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martedì, Aprile 30, 2024

Direttore dell’Amp, il Tar respinge il ricorso. Antonino Miccio resta saldo in sella

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Uno dei candidati aveva contestato la regolarità della procedura. Impugnate le delibere dell’Assemblea dei sindaci del Consorzio di gestione, il bando e le determine del rup. Ma per i giudici tutti gli atti sono legittimi, anche quelli adottati durante la gestione commissariale. Corretti i criteri fissati. Restano efficaci il nuovo Statuto e l’esito finale della selezione. Nessun vizio, al massimo qualche irregolarità amministrativa

Gaetano Di Meglio | La selezione per la nomina del direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” indetta nel 2020 è legittima. Lo ha sentenziato il Tar Campania, che ha respinto il ricorso presentato da Filippo Silvestre, uno dei sette candidati e classificatosi al terzo posto.
Un ricorso introduttivo seguito poi da motivi aggiunti, che impugnava le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio di gestione, il bando di selezione e una lunga serie di determine oltre che il decreto del Ministero dell’Ambiente. E con i motivi aggiunti, a selezione conclusa, i verbali della commissione e altri atti. Consorzio e Ministero si erano costituiti in giudizio.
L’impugnazione faceva riferimento innanzitutto alla circostanza che il nuovo Statuto del Consorzio di Gestione era stato approvato dall’assemblea dei sindaci durante la gestione commissariale e conseguentemente il Ministero affidava nuovamente la gestione al Consorzio, che procedeva alla nomina dei vari organi direttivi e approvava appunto il bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato del direttore dell’Amp. Tutti gli atti adottati dal Consorzio nel corso della gestione commissariale, e in particolare quelli della selezione, sarebbero stati illegittimi. Elencando una lunga serie di censure che però, come detto, sono state tutte respinte

Iniziando dalla omissione del parere di regolarità tecnica, che la giurisprudenza in materia qualifica tutt’al più come irregolarità e non come vizio grave. Giudicata invece tardiva l’impugnazione della delibera di approvazione dello Statuto, risalente al 2018, mentre il ricorso era stato notificato due anni dopo. Ancora, è stata ritenuta ininfluente la mancata verbalizzazione da parte del segretario comunale. Stessa sorte per la mancata indicazione della copertura finanziaria, una semplice irregolarità che non inficia la legittimità degli atti.
Altra “lamentela” riguardava la durata dell’incarico, indicata in cinque anni nella delibera del CdA e ridotta a tre dal rup nel bando. Una decisione ritenuta arbitraria dal ricorrente, in quanto se c’era stato errore, la deliberazione avrebbe dovuto essere annullata dallo stesso CdA in autotutela.
Una tesi ritenuta inammissibile oltre che infondata: «Non risulta esplicitato in alcun modo – spiega la sentenza – l’interesse di parte ricorrente ad invocare un presunto vizio che attiene alla durata dell’incarico, dovendosi infatti rammentare la natura soggettiva e non oggettiva della giurisdizione amministrativa; in ogni caso l’allineamento della durata dell’incarico alla previsione di cui alla delibera del consiglio di amministrazione (triennale in luogo di quinquennale) non incide in alcun modo sulla legittimità della selezione che si svolge a monte».

L’INDICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
Il ricorso si soffermava poi sui requisiti indicati dal bando rispetto al titolo di studio del vincitore, ovvero “diploma di laurea universitaria vecchio ordinamento o lauree equivalenti in discipline tecnico scientifiche o economico giuridiche”, mentre il DM 932/2003 «prevede che la laurea deve essere conseguita in materie pertinenti le aree protette». A fronte della laurea in agraria.
Ma per il collegio della Prima Sezione anche questo motivo è infondato. Infatti si evidenzia: «Il D.M. n. 932/2003, nel definire i requisiti del Direttore o del Responsabile dell’Area Marina Protetta espressamente ha stabilito che: “Il Direttore o responsabile di un’area marina protetta deve, ai fini della nomina, essere in possesso, alla data di conferimento dell’Incarico, dei seguenti requisiti professionali ed esperienze specifiche: A) diploma di laurea in discipline economico-giuridico ovvero tecnico-scientifiche pertinenti alle finalità delle aree protette e aver maturato un’esperienza almeno triennale in incarichi dirigenziali nel campo tecnico, amministrativo gestionale; B) in alternativa al punto A), oltre ad essere in possesso di diploma di scuola secondaria, aver ricoperto per almeno tre anni l’incarico di direttore, od altra posizione equivalente, di aree Protette iscritte nell’elenco Ufficiale delle aree naturali protette, ovvero aver maturato un’esperienza almeno quinquennale in incarichi dirigenziali nel campo tecnico, amministrativo o gestionale…”».

Dunque, «come evidenziato dalla convenuta AMP, il corso di laurea in agraria contempla il superamento di esami di contenuto chiaramente scientifico (biologia, chimica, zoologia ed etologia) ed ha per oggetto lo studio delle interrelazioni dei sistemi ambientali, sicché non può escludersene la pertinenza rispetto ad una materia (quella della tutela delle aree protette) i cui confini si stanno chiarendo solo negli ultimi decenni ed ha un indubbio carattere interdisciplinare.
In ogni caso il bando nel valorizzare la formazione dei candidati unitamente all’esperienza ha inteso, non irragionevolmente, privilegiare un approccio fondato non solo sulle capacità scientifiche, ma anche manageriali. Del resto ciò è coerente con le funzioni eminentemente gestionali affidate alla figura del Direttore, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi di vertice dell’ente».

NESSUN PRIVILEGIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE
Il Tar ha bocciato anche la contestazione sui requisiti specifici fissati dal bando, «ulteriori rispetto a quelli indicati dal Ministero dell’Ambiente, allo scopo di privilegiare illegittimamente le figure professionali che avessero ricoperto la carica di direttore di un ente Parco. Ebbene, «il Collegio ritiene che il DM 932/2003 non abbia fissato in modo tassativo i requisiti di partecipazione, atteso che in assenza di una chiara previsione di legge in tal senso deve ravvisarsi la sussistenza di un’ampia discrezionalità da parte delle Amministrazioni procedenti, non sindacabile se non nei limiti della loro palese irragionevolezza rispetto all’obiettivo della selezione. Sotto tale, sia pure limitata, prospettiva, i requisiti fissati dal bando sembrano coerenti alla rilevata necessità di individuare figure professionali non sbilanciate sul profilo scientifico, ma che avessero dato buona prova di sé in esperienze gestionali precedenti».

Con una chiosa: «Occorre, infatti, rammentare che nel caso di specie l’AMP proveniva da anni di commissariamento, sicché ragionevolmente il bando ha valorizzato le esperienze positive maturate dai candidati in contesti analoghi a quello oggetto di selezione».
Il ricorso scendeva anche sui rapporti interpersonali, puntando il dito contro la commissione. Ma per i giudici non è ravvisabile il conflitto di interesse tra un candidato e i membri della Commissione che avrebbero dovuto astenersi, «atteso che, per un verso, gli incarichi di docenza, secondo quanto rilevato dalla convenuta AMP e non contestato da parte ricorrente, non erano conferiti dall’AMP di cui era Direttore, ma dall’Università Parthenope e da questa remunerati».

LE RICHIESTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Quanto alla pubblicazione di cui erano coautori il candidato e un commissario, «la giurisprudenza, richiamata anche dall’AMP, ha precisato che i rapporti accademici non costituiscono motivo di astensione se non sconfinano in rapporti personali più stretti. Il ricorrente, di contro, non deduce l’esistenza di rapporti di collaborazione diretta tra i singoli componenti della commissione e il controinteressato, ma afferma che il condizionamento deriverebbe da rapporti di collaborazione che restano tuttavia sul piano scientifico».

E dunque tali rapporti «non denotano elementi tali da poter configurare un obbligo di astensione e la potenziale lesione dell’imparzialità dell’organo valutante».
Anche sotto altri aspetti non è stata ravvisata la violazione del principio di imparzialità da parte della commissione adombrata nel ricorso.
Quella selezione all’epoca era stata oggetto di interventi critici da parte di diversi consiglieri comunali isolani «che hanno lamentato la mancata approvazione dello statuto del consorzio da parte dei Consigli comunali e che il bando favorisce ingiustamente i soggetti già direttori di aree protette». E il ricorso si “appigliava” anche a tale circostanza, sostenendo che sarebbero stati ignorati gli inviti all’Amp ad intervenire in autotutela.
Una censura inammissibile, per il Tar, «in quanto volta a far valere una posizione soggettiva non propria di parte ricorrente, ma dei soggetti che tali inviti hanno proposto; in ogni caso l’esercizio dei poteri di autotutela costituisce espressione di piena discrezionalità dell’Amministrazione che non vi è tenuta, pena l’elusione dei termini di impugnazione».

RESPINTI ANCHE I MOTIVI AGGIUNTI
Non hanno incontrato miglior fortuna i motivi aggiunti, nei quali si contestava l’attribuzione dei punteggi.
Innanzitutto si evidenziava l’attribuzione del punteggio per le esperienze pregresse di 40 punti «laddove a mente del bando non avrebbe potuto superare i 20 punti. In particolare il punteggio di 20 punti poteva essergli attribuito per l’attività, ma gli ulteriori 20 punti gli sarebbero stati attribuiti per il curriculum professionale nel suo complesso, ma questo non annovera alcuna specifica esperienza specifica».
Ritenendo invece minima l’attribuzione del punteggio al curriculum professionale del ricorrente «che, oltre ad avere un titolo di studi specifico (scienza ambientali ad indirizzo marino e dottorato di ricerca in scienze ed ingegneria del mare) ha collaborato a numerosi progetti di ricerca finalizzati alla tutela dell’ambiente marino e costiero dell’Isola d’Ischia».
In sostanza, come sintetizza il collegio, «il criterio di attribuzione del punteggio privilegerebbe i professionisti già inseriti nel contesto delle aree protette a discapito dei giovani».
Al che i giudici controbattono: «Giova premettere che la scelta dell’Amministrazione in ordine ai criteri di distribuzione del punteggio si connota, come noto, per l’ampia discrezionalità di cui essa gode, in coerente esplicitazione degli obiettivi a cui mira la selezione che possono differire a seconda del contesto storico ed ambientale.

Sul punto si è già rilevato che la specifica vicenda del commissariamento che ha investito l’AMP ha comprensibilmente indotto l’Amministrazione ad attribuire maggior rilievo alle esperienze pregresse in modo da privilegiare personale esperto».
Una condotta “precauzionale”, in sostanza, quella tenuta dal Consorzio di gestione, al fine di evitare ulteriori problemi nel futuro.

PUNTEGGI GIUSTI
Aggiungendo il Tar: «Peraltro, il curriculum dell’odierno controinteressato non pare esaurirsi nelle pregresse esperienze, ma risulta che abbia svolto anche ulteriori attività anche a carattere scientifico che sono state oggetto di una valutazione che non appare irragionevole».
Giudizio troppo severo nei confronti del ricorrente da parte della commissione? Il collegio è di diverso avviso: «Di converso l’attribuzione del punteggio (15 punti) al ricorrente relativamente alle esperienze (soprattutto di taglio scientifico maturate) non pare eccessivamente bassa, trattandosi di un punteggio comunque elevato e coerente con la cospicua produzione scientifica del ricorrente».
In ultimo, si contestava che in base alla normativa vigente «il Direttore dell’Ente Parco è nominato all’esito di una selezione per titoli ed esami, ma nella fattispecie la selezione sarebbe avvenuta solo per titoli in violazione della predetta prescrizione di legge».

Invece – evidenzia il Tar – tale motivo è smentito proprio dalla stessa norma invocata, che recita: «Il Direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell’ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposta dal consiglio direttivo da soggetti iscritti ad un albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell’ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli».
Ricorso e motivi aggiunti respinti in toto. Nessun “terremoto” nell’Amp in quanto la sentenza legittima lo status quo. Una vicenda complessa, tuttavia, e su questo non c’è alcun dubbio, tanto da indurre i giudici a compensare le spese di giudizio.

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