Il Consiglio di Stato sospende la demolizione dell’Ecstasy in Piazzetta dei Pini a Ischia

Accolto l'appello cautelare della Ecstasy s.r.l.: riformata l'ordinanza del TAR Campania, atti impugnati sospesi in attesa dell'udienza di merito. Resta sul tavolo il nodo dell'autorizzazione paesaggistica del 2024 e del condono mai definito dagli anni Ottanta

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Cambia il segno della partita giudiziaria su Piazzetta dei Pini. Il Consiglio di Stato, sezione Settima, con l’ordinanza n. 4230 del 2026, ha accolto l’appello cautelare presentato dalla Ecstasy s.r.l. contro il Comune di Ischia e ha riformato l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania, sesta sezione, n. 1293 del 2026, che lo scorso maggio aveva respinto la richiesta di sospensiva della società. Per effetto della decisione, presa nella camera di consiglio del 16 giugno, gli atti impugnati in primo grado restano sospesi fino alla pronuncia sul merito.

Il complesso di Piazzetta dei Pini, all’altezza del civico 97/Q di Corso Vittoria Colonna, ospita la discoteca Valentino e il locale di trattenimenti danzanti Ecstasy, entrambi riconducibili alla gestione dell’amministratore Marcello Bondavalli.

Da settembre 2024 il complesso è al centro di un doppio contenzioso davanti al TAR: da un lato tre proprietari di unità confinanti, Ciro Aprea, Benedetta Capuanello e Marco Provera, che con il ricorso dell’avvocato Gianpaolo Buono contestano la legittimità urbanistica e paesaggistica dell’intero fabbricato, frutto di licenze del 1968, condoni del 1986 mai definiti e accorpamenti realizzati negli anni Duemila; dall’altro il Comune di Ischia, che con l’ordinanza n. 25 del 24 febbraio 2026 ha disposto la demolizione delle opere ritenute abusive entro 90 giorni dalla notifica.

A maggio, con l’ordinanza cautelare n. 1293 del 2026, la sesta sezione del TAR aveva dato un primo segnale favorevole al Comune, respingendo la sospensiva chiesta dalla Ecstasy con due rilievi: il certificato di agibilità rilasciato nel 2006 e nel 2008 non dimostra di per sé la conformità urbanistica delle opere, perché l’agibilità verifica altri profili come sicurezza e salubrità; e la società non aveva comprovato che gli interventi contestati fossero effettivamente coperti da titoli edilizi e autorizzazione paesaggistica idonei. Quella pronuncia, tuttavia, era stata cautelare e non di merito, e l’ordinanza di demolizione era nel frattempo rimasta efficace.

È su questo impianto che interviene ora il Consiglio di Stato. Il collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari manifestate dalla società appellante possano essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Sarà in quella sede che il TAR dovrà verificare, in modo approfondito, se gli interventi contestati come abusivi rientrino nei titoli edilizi di cui è titolare la Ecstasy e, in caso di risposta negativa, se la demolizione delle sole opere aggiuntive possa consentire la procedibilità della domanda di condono.

Su questo secondo punto i giudici richiamano direttamente le parole con cui lo stesso Comune, nel preavviso di diniego, aveva già indicato una possibile via d’uscita, affermando che «l’eliminazione delle opere abusive estranee consente di ricondurre l’immobile alla consistenza edilizia originaria, oggetto dell’istanza di condono».

Il Consiglio di Stato ha compensato le spese del doppio grado cautelare e ha ordinato alla segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR perché fissi senza ritardo l’udienza di merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo.

Nel giudizio d’appello la Ecstasy s.r.l. è rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Barbieri. Il Comune di Ischia è difeso dall’avvocato Leonardo Mennella. I tre confinanti Aprea, Capuanello e Provera restano assistiti dall’avvocato Gianpaolo Buono, che a febbraio 2025 aveva depositato il ricorso originario chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 61 del 2024 e la dichiarazione di improcedibilità delle domande di condono. Tra le parti del procedimento figura anche la Oasis s.a.s. di Bondavalli Marcello e C., risultata non costituita in giudizio.

L’ordinanza è stata decisa a Roma con l’intervento del presidente Claudio Contessa e dei consiglieri Massimiliano Noccelli, Raffaello Sestini e Pietro De Berardinis, oltre alla relatrice ed estensore Laura Marzano, che ha redatto il provvedimento dopo aver udito in udienza l’avvocato Barbieri.

La decisione non chiude la partita, ma ne ribalta temporaneamente gli equilibri. L’ordinanza di demolizione del Comune resta per ora priva di efficacia, e il baricentro della vicenda si sposta di nuovo sul TAR, che dovrà stabilire nel merito se i varchi di collegamento aperti negli anni Duemila tra la discoteca e i locali adiacenti costituiscano semplice manutenzione, come sostiene la difesa della società, oppure una trasformazione sostanziale del manufatto, come sostengono i tre confinanti.

Resta sul tavolo anche il nodo dell’autorizzazione paesaggistica del 2024 e del condono mai definito dagli anni Ottanta: se il ricorso di Aprea, Capuanello e Provera dovesse essere accolto, l’intera architettura della Piazzetta dei Pini si troverebbe in una posizione molto più fragile; se invece dovesse prevalere la linea della Ecstasy, l’ordinanza di demolizione perderebbe gran parte della propria base giuridica, almeno per la parte relativa agli accorpamenti.

Gaetano Di Meglio
L'autore
Gaetano Di Meglio

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