario di progressione verticale. A tal fine stabilisce che, per il periodo transitorio, la progressione verticale tra le aree avvenga attraverso procedure cui accedono i dipendenti in servizio anche senza possedere il titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno, purché in possesso dei requisiti indicati».

Nel ricorso si richiamano anche le indicazioni dell’ARAN (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni), che chiarisce senza mezzi termini che nella procedura transitoria «i requisiti sono quelli della tabella di C di Corrispondenza allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza».

DISATTESO IL REGOLAMENTO COMUNALE
Il “bello” è che il Comune ha disatteso anche il proprio “Regolamento per le progressioni tra le Aree”, che «riconosce l’esistenza del predetto sistema di valorizzazione delle competenze interne. Proprio nel suddetto regolamento viene richiamato e condiviso il parere ARAN relativo alle Amministrazioni Centrali che attesta l’esistenza di una procedura “transitoria” e di una procedura “a regime” per le progressioni verticali. Ancora nel suddetto Regolamento Comunale viene affermato che “Le progressioni straordinarie (n.d.r. così denominate quelle “transitorie”) tra le aree sono effettuabili fino a tutto il 31 dicembre 2025 in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e sono regolate dall’art. 13 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022”. Lo stesso Regolamento, poi, stabilisce che “Possono partecipare alle procedure straordinarie di progressione tra le aree i dipendenti in possesso di tutti i requisiti e dei titoli di studio indicati alla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, cui si integralmente rinvia».

E allora? Nel ricorso si punta il dito contro la contraddizione: «Orbene, ed alla luce dell’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo D.lgs. 165/2001, nel caso di specie, l’Amministrazione non avrebbe potuto tout court escludere la ricorrente dalla progressione verticale». Anzi, «la ricorrente avrebbe dovuto essere certamente ammessa alla procedura», essendo evidente che i titoli di studio posseduti fossero sufficienti.

LA GIUSTIFICAZIONE “POSTICCIA”
Accortisi dell’errore, al Comune hanno cercato di porvi rimedio tardivamente e illegittimamente, come sottolineato dal ricorso, sostenendo che tali conclusioni non «possono essere smentite dalla postuma (e posticcia) motivazione eletta a fondamento del provvedimento gravato secondo cui nel caso di specie ci si troverebbe al cospetto “di progressione verticale ordinaria”.
In primo luogo, perché tale qualificazione della procedura – idonea, da un lato, a restringere ex post la platea dei concorrenti e, dall’altro, a modificare inammissibilmente le regole del gioco a partita già iniziata – materializza “interpretazione autentica” dell’avviso pubblico tale da violare e mortificare la par condicio tra i partecipanti, nonché i pacifici ed ineludibili principi di eguaglianza, non discriminazione e parità di trattamento di matrice costituzionale». Richiamando che la modifica delle regole di gara cristallizzate determina la violazione del principio dell’autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando.

Inoltre allo stato non è concessa alle Amministrazioni di scegliere tra la disciplina transitoria e quella ordinaria: «Anzi, nel caso in esame, il Comune di Lacco Ameno con il “Regolamento per le progressioni tra le Aree” ha inteso allinearsi alle previsioni normative più volte richiamate», non indicando alcun potere discrezionale circa la scelta della procedura da adottare. E «nemmeno tale potere discrezionale si rinviene nella delibera di approvazione del vigente P.I.A.O.». Considerazioni che evidenziano l’immane “pasticcio” all’ombra del Fungo.
Errori a catena. Ed infatti, anche nel caso si dovesse ammettere un qualche margine di discrezionalità dell’Amministrazione nello scegliere la procedura ordinaria e/o in deroga, «tale iato di discrezionalità sarebbe stato comunque colmato dall’espresso richiamato all’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo contenuto nelle c.d. regole di gara».

Sono anche altri gli aspetti alla luce dei quali la Pisani deve essere ammessa alla procedura. Gli avvocati Barbieri ed Ucciero infatti aggiungono che il bando con la eventuale previsione di esclusione sarebbe illegittimo laddove non compendia, tra i titoli di ammissione alla procedura, i requisiti ed i titoli di studio «indicati alla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022». Concretizzandosi non solo una violazione della norma, ma anche «una illegittima discriminazione nei confronti di soggetti – come la ricorrente – che risultano ex lege in possesso dei requisiti per accedere alla procedura selettiva, i quali non risultano derogabili dall’Amministrazione che indice la selezione».
Il ricorso va oltre, puntando nel caso all’annullamento del Regolamento comunale «nella denegata ipotesi in cui esso dovesse interpretarsi nel senso di attribuire all’Amministrazione un potere discrezionale di scelta tra la procedura “transitoria” e la procedura “a regime” di progressione verticale tra le aree».

IL COMANDANTE MONTI ESCLUSO DALLA COMMISSIONE
Nello scontro tra “poteri” all’interno del municipio, per la nomina della commissione esaminatrice sono stati adottati criteri che violano la normativa in materia. E dunque viene richiesto al Tar l’annullamento della determina, che «è certamente illegittima, in quanto i componenti della commissione ivi indicati risultano individuati in violazione delle norme del Regolamento sull’accesso agli impieghi del Comune di Lacco Ameno, approvato con Deliberazione di G.M. del 14.05.2008, e successive modifiche ed integrazioni. Il citato regolamento prevede, infatti, che “… La commissione giudicatrice è presieduta dal responsabile dell’unità organizzativa nell’ambito della quale è previsto il posto a concorso o selezione”. Nel caso di specie, tuttavia, non risulta essere stato nominato, quale presidente della Commissione, il Comandante della P.M., Responsabile del V Settore Polizia Municipale, bensì il Dott. Andrea Pettinato, Segretario del Comune di Lacco Ameno. Peraltro, il Responsabile del V Settore risulta del tutto escluso dalla Commissione Esaminatrice».

E a fondamento il ricorso richiama l’iniziativa dello stesso comandante Monti: «È opportuno rilevare che le predette argomentazioni sono altresì trasfuse in un esposto a firma del Responsabile del V Settore del Comune di Lacco Ameno (del 04.04.2024), indirizzato al Responsabile del I Settore Risorse Umane ed al Segretario Comunale, con il quale viene richiesto di indicare le normative “individuate al fine di addivenire alla composizione della commissione escludendo lo scrivente dalla partecipazione alla richiamata Commissione esaminatrice, in violazione del vigente regolamento comunale”».

LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE CON DECRETO MONOCRATICO NON CONCESSO
Per “bloccare” la progressione a favore della Chiocca, è stata presentata istanza cautelare monocratica per ottenerne la sospensione: «Parimenti sussistente è il danno grave ed irreparabile atteso che la perdurante efficacia degli atti impugnati determinato l’illegittima esclusione della ricorrente dalla procedura di progressione verticale indetta dal Comune di Lacco Ameno per asserita mancanza dei requisiti di partecipazione.
Difatti, allo stato, la ricorrente non potrà partecipare alle operazioni di valutazione comparativa e, stante la presenza di un solo altro candidato, le predette operazioni si concluderanno nel brevissimo termine e con un esito scontato.

Le circostanze testé evidenziate, oltre a dimostrare l’esistenza del periculum in mora ordinariamente richiesto per la tutela cautelare, disvelano altresì la sussistenza delle condizioni di estrema gravità ed urgenza che legittimano l’adozione di un provvedimento monocratico cautelare inaudita altera parte.
Del resto, l’ammissione della ricorrente alla procedura selettiva de qua si pone in linea con l’interesse pubblico sotteso alla massima partecipazione funzionale alla selezione dei soggetti più idonei a ricoprire l’incarico pubblico». E, come vi abbiamo già raccontato, questa richiesta non è stata accolta perché il comune di Lacco Ameno ha sospeso, in autonomia, le operazioni di valutazioni di esclusione della Pisani. Tutto rinviato all’8 maggio.

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