Una nota unitaria di osservazioni, richieste e quesiti formali. L’avvocato Agostino Iacono, presidente del Comitato di Casamicciola Terme per la Salvaguardia e Tutela della Salute e dell’Ambiente, ha trasmesso al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Marcello Feola, un articolato documento sui modelli Cas sisma e Cas frana allegati all’Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026. Una presa di posizione che mette nero su bianco le criticità di una procedura che, secondo il Comitato, rischia di travolgere centinaia di nuclei familiari ancora in assistenza dopo il sisma del 21 agosto 2017 e la frana del 26 novembre 2022. La nota è stata inviata per conoscenza anche al sindaco di Casamicciola Terme, Giuseppe Ferrandino.
Il documento, datato 19 maggio 2026, si apre con una premessa che dà la misura della posta in gioco. I modelli Cas, scrive Iacono, presentano «criticità strutturali che rendono difficile, e in molti casi impossibile, la compilazione corretta da parte dei cittadini». Una valutazione che il presidente del Comitato fonda su un elenco preciso di problemi: assenza di atti attuativi del Piano di Ricostruzione, richieste di dichiarazioni impossibili o non veritiere, sovrapposizione impropria tra procedure del sisma e della frana, mancata armonizzazione tra il PdRI e le ordinanze vigenti, rischio concreto di sospensioni illegittime del contributo.
Il cuore della denuncia è il confronto con le altre emergenze nazionali.
«A Ischia — afferma Iacono — il contributo, allontanandosi dalla sua natura di misura assistenziale, diventa condizionato a una serie di adempimenti amministrativi con scadenze rigide: presentazione della domanda di condono entro 60 giorni, domanda di ricostruzione entro 60/90/120 giorni, pena la decadenza dal beneficio e la possibile nomina di un commissario ad acta». Nel Centro Italia, sottolinea il presidente del Comitato, «il Cas è rimasto un diritto sociale, una misura assistenziale non subordinata a particolari scadenze amministrative né a procedimenti edilizi». A Pozzuoli vale lo stesso principio. «Ischia — è la sintesi tagliente dell’avvocato — è l’unico caso in cui il Cas diventa uno strumento di pressione amministrativa».
Particolarmente duro il passaggio sull’obbligo di dichiarazione annuale introdotto dall’Ordinanza 37, con sospensione immediata del contributo in caso di mancata presentazione. «Si tratta di un meccanismo non previsto in nessun altro territorio italiano colpito da calamità — osserva Iacono — Nel Centro Italia e a Pozzuoli non esiste alcuna dichiarazione annuale obbligatoria per mantenere il Cas. Questo crea un regime di controllo e di incertezza che grava solo sulle famiglie ischitane».
Sul fronte dell’assistenza ai cittadini, il presidente del Comitato fotografa una differenza che definisce «di sistema». Nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016, ricorda Iacono, esistono uffici specializzati, personale formato, procedure semplificate, modelli precompilati messi a disposizione dai Comuni. «Il cittadino non deve interpretare la norma: viene accompagnato passo dopo passo». A Ischia, invece, «non esistono uffici comunali dedicati al Cas, non esiste uno sportello di assistenza per la compilazione, non esiste una precompilata, i modelli sono complessi e non spiegano i casi particolari, l’Uta non ha sportelli aperti al pubblico, i cittadini devono interpretare da soli norme tecniche e scadenze rigide».
A questo si aggiunge, per Iacono, «una grave carenza di comunicazione istituzionale». L’Ordinanza 37 e i modelli allegati, scrive il presidente del Comitato, «non sono stati oggetto di un’adeguata informativa pubblica rivolta alla cittadinanza e ai tecnici. Tale mancanza ha impedito alla comunità di conoscere tempestivamente gli obblighi introdotti e ai professionisti di assistere correttamente i nuclei familiari».
Il documento entra poi nel dettaglio dei singoli punti del modello.
Tra le criticità più rilevanti, quella sui nuclei familiari «dislocati» in più alloggi per ragioni emergenziali, una casistica diffusissima sull’isola e non disciplinata. Quella sui condoni pendenti, dove Iacono ricorda che «la domanda è già stata presentata nei termini previsti dalle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003» e che «la definizione è un atto esclusivo della Pubblica Amministrazione, non del cittadino».
Particolarmente delicato il passaggio sul terzo condono e sull’articolo 25 del decreto legge 109 del 2018: «La norma stabilisce che le pratiche del terzo condono nei Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forìo devono essere esaminate con i limiti della legge 47/1985, senza applicare l’articolo 32 della 326/2003 — ricorda l’avvocato — La Soprintendenza continua ad applicare i limiti dell’articolo 32, comportando il blocco totale». Il risultato, secondo Iacono, è paradossale: «Il modello Cas richiede al cittadino di dichiarare la definizione della pratica, ma il terzo condono non è definibile per cause imputabili alla Pubblica Amministrazione».
Capitolo a parte quello della delocalizzazione prevista dall’articolo 38 del PdRI. «Allo stato attuale — denuncia il presidente del Comitato — non esiste alcuna possibilità giuridica, tecnica o materiale di presentare tale domanda». Manca l’ordinanza attuativa, manca l’elenco degli immobili idonei all’atterraggio, mancano alloggi pubblici messi a disposizione dallo Stato. «Il mercato immobiliare dell’isola è estremamente limitato, caratterizzato da pochissimi immobili legittimi, con prezzi molto superiori ai contributi previsti — scrive Iacono — La ricerca privata è materialmente impossibile e non può essere richiesta come condizione per mantenere il Cas».
Iacono segnala anche un’incoerenza interna del modello al punto 7: «Il cittadino dovrebbe dichiarare di aver presentato una domanda che non può presentare, nelle more dell’adozione dell’ordinanza di delocalizzazione. Questo è materialmente impossibile e giuridicamente inammissibile».
Sul requisito della residenza continuativa sull’isola dopo il 21 agosto 2017, il presidente del Comitato rileva un’ulteriore disparità: «Non esiste nel Centro Italia, dove è ammessa la residenza in qualsiasi Comune della Regione, non esiste a Pozzuoli, dove è ammessa la residenza in qualsiasi Comune della Campania, non è previsto da alcuna norma nazionale sul Cas».
Particolarmente sensibile la questione dei controlli incrociati introdotti al punto 17 del modello Cas sisma e al punto 15 del Cas frana. «Questa previsione non è contenuta nell’Ordinanza 37/2026, né nelle ordinanze richiamate, e rappresenta un aggravamento procedimentale non previsto dalla legge — scrive Iacono — Le ordinanze 26/2024 e 29/2025 prevedono esclusivamente controlli a campione. Il modello Cas contraddice la disciplina vigente, trasformando un sistema a campione in un sistema generalizzato». Una scelta che, secondo l’avvocato, «trasforma il cittadino in un soggetto sospetto, introduce un clima inquisitorio non previsto dalla legge».
Non sfugge al documento la situazione, completamente ignorata dal modello, dei cittadini che hanno optato per il Sismabonus. «Si tratta di una scelta prevista dalla normativa nazionale, pienamente legittima, utilizzata da numerosi nuclei familiari — osserva il presidente del Comitato — Il modello Cas, tuttavia, non contempla questa casistica. I cittadini che hanno scelto il Sismabonus non possono barrare le caselle previste, non possono dichiarare il falso, non possono essere penalizzati per una scelta prevista dalla legge». Iacono ricorda anche un dato di fatto contenuto nella relazione finale di mandato dell’ex commissario Giovanni Legnini: alla data del 31 dicembre 2025 le pratiche Sismabonus avevano già consentito la revoca di 12 ordinanze di inagibilità.
Nelle conclusioni, l’avvocato pone al Commissario una domanda tutta politica. «Si ritiene necessario conoscere quanti cittadini abbiano effettivamente presentato, alla data di oggi e a seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza, le pratiche Cas e le pratiche di condono, ricostruzione e delocalizzazione. Tali dati sono indispensabili per verificare se il modello abbia prodotto effetti concreti o se, al contrario, abbia generato un ulteriore aggravamento procedurale».
La richiesta finale è netta. Iacono chiede a Feola un rinvio generale di almeno 90 giorni di ogni adempimento, «fino a quando tutte le osservazioni qui rappresentate non saranno esaminate e chiarite, e fino a quando non saranno messi a disposizione strumenti, procedure e ordinanze coerenti con il quadro del PdRI». E nel frattempo, una garanzia: «Si chiede che il Cas continui ad essere erogato alle condizioni attuali, senza sospensioni o penalizzazioni, riconoscendo che l’impossibilità di compilare correttamente i modelli non è imputabile ai cittadini ma alle lacune normative e procedurali tuttora esistenti».
