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lunedì, Aprile 29, 2024

La progressione dello “scandalo” a Lacco Ameno. Valeria Chiocca non ci sta, presentato il ricorso incidentale al TAR

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La contromossa dinanzi al Tar della vigilessa ammessa alla progressione verticale di lacco ameno. la verità l’8 maggio. L’altra partecipante alla selezione verticale del comando vigili di Lacco Ameno presenta il suo ricorso al TAR contro gli atti del Comune di Lacco Ameno e, a sua volta, trova altri errori. Ma per evitare che la concorrente abbia più “punteggio” chiede l’annullamento di tutto...

Lacco Ameno non finirà mai stupirci. E sembra, davvero, tutto surreale. Il più piccolo comune dell’isola che riesce ad avere la più grande percentuale di scandalo. Il tutto, è chiaro, diventa lo specchio della classe dirigente che è stata eletta qualche anno fa e che, avvolta su stessa, continua a commettere errori su errori.
Quello che è l’ultimo sviluppo della questione vigilesse è un vero e proprio colpo di scena. Una nuova pagina di questa indecente storia che tocca una nuova punta di pura follia amministrativa.
Nessuno lo avrebbe mai pensato e, tuttavia, Valeria Chiocca non è rimasta a guardare e, difesa dall’avvocato Miriam Petrone, non solo si è costituta contro Loreta Pisani in vista della camera di consiglio del prossimo 8 maggio ma ha anche presentato un ricorso incidentale contro tutto quello che è già stato portato all’attenzione del presidente Scudeller della Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo della Campania.

LA STORIA
“Per una migliore comprensione dei fatti di causa, devesi premettere che, in attuazione del Piano del fabbisogno di personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell’8 marzo 2024, il Comune di Lacco Ameno ha avviato, con determina dirigenziale n. 197 dell’11 marzo 2024, una procedura “volta alla individuazione di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo di Funzionario di Polizia Municipale nell’ambito del V Settore Polizia Municipale mediante progressione ordinaria di una unità di personale già in servizio nel predetto Settore dall’area degli Istruttori all’Area dei Funzionari”.

A tal fine, è stato allegato alla predetta determinazione l’« Avviso di Selezione per la progressione ordinaria tra le Aree riservata al personale in servizio, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto Area dei Funzionari, con profilo professionale “Funzionario Amministrativo”», il quale, nel predeterminare i requisiti di ammissione, ha previsto, fra l’altro, all’art. 1, a pena di esclusione, che il candidato: fosse dipendente a tempo indeterminato del Comune di Lacco Ameno ed avesse un’anzianità di servizio nell’area immediatamente inferiore a quella cui appartiene il posto oggetto della procedura di almeno tre anni (alla data di scadenza della domanda di partecipazione) con contratto di lavoro a tempo indeterminato; fosse in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno per l’Area”.

Nel ricorso viene evidenziato che “La dott.ssa Valeria Chiocca, già dipendente a tempo indeterminato da oltre tre anni del Comune di Lacco Ameno nell’ambito del V Settore Polizia Municipale e titolare di laurea magistrale conseguita presso l’Università Federico II di Napoli con il voto di 110 e lode, nonché in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dell’avviso de quo, ha presentato, nei termini, la propria candidatura alla progressione verticale di che trattasi”.
Poi arrivano le prime “bordate” alla collega: “Non sfuggirà, tuttavia, che tale impugnativa è completamente anodina, avendo la Pisani omesso di formulare una sola specifica censura a sostegno della richiesta di annullamento del “Regolamento per le progressioni tra le Aree”. Tanto premesso e considerato, con il presente atto la dott.ssa Valeria Chiocca, come sopra rappresentata e difesa, in qualità di controinteressata, chiede che l’avverso ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato in quanto manifestamente infondato nel merito”.

L’ATTACCO
“La ricorrente Pisani fonda la propria impugnativa sull’’assunto, invero erroneo e non condivisibile, che l’amministrazione resistente, nell’escluderla dalla selezione, abbia illegittimamente disapplicato l’avviso pubblico con il quale essa stessa si era “auto-vincolata” alla osservanza della procedura cd. “transitoria” di cui all’art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/01. È sufficiente rilevare in primo luogo, sul punto, che l’art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165/01 prevede che “in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli art. 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti […]”.

Inoltre, l’art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/94 dispone che “per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”.
Nella vicenda in esame, l’avviso di selezione, con ogni evidenza, fa esplicito riferimento alla procedura di “progressione ordinaria”, all’uopo prescrivendo, tra i requisiti di ammissione, il possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno. La volontà dell’amministrazione di indire una procedura selettiva cd. “a regime”, oltre ad essere vincolata dalla espressa previsione legislativa del titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno, laddove trattasi del passaggio all’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (di cui si dirà meglio infra), discende, altresì, dal tenore letterale della determinazione n. 197 dell’11 marzo 2024, nella quale il Responsabile del I Settore – Affari Generali del Comune di Lacco Ameno, nell’approvare lo schema di avviso pubblico allo stesso allegato, ri-trascrive il seguente testo mutuato specularmente dal contenuto dell’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/01.

A tal ultimo proposito, occorre rammentare che, per costante giurisprudenza, “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione Pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione” (così, in tema,T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 settembre 2023, n. 13832).

Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, non vi è dubbio che alcun pregio possa riconoscersi all’assunto della ricorrente, secondo cui il mero richiamo all’art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/01, contenuto nell’avviso in questione, debba essere inteso come una implicita volontà di avvalersi della progressione “a regime speciale”.
Il ricorso della Pisani è – a ben vedere – anche inammissibile, non avendo la stessa impugnato la predetta determinazione, con la quale – giova ribadirlo – si approva l’avviso di selezione richiamando unicamente la procedura ordinaria ed omettendo qualunque riferimento a quella “transitoria” di cui all’art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del d.lgs. cit., così come disciplinata dal CCNL Funzioni Locali.

IL RICORSO INCIDENTALE
Fermo quanto innanzi e solo nell’eventualità che codesto T.A.R. dovesse, comunque, ritenere il proposto ricorso meritevole di accoglimento, la dott.ssa Valeria Chiocca chiede, a sua volta, l’annullamento dei seguenti atti: avviso pubblico dell’11 marzo 2024 del Comune di Lacco Ameno.
Al riguardo, giova subito evidenziare che l’interesse della Chiocca alla proposizione della presente impugnazione incidentale discende dalla circostanza che l’accoglimento del ricorso principale per asserita riconducibilità dell’avviso di selezione alla disciplina transitoria di cui al CCNL Funzioni Locali 2019-2021 comporterebbe l’ammissione alla selezione della sig.ra Loreta Pisani, con la conseguenza che quest’ultima, all’esito della comparazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice, potrebbe – in ipotesi – vedersi attribuire un punteggio maggiore della Chiocca

ILLEGITTIMO L’AVVISO DI SELEZIONE
Va da sé che già la semplice lettura della disposizione sopra richiamata rende illegittimo l’avviso di selezione impugnato in parte qua, se sol si considera che l’amministrazione comunale non avrebbe mai potuto avviare una procedura selettiva di progressione verticale dall’Area Istruttori all’Area Funzionari ed Elevata Qualificazione secondo il regime “speciale” previsto dal penultimo capoverso dell’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. cit..

A ciò aggiungasi che, in violazione del CCNL in esame, nell’adottare l’avviso impugnato in parte qua, il Comune di Lacco Ameno non ha nemmeno avviato il confronto di cui all’art. 5 del medesimo accordo “sui criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 dell’art. 13 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”.
Era, insomma, assolutamente necessario che della proposta di Avviso Pubblico – da redigersi secondo i criteri innanzi indicati – fosse data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali ai fini dell’eventuale attivazione del confronto. Il giusto procedimento risulta, pertanto, violato.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Nel caso di specie, la decisione di optare per la procedura “transitoria” (se di tale scelta si è trattato) non è in alcun modo motivata. Sicché, alla ricorrente incidentale non è dato comprendere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione resistente.
A tal ultimo proposito, la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che “il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità e che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell’amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (Corte cost. 27 febbraio 2020 n. 36).

1 COMMENT

  1. scandalo di Chi e di che cosa –chi sono i personaggi o i pastori creati dallo stesso BURATTINAIO ?????’Lasciare stare prego-inimmaginabile mai che le ossa si rivoltano contro lo stesso scheletro–

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