sabato, Luglio 27, 2024

«Il fucile non te lo do… Sei pericoloso». Il Tar respinge il ricorso di un aspirante cacciatore

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La Questura, su proposta del commissariato di Ischia, aveva negato il rilascio della licenza. L’uomo nel passato era stato denunciato per episodi gravi e nonostante l’archiviazione dei procedimenti l’indole violenta dimostrata ha consigliato di tutelare la pubblica incolumità impedendogli di portare in giro un’arma. Decisione condivisa dai giudici

Un aspirante cacciatore isolano ha cercato di ottenere il relativo porto di fucile, ma se lo è visto negare dalla Questura su proposta del commissariato di Polizia di Ischia per l’indole violenta dimostrata nel passato, tanto da essere incappato in diverse denunce per episodi anche gravi. E a nulla vale che siano stati archiviati. Allora ha fatto ricorso al Tar, che però ha condiviso pienamente il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza, rigettando il ricorso in quanto inammissibile e infondato.

Il ricorrente aveva impugnato il decreto adottato a luglio 2020 o dalla Questura di Napoli – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia, con il quale era stata rigettata l’istanza presentata di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia; nonché il provvedimento del Commissariato risalente a maggio dello stesso anno avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – proposta respingimento richiesta rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia”. Chiedendo ai giudici amministrativi che venisse dichiarato il proprio diritto al rilascio della licenza richiesta.

Come riportato dal Tar in sentenza, il diniego «si fonda sul rilievo della mancanza in capo al ricorrente dei requisiti morali e di sicurezza che la legge richiede nei soggetti titolari di autorizzazioni di polizia, avendo in più occasioni tentato di risolvere situazioni di conflittualità di vario genere con condotte violente, che, secondo l’amministrazione, denoterebbero una personalità facinorosa, incline al dispregio delle regole».

Al che il cacciatore mancato ha contestato la legittimità del provvedimento, in quanto adottato in violazione del TULPS, «nonché per eccesso di potere per assenza dei presupposti per la sua adozione, mancanza di idonea motivazione e di adeguata istruttoria, rimarcando la risalenza nel tempo dei precedenti contestati e l’archiviazione di tutti i relativi procedimenti penali». In sostanza, ha cercato di sostenere che nel frattempo avesse cambiato stile di vita e fosse diventato un “agnellino”, mentre per l’Autorità di sicurezza l’uomo resta pericoloso e quindi non è il caso di consentirgli di andarsene in giro con un fucile.

RISCHI POTENZIALI

Il Ministero dell’Interno e la Questura di Napoli non si sono costituiti in giudizio, non essendogli stato notificato correttamente il ricorso. Il che lo ha reso già di fatto inammissibile «per mancata instaurazione del contraddittorio conseguente a nullità della notifica all’amministrazione intimata. E invero, ancorché sia stata intimata una amministrazione statale sottoposta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, non è stato notificato presso l’Avvocatura competente, né si è verificata la sanatoria per spontanea costituzione dell’Amministrazione intimata».

Ma il collegio della Quinta Sezione ha ritenuto comunque di scendere nel merito ritenendo infondate tutte le censure basate sulla violazione della normativa in materia e sul difetto di istruttoria e di motivazione.

I giudici premettono: «Secondo consolidati principi, il divieto di circolare armati costituisce regola generale nel nostro ordinamento che è possibile superare in via di eccezione attraverso l’autorizzazione di polizia, la quale può essere rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è suo compito prevenire».

Aggiungendo al riguardo: «Il potere attribuito al riguardo all’Autorità di P.S. è connotato da ampia discrezionalità, essendole affidata la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi in funzione della condotta e dell’affidamento che il soggetto può dare, tenuto conto dell’interesse prevalente all’incolumità e sicurezza dei cittadini.

Il pericolo di abuso deve essere considerato nella sua più ampia accezione e, pertanto, qualsiasi comportamento sintomatico di una mancanza di affidabilità del soggetto può essere considerato indizio idoneo a fondare il convincimento dell’amministrazione nel rilascio o meno delle predette autorizzazioni».

PREVALE L’INTERESSE PUBBLICO

In sostanza, prevale la sicurezza della comunità: «Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e nella scelta selettiva dell’amministrazione, assume carattere prevalente quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.

Va da sé che i provvedimenti negativi adottati dall’autorità di P.S. sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi, anche privi di rilevanza penale».

Per motivare la legittimità del provvedimento della Questura, i giudici elencano anche parzialmente gli episodi che avevano visto protagonista il ricorrente: «Nell’applicazione al caso all’esame dei condivisibili principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato vada esente dalle censure di illegittimità formulate dal ricorrente, risultando detto provvedimento adeguatamente motivato, essendosi dato ampiamente conto della esistenza dei presupposti di legge legittimanti la sua adozione. Infatti, del tutto plausibilmente il Questore ha desunto, dalle plurime vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto (denuncia per omicidio volontario poi derubricato a lesioni personali aggravate ed archiviato; procedimenti per lesioni e minacce, anche ai danni di minore, ecc.), indipendentemente dall’accertamento della responsabilità penale e dalla loro risalenza nel tempo, un’indole violenta che lascia ragionevolmente presagire, come ampiamente ed esaustivamente argomentato nel provvedimento impugnato, la possibilità di messa in pericolo della incolumità delle persone e sicurezza pubblica nonché delle regole dell’ordinato vivere civile».

Una serie di circostanze che inducono alla prudenza. Scrivono infatti i giudici nella sentenza: «Tale giudizio di complessiva inaffidabilità non è suscettibile di scrutinio nel merito da parte del giudice di legittimità, in quanto del tutto coerente rispetto all’effettivo svolgimento dei fatti come emerso dall’istruttoria compiuta e stante l’esigenza prioritaria di garantire, in un’ottica prognostica e cautelare, la più ampia tutela dei valori e interessi pubblici, i quali devono naturalmente orientare le valutazioni, latamente discrezionali, rimesse all’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi».

Di conseguenza: «Le superiori considerazioni, dunque, consentono di concludere per la infondatezza dei motivi di illegittimità denunciati dal ricorrente».

Unica consolazione, il non dover pagare le spese di giudizio non essendosi costituiti il Ministero e la Questura. Ma il desiderio di poter imbracciare un fucile per andare a caccia resta solo un sogno…

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