fbpx
venerdì, Marzo 29, 2024

Annalisa, che fine hanno fatto i fondi per i terremotati?

Gli ultimi articoli

FATE CHIAREZZA| Lo abbiamo già fatto nel 2019 e, anche nel 2022, ci poniamo la stessa domanda: “che fine hanno fatto i soldi dei terremotati?” Fino ad oggi hanno speso solo soldi per querelarci a vuoto: tutte archiviate!

Gaetano Di Meglio | Sono trascorsi cinque anni dal terremoto di Casamicciola e, come tutti sappiamo, la ricostruzione stenta a partire e tutto il sistema locale è responsabile della grande fase di stallo che viviamo. Nel frattempo, mentre molti terremotati sono ancora fuori dalle proprie case, a Casamicciola Terme si sono vissute due elezioni: una per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Casamicciola e questa per il rinnovo del Parlamento.
Subito dopo il terremoto a Casamicciola nacque il Comitato “RISORGEREMO NUOVAMENTE” e, fin dalla nascita, il sottoscritto e questa testata ha sempre evidenziato le cose che non andavano. Il comitato mi ha querelato una volta con la presidente Capuano Teresa e una volta con la vicepresidente Annalisa Iaccarino.

I soldi dei terremotati sono stai impiegati per querelarmi e, in entrami i casi, i giudici del Tribunale di Napoli, hanno archiviato le querele. Si tutte e due, sia quella di Susy, sia quella di Annalisa.
E, con questa nuova campagna elettorale, Annalisa Iaccarino è nuovamente candidata e, ancora una volta, facendo nostre le parole della dottoressa Ceppaluni, crediamo che esista “la preponderanza dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto- nel caso di specie -, la sorte dei fondi destinati ai terremotati”.
Lo abbiamo già fatto nel 2019 e, anche nel 2022, ci poniamo la stessa domanda: “che fine hanno fatto i soldi dei terremotati?”

Una domanda che abbiamo già posto allorquando Susy Capuano e Annalisa Iaccarino si sono candidate con Arnaldo Ferrandino per il rinnovo del consiglio comunale di Casamicciola Terme senza, però, avere risposta.
Ripetiamo la domanda ad Annalisa Iaccarino che ci ha querelato in quanto vicepresidente del Comitato “RISORGEREMO NUOVAMENTE” ed oggi candidata al Senato: “CHE FINE HANNO FATTO I SOLDI DEI TERREMOTATI?”.
Nel frattempo, a sostegno della legimittità della nostra domanda ci alleghiamo l’ordinanza di archiviazione della querela che ha aveva presentato Annalisa Iaccarino dopo le elezioni del 2017 quando le ponemmo la stessa domanda e non rispose.

Ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione della persona offesa (artt. 408-411 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott.ssa Giovanna Ceppaluni, all’esito dell’udienza camerale celebrata in data 20.01.2021; letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato pendente nei confronti di Di Meglio Gaetano e Trofa Ida, in atti generalizzati, per il reato di cui all’art. 595 c.p.; identificata la persona offesa in Iaccarino Annalisa; esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 25.11.2020; letta l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa; tenuto conto dell’esito dell’udienza camerale e udite le conclusioni delle parti;
Osserva

Il presente procedimento penale scaturisce dalla denuncia/querela sporta da Iaccarino Annalisa avverso Di Meglio Gaetano e Trofa Ida, per il reato di cui all’art. 595 c.p.. Nell’esposto la querelante – premessa la sua qualità di candidata alle elezioni comunali di Casamicciola Terme e di Vice Presidente del Comitato “RISORGEREMO NUOVAMENTE”, comitato avente per finalità quella di promuovere attività di sostegno nei confronti dei residenti delle zone colpite dal sisma del 21.08.2017- rappresentava di essere stata vittima di diffamazione ad opera del giornale “Il Dispari Quotidiano”, il quale, si precisava, aveva bersagliato la querelante medesima e la sua lista sin dagli inizi della campagna elettorale.
Si segnalavano, in particolare, gli articoli di Di Meglio Gaetano e Trofa Ida, pubblicati rispettivamente nelle edizioni del 22.05.2019 e 23.05.2019 del suddetto giornale. Di tali articoli si riportavano in querela talune espressioni e considerazioni degli autori, qualificate dalla querelante come lesive della propria onorabilità e della propria immagine. Si riteneva, invero, che i due scritti sottendessero che la persona offesa (Annalisa Iaccarino), si era indebitamente appropriata dei fondi destinati ai terremotati, utilizzandoli per biechi scopi personali.

Innanzi a siffatta accusa, si ricordava l’orientamento giurisprudenziale che, com’è noto, circoscrive l’operatività della scriminante del diritto di cronaca e di critica alla sussistenza di tre condizioni: la verità del fatto, l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e la continenza espressiva. Tali condizioni, ad avviso della querelante, erano del tutto disattese dagli indagati, i quali, come chiarito dalla medesima, riportavano notizie false e adoperavano, non solo formule offensive della sua reputazione, ma anche insinuazioni su presunte condotte illecite da lei poste in essere.
In ordine all’esposto in questione, il PM avanzava richiesta di archiviazione, ritenendo che gli articoli citati non integrassero gli estremi del reato di diffamazione, in quanto modellati sul giornalismo di inchiesta e compatibili con i limiti del diritto di cronaca e di critica.

La persona offesa (Annalisa Iaccarino), dunque, presentava opposizione alla richiesta di archiviazione. Si asseriva, per vero, che gli autori degli scritti oggetto d’attenzione avessero esorbitato dai limiti giurisprudenziali del diritto di cronaca e di critica, ricadendo in un vero e proprio attacco personale nei confronti della querelante; pertanto si chiedeva, ad integrazione dell’attività d’indagine, l’escussione delle persone informate sui fatti, in quanto capaci di confermare la mendacità delle narrazioni contenute negli scritti medesimi, nonché la persistenza dei comportamenti degli indagati.
All’esito dell’analisi degli atti acquisiti e tenuto conto dell’udienza camerale che si è celebrata, la scrivente ritiene di rigettare l’opposizione alla richiesta di archiviazione e di accogliere l’istanza del PM. Orbene, in coerenza con le prospettazioni del PM, si ritiene che nel caso di specie non siano superati i confini del diritto di cronaca e del diritto di critica e, conseguentemente, possa applicarsi la relativa scriminante.
A supporto di tale conclusione è senza dubbio necessario rifarsi alla corposa giurisprudenza che più volte si è pronunciata sul punto.

Anzitutto, come ricordato tanto dal PM quanto dalla persona offesa (Annalisa Iaccarino) in sede di opposizione, la giurisprudenza di legittimità ha perimetrato la sfera applicativa dei diritti di cronaca e di critica, fissando, in un primo tempo indistintamente per entrambi, i limiti della verità del fatto, dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e della continenza espressiva.
In un secondo tempo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha messo in luce una sostanziale differenza tra diritto di cronaca e diritto di critica Il primo, appunto, si risolve nella mera narrazione di fatti; il secondo, invece, identificandosi con la libertà di dissentire dalle opinioni altrui, si estrinseca nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione, con la conseguenza che il diritto di critica, per sua natura, si fonda su un’interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti (Cass. Pen. 16.03.2005, n. 13264).
In tale ottica, i presupposti applicativi della scriminante del diritto di critica finiscono per essere autonomi da quelli del diritto di cronaca e più flessibili rispetto a questi ultimi. Per vero, come precisato dalla Corte, nel caso del diritto di critica i limiti scriminanti sono sostanzialmente quelli costituiti dalla “rilevanza sociale” dell’argomento e della “correttezza” delle espressioni adoperate; al contrario, il limite della “verità” del fatto è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l’assoluta obiettività delle circostanze segnalate (Cass. Pen. 01.07.2005, n. 29509).

Con specifico riguardo alla critica politica, inoltre, si è puntualizzato che “[… ] qualora la notizia divulgata riguardi atti e comportamenti di uomini politici, il diritto di critica, in quanto estrinsecazione della dialettica democratica, deve essere garantito anche qualora i toni dei giudizi espressi siano aspri e irriverenti, col solo limite del rispetto dei tradizionali canoni dell’interesse pubblico della notizia, della verità dei fatti assunti quali presupposti della critica e della continenza del linguaggio, che non deve trascendere in attacchi personali” (Cass. Pen. 05.07.2012, n. 38437). Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, dunque, si ritiene che le condotte poste in essere dagli indagati si mantengano nell’area dell’esercizio del diritto di critica.
La preponderanza dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto- nel caso di specie, la sorte dei fondi destinati ai terremotati – e la carica pubblica rivestita dalla persona offesa (Annalisa Iaccarino), invero, legittimano l’utilizzo di espressioni “aspre” e “irriverenti” che, comunque, valutate nel contesto generale dei due articoli, non appaiono lesive della dignità personale della persona offesa (Annalisa Iaccarino) medesima, in quanto strumentali alla formulazione di un giudizio critico.

Tali considerazioni rendono superflua l’implementazione delle indagini, richiesta dalla persona offesa (Annalisa Iaccarino). Difatti, appurato che la verità dei fatti narrati è condizione affievolita per l’esercizio del diritto di critica, ferma restando certamente l’inammissibilità di manipolazioni dei fatti medesimi, non appare utile l’escussione delle persone indicate in opposizione, in quanto rivolta a riferire proprio in ordine alla verità dei fatti. Vieppiù, la circostanza della reiterazione dei comportamenti degli indagati, sulla quale le persone indicate potrebbero parimenti riferire, richiederebbe una valutazione caso per caso degli articoli redatti, atteso che fa parte del giornalismo d’inchiesta il focalizzarsi in maniera costante su temi di stretta attualità e di significativo interesse per la collettività. P.Q.M. a) rigetta l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa; b) dispone l’archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M.»

1 COMMENT

  1. Ma piuttosto che querelare a destra e a manca non sarebbe stato più facile mostrare un estratto conto con dei bilanci ( entrate ed Uscite ) ?
    Se non si ha nulla nulla da nascondere che problemi ci sono ?
    Io avrei fatto addirittura dei manifesti a scanso di equivoci … perché tanto mistero ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos