lunedì, Ottobre 7, 2024

Furbetti del CAS, sfilano in tre ma l’accusa non fa passi avanti…

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Gaetano Di Meglio | Nonostante tre testi, l’accusa contro Annalisa Iaccarino, oggi assessore del Comune di Casamicciola e di altri 8 indagati nel processo in cui sono indagati per falso e truffa ai danni dello Stato non fa passi avanti. Un’udienza, quella di ieri, che non ha aggiunto nulla di importante al processo di formazione della prova contro i cittadini accusati di aver percepito, senza titolo, diverse somme dal contributo per l’autonoma sistemazione dopo il sisma del 2017. Nell’udienza di ieri hanno letto la formula d’impegno Mimmo Baldino, Agnese Cianciarelli e Ida Trofa ma le cui deposizioni non hanno dato alcun contributo all’accusa. I due dirigenti del comune, Baldino e Ciancerelli, hanno confermato al tribunale di non avere le funzioni di controllo e verifica ma dovevano soltanto vistare le richieste di CAS dei richiedenti. La giornalista Ida Trofa, invece, ha testimoniato circa gli articoli pubblicati e ha confermato di non sapere null’altro che le notizie acquisite in ambito giornalistico.
E’ evidente che i tre testi non erano nelle condizioni di poter aggiungere sulle singole posizioni dei singoli imputati.

Come è notorio un po’ a tutti, questa storia ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio di nove presunti responsabili di aver utilizzato quelle somme per tutt’altro fine a seguito di una indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Ischia, sotto il coordinamento della procura della Repubblica, e, per questo motivo, Giuseppe Arcamone, Maria Rosaria Castagna, Ornella De Rosa, Colomba Iacono, Annalisa Iaccarino, Giuseppe Liccardo, Sebastiano Balestrieri Lucido, Debora Mellone e Maddalena Stasio potranno essere ascoltati dal tribunale (se le proprie difese ritengono sia utile l’esame, ndr) nella prossima udienza fissata il giorno 8 febbraio 2024.
LE SOMME SEQUESTRATE
Il processo dovrà chiarire se somme percepite sono un frutto di una truffa o, invece, di un errata interpretazione. E, per questo, gli indagati dovranno rispondere delle seguenti somme: Maria Rosaria Castagna 941,94; Sebastiano Lucido Balestrieri e Colomba Iacono la somma di 28.412,90; Annalisa Iaccarino 32.736,67; Giuseppe Arcamone 34.246,55; Maddalena Stasio e Giuseppe Liccardo 65.290; Maddalena Stasio 7.644,52; Debora Mellone 9.240; Ornella De Rosa 44.240.

ALLA BASE DELL’ACCUSA L’INFORMATIVA DELLA FINANZA
Il dibattimento in corso, ovviamente, tiene conto anche di tutto ciò che è
stato scritto e analizzato nella fase dell’esecuzione che, ad oggi, trova piena corrispondenza. Ritenendo che oltre ad aver consumato una truffa ai danni dello Stato, c’è stata un’altra ipotesi di reato, vale a dire il falso materiale commesso da privato, e per soli due indagati anche l’indebita percezione di una erogazione in danno dello Stato.

Anche il giudice della verifica aveva ritenuto che ci fossero i gravi indizi di colpevolezza. Facendo anche una disamina dei fatti così come sono stati accertati dalle forze dell’ordine che hanno svolto le necessarie verifiche, ove si rileva nella motivazione del primo giudice: «Come evincibile dall’informativa in atti dai controlli svolti dalla GDF di Ischia emergeva che gli odierni indagati Castagna Maria Rosaria, Lucido Balestrieri Sebastiano, Iacono Colomba e Arcamone Giuseppe, Stasio Maddalena e Liccardo Giuseppe reso false dichiarazioni nelle rispettive domande per l’ammissione al beneficio in oggetto inducendo in tal modo il Comune errore sulla sussistenza dei requisiti necessari, che dunque erogava i contributi. Nei confronti di tali indagati sussiste il fumus boni iuris dei reati di falso materiale di un privato e truffa ai danni dello Stato.

Nel rinviare nel dettaglio alle informative di reato in atti va in questa sede detto che gli accertamenti della GDF consentivano di acclarare che i citati
indagati avevano illegittimamente usufruito del beneficio in parola, dichiarando nelle relative autocertificazioni fatti non corrispondenti al vero».

L’ACCUSA
Specificando le violazioni che sono state commesse da ognuno degli indagati: «A tal fine occorre quindi guardare alle regole formali del procedimento di concessione del contributo (o di altra erogazione comunque denominata): se il contributo consegue alla mera presentazione di dichiarazione o documenti falsi o attestanti cose non vere o all’omissione di informazioni dovute, senza che rilevi che l’ente pubblico possa essere tratto in errore da tale condotta, è integrato il reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato, ndr); se invece la erogazione del contributo da parte dell’ente pubblico è l’effetto di una induzione in errore circa i presupposti che lo legittimano, dato che le regole del relativo procedimento amministrativo non fanno derivare dalla presentazione della dichiarazione un’automatica conseguenza circa l’erogabilità di esso, è integrato il reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato, ndr)».

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