martedì, Dicembre 10, 2024

Grand Hotel Demolizioni: dal Central Park al President

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Vanno giù le camere abusive degli alberghi due storie unite da più dettagli. I Baiocco e i Di Meglio uniti dalle maglie della magistratura. Il destino degli abusi alberghieri affidati da un unico consulente della Procura, l’arch. Ciro Oliviero. Decidono i p.m. Musto e Pirro Balatto sulle demolizioni o auto demolizioni. A Piazza degli Eroi si procederà dal 30 ottobre al 30 novembre. Sulla Variante Esterna si attende il prossimo accesso che avverrà lunedì 6 maggio

Il cambio di rotta della Cassazione inizia ad esplicare i suoi effetti sui nostri territori. La pressione, anche in prima persona dei pubblici ministeri titolari dei fascicoli che presenziano alle udienze, ha avuto i suoi effetti. Effetti che smontano l’assunto locale “vanno giù solo le case dei poveri cristi”.
La verità sta nel mezzo o, meglio, nelle pieghe del processo penale e di chi può permettersi i vari di gradi di giudizio e i successivi incidenti di esecuzione. E questo, sia chiaro, è un aspetto più economico che di giustizia.
Ma torniamo al titolo e alle demolizioni che dovranno essere eseguite presso i due hotel di Ischia. Il primo, in ordine di tempo, è quello dell’Hotel Central Park dei Baiocco e l’altro, come scritto, quello dell’Hotel President dei Di Meglio.

La questione politica: Ischia vs Barano
Il primo, in particolare, è stato un argomento di cui questo giornale si è occupato nei mesi scorsi sia per la natura legati ai fatti giudiziari ma anche perché, attorno a questa demolizione, si è consumata la più grande guerra politica degli ultimi tempi. Quella guerra politica che in molti definiscono la guerra tra Ischia e Barano. E non tra gli uffici tecnici dei comuni, ma tra gli studi legali del comune collinare e quelli del comune portuale e tra i consulenti “marontiani” e quelli “pagodiani”.

Una doppia vicenda che, sicuramente, sarà dirimente alla prossima campagna elettorale ischitana ma che, nel frattempo, fa i conti con le decisioni assunte dai pubblici ministeri Domenico Musto per il Central Park e Roberto Pirro Balatto per il President.
Le due vicende che, molto probabilmente, avranno lo stesso esito finale e che sono legate in maniera forte non solo da quanto fino ad ora vi abbiamo descritto, ma anche dalla presenza dello stesso consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica, l’arch. Ciro Oliviero e, soprattutto, da quello che è l’orientamento ribadito in più sentenze proprio dalla Corte di Cassazione.
Per entrambe le vicende, infatti, il motivo che ha portato alla demolizione è quello legato al limite volumetrico.

Il limite volumetrico dei 750 metri cubi
La sentenza emessa della Terza Penale che ha dato il via libera definitivo alla demolizione President lo chiarisce in maniera più che chiara e, nella motivazione, viene richiamata anche la sentenza emessa contro Baiocco: “Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento ribadito di recente da questa Sezione con sentenza n. 20889 del 10/06/2020, Di Somma, Rv. 279313- 01, che richiama la precedente n. 31955 del 01/07/2015, Di Gennaro, Rv. 264256-01, e che è stata ripresa dalle sentenze n. 6336 del 02/12/2020, dep. 2021, Terracciano, e n. 47300 del 30/11/2021, Baiocco, secondo cui il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma 1, è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali. E’ rimasto così isolato l’orientamento espresso dalla sentenza n. 9598 del 09/02/2012, Buondonno, che aveva applicato il limite di Corte di Cassazione – copia non ufficiale cubatura ai soli edifici residenziali.

L’art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede infatti la possibilità di ottenere la concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto in misura superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché per le opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia. La norma non consente distinzioni in relazione alla tipologia degli edifici. E la giurisprudenza ha segnalato la necessità di interpretare la sanabilità in termini restrittivi, considerato che si tratta di una lesione inferta ai valori espressi dalla normativa urbanistica a tutela di un interesse pubblico preminente, non rilevando in senso contrario le disposizioni di deroga (“ai limiti di cubatura di cui al comma 1”) dell’art. 39, comma 16, della stessa legge, che si riferiscono esclusivamente al pagamento (e alla misura) dell’oblazione (così, nella sentenza n. 20889 del 2020, cit.)”. E questa è giurisprudenza!

La demolizione Central Park
A Piazza Degli Eroi, dopo le copie dei fascicoli presso il comune di Ischia e le indagini della Polizia di Stato e dopo i tentativi rigettati sia dalla giudice Ferrigno sia dalla giudice Bianco del Tribunale di Ischia, è stata concessa l’autodemolizione di quanto da demolire e, dopo la conferma che le aree non possono essere utilizzate durante la stagione in corso è stata concessa una proroga della autodemolizione di 30 giorni a partire dal prossimo 30 ottobre. Tutto questo dopo che i Baiocco hanno già provveduto a demolire le opere abusive per le quali era stata presentata istanza di condono ai sensi del famoso terzo condono.

La demolizione del President
Al President, invece, la demolizione è ancora in via di definizione. Il prossimo 6 maggio è previsto un nuovo accesso del consulente Oliviero per definire le modalità della demolizione o, in alternativa, per la concessione dell’autodemolizione. Al President si devono demolire 13 camere che, nel frattempo, sono state spogliate di tutti i servizi e rese impraticabili. Sono stati smontati gli infitti, i servizi igienici, gli arredi e i sistemi di aria condizionata. La difficoltà operativa di questa demolizione è la promiscuità con la funzionalità dell’hotel. Una complessità delle operazioni di demolizioni che sarebbe stata accertata anche dal consulente dopo l’accesso che si è tenuto lunedì scorso. La difesa dei Di Meglio ha chiesto l’autorizzazione all’autodemolizione degli abusivi, anche immediata, ma con la previsione dello smaltimento delle macerie ad hotel chiuso.

Annullate le autorizzazioni rilasciate del comune: le due sentenze della Cassazione a confronto
Per entrambe le demolizioni va evidenziato ancora un altro elemento. Sia per quella Baiocco che per quella Di Meglio, le difese avevano provato ad evidenziare come le opere ritenute abusive dalla Procura fossero, invece, assentite grazie agli atti comunali.

Sul punto, la sentenza Baiocco chiarisce in maniera chiara che: “questa Corte ha avuto più volte modo di chiarire che un atto interno alla pubblica amministrazione si risolve in un mero ausilio per i funzionari e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo (così da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 24/06/2020 – dep. 23/09/2020, Barone, Rv. 279915). Lo status di indipendenza esterna riconosciuto, per costante giurisprudenza costituzionale, al pubblico ministero, impone infatti che la scelta sulle modalità della sua azione non possa che essere rimessa al singolo Procuratore della Repubblica, sicché lo stesso sarà vincolato nello svolgimento di tale attività solo al rispetto della legge e non all’osservanza di circolari interpretative del dato normativo emesse dalla pubblica amministrazione o di direttive adottate dagli uffici requirenti, con la conseguenza che deve ritenersi del tutto infondata qualunque censura che abbia ad oggetto la violazione di simili atti interni”.

In quella Di Meglio, invece, la Cassazione aggiunge: “E’ chiaro che il giudice, accertando l’esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo, non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, ma verifica in concreto la conformità del fatto alle prescrizioni normative, avuto riguardo all’oggetto della tutela, da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici. Pertanto, il conseguimento di un permesso in sanatoria non esclude il controllo del giudice penale, in vista dell’interesse sostanziale che il reato assume a tutela, cioè l’interesse alla tutela dei territorio, rispetto al quale gli elementi di natura extra-penale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo”.
E’ questo l’orientamento della Cassazione che non lascia più scampo a chi pensava, invece, di stare in regola.

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