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domenica, Aprile 28, 2024

Figuraccia Evi che ricorre al Tar contro il Cisi, ma troppo tardi!

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L’ennesimo pasticcio del “carrozzone” viene punito dai giudici. Era stata impugnata la delibera che approvava il bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023 del Consorzio facendo ricadere i trasferimenti ai Comuni soci sui costi del servizio idrico e quindi sulle tariffe. Ma quell’atto regolarmente pubblicato da luglio ad agosto 2021 è stato impugnato solo un anno dopo con la “scusa” della mancata conoscenza. Bocciata sonoramente dal collegio, che ha ritenuto il ricorso irricevibile per intempestività

Figuraccia dell’Evi, che è ricorsa al Tar Campania contro il Cisi, nonostante le due entità siano difficilmente scindibili, considerato che il Cisi detiene l’80% del capitale dell’Evi. Impugnando sì a ragione, ma troppo tardi, il bilancio del Consorzio approvato a maggio 2021 che faceva in pratica ricadere i trasferimenti ai Comuni soci sui costi del servizio idrico e quindi sulle tariffe pagate dagli utenti isolani. L’ennesimo “pasticcio” targato Cisi-Evi su cui il collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudeller non ha sentenziato, dichiarando il ricorso irricevibile per intempestività. Essendo stato presentato solo a luglio 2022!

L’Evi, oltre al Cisi chiamava in causa anche i sei sindaci isolani. Chiedendo l’annullamento della delibera dell’Assemblea dei soci del C.I.S.I. in data 5.7.2021, n. 8, «comunicata alla ricorrente con pec consegnata in data 9.5.2022, di approvazione del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023».

Nel riassunto dei fatti il Tar evidenzia l’oggetto del contendere, riferendo che «con delibera in data 26.5.2021, n. 3, il commissario liquidatore di CISI approvava la proposta di bilancio 2021 e pluriennale 2021-2023 alla quale era allegata la relazione favorevole del Responsabile finanziario che, per quel che quivi rileva, specificava che “dal lato delle entrate si è proceduto alla previsione di finanziamento di dette spese mediante iscrizioni di trasferimenti della stessa misura di quelli precedenti per quote a carico dei Comuni soci per l’importo complessivo di euro 200.000,00”; che successivamente, in data 5.7.2021, con delibera n. 8, il Consorzio approvava il bilancio di previsione 2021 e quello pluriennale 2021/2023, in particolare determinandosi ad “emendare la proposta di deliberazione all’o.d.g. stabilendo e specificando che “i trasferimenti correnti iscritti in bilancio come conferimenti a carico dei Comuni consorziati, dovranno gravare sui costi del ciclo integrato delle acque”».

L’INCREMENTO DELLA TARIFFA

Una retromarcia dannosa. Sta di fatto che l’Evi sostiene «di avere avuto contezza di tale deliberazione – lesiva dei propri interessi, essendosi in tal guisa stralciato dal bilancio del CISI i trasferimenti annuali a carico dei Comuni per farli ricadere sui costi del servizio idrico e, quindi, sulla tariffa – solo a seguito di invio di comunicazione a mezzo pec da parte di CISI, in data 9 maggio 2022».

Sarebbe come dire che la mano sinistra non sa cosa fa la destra… Una tesi, quest’ultima, che i giudici hanno poi rintuzzato. Il ricorso rimarca in particolare «la illegittimità delle scelta di decurtare i contributi – dapprima versati dai Comuni al Consorzio, per la sua gestione e per le spese di mantenimento – traslando il relativo onere economico sul servizio idrico; in tal guisa surrettiziamente determinando un incremento della tariffa da praticare agli utenti, realizzato con modalità avulse da quelle foggiate dalla normazione vigente con il contributo rilevante della Autorità di vigilanza (ARERA)».

Che quella decisione potesse essere censurata per le ricadute sull’utenza è incontrovertibile. Ma purtroppo l’errore è stato un altro: l’inerzia causata dalla presunta mancata conoscenza di quell’atto. Ed infatti costituendosi in giudizio il Cisi, oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione e l’infondatezza del ricorso, invocava la irricevibilità per intempestività. Come sentenziato dal Tar.

IL TAR COMPETENTE A DECIDERE

Sul difetto di giurisdizione i giudici hanno dato torto al Cisi, ma a poco è servito. Ad ogni modo evidenziato che «oggetto del contendere è la decisione assunta da un consorzio – costituito tra Comuni dell’Isola di Ischia per la gestione di attività e servizi di matrice idrica – direttamente incidente sul modus di svolgimento del servizio idrico integrato nei confronti della collettività, comeché afferente agli oneri rivenienti dall’espletamento del servizio, potenzialmente incidenti sulla stessa concreta commisurazione e determinazione della tariffa da praticare all’utenza».

Confermando la qualità pubblicistica del Consorzio e «la afferenza della determinazione gravata – con la quale si grava il servizio idrico, esplicato nei confronti dei consociati, degli oneri necessari alla copertura dei i costi di funzionamento del consorzio, comechè non più assicurata dalle Amministrazioni comunali – al concreto modus di esplicazione del servizio pubblico, con potenziali ricadute sulla stessa determinazione del quantum debeatur da parte degli utenti per la fruizione di esso servizio». La competenza del Tar discende dalla «rilevanza “esterna”, sui modi di esplicazione del servizio e sulla tariffa da praticare all’utenza».

LA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Purtroppo per l’Evi, il ricorso è irricevibile per tardività e dunque i giudici non sono scesi nel merito della questione, ovvero se la delibera impugnata fosse legittima o meno.

La sentenza illustra dettagliatamente i motivi dell’“insanabile” ritardo. Quella deliberazione «promana dalla assemblea consortile, organo del Consorzio, diretta espressione degli enti esponenziali delle comunità locali, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, di ciascun Comune aderente; concreta l’atto recante la approvazione del bilancio – per la quale l’art. 9, comma 2, dello statuto contempla la riunione in sessione ordinaria della assemblea- nella specie di quello di previsione 2021 e di quello pluriennale 2021/2023; assume, all’evidenza, connotazione generale, ancorché avente contenuto e valenza effettuale plurima».

Spiegano ancora i giudici: «Nella fattispecie, ha assunto una attitudine lesiva in parte qua, limitatamente cioè alla determinazione – emendativa della proposta ab initio formulata dal liquidatore unico – di traslare il quantum oggetto dei conferimenti a carico dei Comuni consorziati, “sui costi del ciclo integrato delle acque”». E qui richiamano la normativa in materia che dispone che «tutte le deliberazioni degli altri enti locali (diversi dal Comune e dalla Provincia) sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni».

Lo stesso statuto del Cisi prevede che «gli atti degli organi dell’ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l’affissione in apposito spazio destinato ad “Albo delle pubblicazioni”, nella sede del Consorzio e di tutti gli altri Comuni che ne fanno parte». E veniamo alle date di pubblicazione, che hanno “incastrato” l’Evi, che esce malissimo da questa vicenda. Il Tar evidenzia che «l’atto impugnato è stato pubblicato: all’albo pretorio del Consorzio CISI dal 15 al 30 luglio 2021 e sul sito del Consorzio a far data dal 4.8.2021, come emerge peraltro da una interlocuzione a mezzo e-mail con dipendenti della stessa società ricorrente; agli albi pretori dei Comuni consorziati, per un periodo che va dal luglio 2021 fino – per quanto attiene all’ultimo Comune – all’agosto 2021».

I TERMINI DI DECADENZA

Ricordando che «come è noto nel processo amministrativo il ricorso deve essere notificato a pena di decadenza entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge». L’Evi però sosteneva di non essere a conoscenza di quella delibera, sebbene regolarmente pubblicata… Una “scusa” poco credibile o che denota totale incapacità e disattenzione. Scrivono i giudici: «Ora, la delibera impugnata soggiace ad un regime di pubblicità legale, idoneo a produrre l’effetto di una presunzione assoluta di conoscenza per tutti gli altri consociati, ivi compresa la attuale ricorrente.

E, invero, ai sensi delle disposizioni di legge e statutarie, la delibera della assemblea consortile – organo del consorzio, chiamato giustappunto ad approvare il bilancio – è stata pubblicata agli “albi pretori” del Consorzio, del Comune ove ha sede il Consorzio e in quello di tutti gli altri Comuni consorziati». Ricordando che in base alla giurisprudenza in materia «il termine per impugnare atti generali, ontologicamente destinati ad una più o meno determinata o determinabile (atti generali) pletora di soggetti –e, dunque, non destinati ad essere oggetto di comunicazione individuale- comincia a decorrere dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio».

Nel caso in esame «la delibera di approvazione del bilancio risale al 5 luglio 2021 ed è stata di poi inserita e pubblicata agli albi pretori da luglio e fino all’agosto 2021, in conformità dell’art. 124, comma 2, d.lgs. 267/00 e dell’art. 48 dello statuto consortile, siccome allegato e comprovato dal Consorzio, e d’altra parte non mai contestato da parte ricorrente». Mentre «il ricorso è stato esperito nel luglio 2022, a distanza di circa un anno dalla adozione della delibera e dalla sua inserzione negli albi pretori, in ottemperanza agli obblighi ex lege e statutariamente contemplati».

ONERI DI DILIGENZA

Un ritardo inammissibile. Quanto alla giustificazione addotta dall’Evi, i giudici scrivono: «Il decorso di tale amplissimo spatium temporis e la patente tardività rispetto al termine decadenziale è, del resto, pacificamente riconosciuta dalla stessa società ricorrente, che solo tenta di inferire la legittimità e la tempestività del gravame sulla scorta di un preteso obbligo di notificazione o comunicazione individuale della delibera che ne occupa, invero trasmessa alla ricorrente a mezzo pec, dietro espressa richiesta della stessa ricorrente, in data 9 maggio 2022». Una comunicazione individuale non giustificata dalla natura di quella deliberazione: «La natura di atto generale della delibera che ne occupa, invero, è già stata sopra ampiamente argomentata; si verte, invero, in tema di atto di esplicazione di una tipica competenza assembleare – quella della approvazione del bilancio – non a caso statutariamente demandata alla assemblea in sede di “sessione ordinaria”.

La connotazione natura generale ed omnicomprensiva di siffatta deliberazione, invero, non mai è suscettibile di essere messa in discussione è non è certo contraddetta dal suo contenuto e dalla sua valenza effettuale plurima. In altre parole, la attitudine di un atto – benché generale – ad incidere singulatim su determinate sfere giuridiche non vale certo a mutarne la connotazione, morfologica e funzionale, e, indi e de relato, non vale certo a mutarne la disciplina e il regime pubblicitario cui è assoggettato».

In caso contrario, «sarebbe onere della Amministrazione provvedere ad individuare e a discernere, partitamente, tutti i soggetti potenzialmente intaccati dalle previsioni e dalle volizioni trasfuse nell’atto generale, al fine di renderli individualmente edotti, tramite comunicazione o notificazione, di essa delibera.

Ciò che si appalesa in certo modo “inesigibile” dalla Amministrazione, collidente con il principio di proporzionalità, e ictu oculi contrastante, oltre che con i generali principi processuali sopra rammentati, con: le pregnanti esigenze di economicità ed efficienza della azione amministrativa; il parimenti rilevante divieto di aggravio ingiustificato della actio dei pubblici poteri; i principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione tra la Amministrazione e i consociati, cui in definitiva si richiede – nel casi di atti sottoposti ad un regime legale di pubblicità – di assolvere a oneri di diligenza per certo ragionevolmente esigibili; ciò che assume vieppiù significanza giustappunto nella fattispecie che ne occupa, ove lo status di operatore professionalmente qualificato per certo attribuibile alla società ricorrente, ben giustifica l’innalzamento della soglia di diligenza normativamente esigibile, sì da inferire la piena conoscenza della deliberazione che ne occupa già dall’agosto 2021».

Una bacchettata in piena regola. E il Tar rincara la dose, richiamando «il generale principio di certezza della azione amministrativa e degli Enti collettivi, che massimamente si impone proprio nel caso di deliberazioni fondamentali di essi Enti collettivi, quale quella di approvazione del bilancio, che mal tollera periodi significativi di “precarietà” ovvero di “claudicanza”, necessitando per contro di regole certe ed univoche per una celere “stabilizzazione” ovvero “consolidamento” degli effetti». Non era possibile che all’Evi non fossero a conoscenza di quella delibera di bilancio pubblicata correttamente. Oppure dormivano? Ma il Tar ovviamente in questi casi non fa sconti e il ricorso è diventato “carta straccia”.

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