sabato, Luglio 27, 2024

Detriti della frana. Come gestire e smaltire 80mila metri cubi di fango

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Le procedure dettate dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. L’articolo 5 è dedicato proprio alla gestione dei materiali per bonificare le aree colpite. La cessione agli appaltatori o ai Comuni. Lo stoccaggio provvisorio. Le competenze del Commissario

Cessata la prima emergenza, la rimozione dei detriti della frana di Casamicciola (ma anche di altri eventi minori verificatisi negli altri comuni isolani) comporta una serie di procedure per la gestione del fango, pietre, residui vegetali e altri materiali e il loro stoccaggio. Attività per le quali occorre attivarsi. Come nel caso del comune di Forio, dove il sindaco Del Deo ha individuato un terreno a Cavallaro da adibire proprio allo stoccaggio temporaneo.

Tutte le attività ovviamente devono avvenire nel massimo rispetto dell’ambiente. In tal senso anche questa problematica è stata disciplinata dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022”. All’articolo 5 infatti vengono specificate le procedure per la gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei luoghi colpiti dall’evento franoso.

«Articolo 5 (Gestione dei materiali)

1. In attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall’evento, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l’esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il Rup assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della Regione o del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

«3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 11.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 della presente ordinanza. Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, fermo restando, ove applicabile, l’avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.

5. Il Commissario delegato può autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe dì cui all’articolo 3 della presente ordinanza, a condizione della compatibilità dì tali rifiuti con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti. ARPA Campania fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

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