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lunedì, Aprile 29, 2024

Iva detratta per «operazioni inesistenti», la Cassazione punisce la società di supermercati

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Rigettato il ricorso di un noto gruppo isolano contro la sentenza della CTR. Al centro del contenzioso i costi intercompany per distacco di personale. Dopo le attività condotte dalla Guardia di Finanza l’Agenzia delle Entrate aveva contestato le irregolarità. La Commissione Tributaria Regionale aveva solo parzialmente accolto l’appello contro la sentenza della CTP. Una decisione giusta per i giudici di legittimità

La deduzione Irap e la detrazione ai fini Iva di operazione concernenti il personale nell’ambito di un noto gruppo di supermercati isolani, dopo l’attività della Guardia di Finanza ha dato il via a un contenzioso tributario alla fine concluso dalla Corte di Cassazione. Rigettato il ricorso con cui la società impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale in sede di appello.

“Nodo” del contendere, i costi intercompany per distacco di personale per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

La CTR aveva accolto parzialmente l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società, «esercente attività di supermercato nell’ambito di un gruppo societario aderente al consolidato nazionale avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo processo verbale di constatazione della G.d.F. di Ischia, aveva ripreso a tassazione, per l’anno 2007, costi indebitamente dedotti, ai fini Irap, e detratti, ai fini Iva, in relazione a una fattura emessa dalla consolidata, avente ad oggetto servizi intercompany per distacco temporaneo di personale, ritenuti concretare, ad avviso dell’Amministrazione, non già operazioni infragruppo ma operazioni oggettivamente inesistenti».

Nell’ordinanza la Cassazione riassume la sentenza con cui la CTR ha accolto parzialmente l’appello «ritenendo che le dichiarazioni di tre lavoratori trasfuse nel p.v.c. della G.d.F., rilevavano a favore della contribuente comprovando l’effettività delle relative operazioni di distacco di personale; sotto questo profilo, il giudice di appello ha rimandato all’Ufficio il calcolo del rimborso delle spese per il distacco dei tre dipendenti da parte della società distaccataria-contribuente alla distaccante, da effettuarsi ai fini della neutralità fiscale dell’operazione, “sulla base delle buste paghe dei tre dipendenti comprensive degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, per il periodo per il quale sono stati distaccati”».

Per il resto «andava confermata la sentenza di primo grado in quanto “non risultava provata in atti che l’eccedenza di costi sopportati, oltre che per i tre dipendenti distaccati, rilevava fiscalmente come prestazione di servizi contro corrispettivo Iva stante la mancanza di convenzione contrattuale stipulata non con i lavoratori dipendenti del Gruppo nella quale avrebbe dovuto essere specificata la natura delle prestazioni contro corrispettivo Iva”. Peraltro, l’operazione di distacco di personale era irrilevante ai fini dell’Iva e/o fuori campo Iva. Non rilevava la sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Ischia del legale rappresentante della società contribuente atteso che, oltre a riguardare il comportamento di una persona fisica mentre le contestazioni afferivano a persona giuridica, valeva il principio del diverso regime probatorio tra i due procedimenti che ne determinava l’autonomia».

NESSUNA OMISSIONE

Decisione appellata con la “resistenza” dell’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità analizzano tutte le censure della società, respingendole. Innanzitutto veniva evidenziato «l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR accolto parzialmente l’appello della società contribuente, senza considerare che le uniche dichiarazioni dei lavoratori ritenute “discordanti” dall’Agenzia, fossero proprio quelle i cui verbali di interrogatorio erano stati allegati al p.v.c. e che erano state valutate dalla stessa pro-contribuente».

Ma il motivo è stato ritenuto inammissibile. Motivando che il vizio specifico invocato «concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».

Nel caso specifico «la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro – quanto all’assunta mancata considerazione da parte del giudice di appello che le uniche dichiarazioni ritenute “discordanti” dall’Agenzia fossero proprio quelle ritenute dallo stessa come pro-contribuente – di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte o comunque a questioni e/o argomentazioni irrilevanti sotto questo aspetto».

SENTENZA MOTIVATA

Ancora, veniva invocata la nullità della sentenza «per avere la CTR ecceduto le domande/eccezioni delle parti, rimettendo all’Ufficio il calcolo del rimborso delle spese per il riscatto dei tre dipendenti (in ordine ai quali era stato accolto parzialmente l’appello), sebbene la questione dell’assoggettabilità ad Iva dei costi dovuti al distacco del personale non fosse stata mai oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione né tantomeno dedotta dalle parti nei gradi di merito».

Motivo giudicato infondato. La Cassazione in proposito osserva che, «come si evince dalla sentenza impugnata, costituiva rilievo formulato nel p.v.c. della G.d.f. posto alla base dell’impugnato avviso l’assunta violazione della legge n. 67/88». Ebbene, «non si ravvisa il denunciato vizio di extrapetizione».

Ancora, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe, «con una motivazione omessa e/o apparente, confermato la legittimità della ripresa (ad eccezione che per tre lavoratori dipendenti) limitandosi ad affermare che “non risultava provata in atti l’eccedenza dei costi sopportati… stante la mancanza di convenzione contrattuale stipulata, non con i lavori dipendenti del Gruppo, nella quale doveva essere specificata la natura delle prestazioni contro corrispettivo Iva” rendendo incomprensibile la ratio decidendi».

Ma anche tale motivo è infondato. I giudici di legittimità infatti evidenziano che «la CTR ha reso una motivazione al di sopra del c.d. minimo costituzionale avendo confermato la legittimità della ripresa (ad eccezione di quella concernente il distacco di tre lavoratori che avevano dichiarato alla G.d.f. la sussistenza del rapporto di lavoro con la consolidata, la natura delle mansioni svolte e di avere ricevuto sempre la comunicazione di distacchi temporanei) condividendo il rilievo di operazioni oggettivamente inesistenti del giudice di primo grado – che aveva evidenziato la incongruenza procedimentale di omessa comunicazione all’Ufficio del lavoro, la mancanza di manifestazione finanziaria a fronte del richiamato ricorso del sistema del cash pooling, il tenore delle dichiarazioni rese dai lavoratori e l’unicità di fattura di significativo importo- e precisando che non risultava provata agli atti l’eccedenza dei costi sopportati stante la mancanza di un contratto sottostante alla fattura emessa dalla consolidata (“non risultava provata agli atti che l’eccedenza di costi sopportati…rileva[sse] fiscalmente come prestazione di servizi contro corrispettivo Iva stante la mancanza di convenzione contrattuale stipulata [non] con i lavoratori dipendenti del Gruppo nella quale dovevano essere specificati la natura delle prestazioni contro corrispettivo Iva”)».

L’EMISSIONE DI FATTURE

Nell’impugnazione si sosteneva inoltre che la CTR avesse affermato «che le fatture relative a prestazioni di servizi verso altre società del gruppo erano irrilevanti ai fini Iva, trattandosi di operazioni di mero rimborso non imponibili, con indebita detrazione dell’imposta da parte della contribuente sebbene avesse applicato al distacco di personale il costo di una prestazione di servizi da una società all’altra del medesimo gruppo utilizzando il sistema del “cash pooling”».

Un motivo ritenuto inammissibile in quanto non attinente, «avendo la CTR fondato la decisione di legittimità della ripresa – ad eccezione dei costi sopportati per tre lavoratori riconosciuti effettivamente distaccati – sul rilievo assorbente del carattere della oggettiva inesistenza – già riscontrato dal giudice di prime cure – dei servizi fatturati dalla consolidata non risultando “provata agli atti che l’eccedenza di costi sopportati…rileva[sse] fiscalmente come prestazione di servizi contro corrispettivo Iva stante la mancanza di convenzione contrattuale stipulata [non] con i lavoratori dipendenti del Gruppo nella quale dovevano essere specificati la natura delle prestazioni contro corrispettivo Iva”; invero, nell’argomentato della sentenza impugnata, il riferimento alla irrilevanza e/o non imponibilità ai fini Iva delle operazioni di distacco di personale è svolto ad abundantiam (“ tuttavia l’operazione di distacco del personale sussunta come tale da ambo le parti .. è operazione irrilevante e/o non imponibile e/o fuori campo ai fini Iva”), non concretando, pertanto, una autonoma “ratio decidendi” della medesima».

LA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE

Respinto al mittente anche l’ultimo motivo, per avere la sentenza di secondo grado ritenuto non rilevante ai fini della decisione la sentenza penale del Tribunale di Ischia «di assoluzione del legale rappresentante della società per i medesimi fatti posti a base dell’accertamento stante “il diverso regime probatorio tra i due procedimenti che determinava la loro separatezza e autonomia”, sebbene tale sentenza costituisse un elemento di prova critica in ordine ai fatti emersi nel corso dell’accertamento».

Tesi infondata in quanto «Nel processo tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l’evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio».

E il collegio aggiunge: «Invero, nella specie, trattandosi di una sentenza penale – di cui non viene neanche dedotto l’avvenuto passaggio in giudicato – di assoluzione del legale rappresentante della società per gli stessi fatti in contestazione, non è dato ravvisare alcuna violazione nell’avere la CTR, alla luce degli altri elementi indiziari emersi circa la inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, deciso l’appello prescindendone, avuto riguardo al “diverso regime probatorio tra i due procedimenti”».

Oltre al rigetto del ricorso, per la società la condanna al pagamento di 5.000 euro di spese di giudizio.

Le buste paga

«… sulla base delle buste paghe dei tre dipendenti comprensive degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, per il periodo per il quale sono stati distaccati»

Le incongruenze

«… la incongruenza procedimentale di omessa comunicazione all’Ufficio del lavoro, la mancanza di manifestazione finanziaria a fronte del richiamato ricorso del sistema del cash pooling, il tenore delle dichiarazioni rese dai lavoratori e l’unicità di fattura di significativo importo…»

1 COMMENT

  1. non interessa un cazzo se non mettete nomi e cognomi-lo so che non verra esposto il mio commento-ma il vostro servizio non serve a niente–abbiate coraggio come l aveva il sig DI MEGLIO DOMENICO— altrimenti siete —carta straccia–

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