Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dalla Turistica Villa Miramare s.p.a. contro la sentenza n. 8529/2025, con cui i giudici avevano riconosciuto legittimo l’operato del Comune di Ischia, difeso dall’avv. Bruno Molinaro, nella vicenda del parcheggio della Siena, in via Pontano.
La vicenda nasce dal permesso di costruire n. 38 del 26 novembre 2010, che autorizzava la società a realizzare un parcheggio interrato con annessa sala polifunzionale, opera accessoria alla struttura ricettiva ma pensata anche per alleviare la cronica carenza di posti auto nel centro storico. Il titolo era stato preceduto dall’autorizzazione paesaggistica n. 1/2010, rilasciata su parere della Soprintendenza.
Tra il 2014 e il 2021 la società aveva presentato diverse varianti in s.c.i.a. e d.i.a. Un sopralluogo del 9 novembre 2021 aveva però fatto emergere difformità, in particolare una quota dell’estradosso del parcheggio superiore a quella di via Pontano, tale da alterare, secondo la Soprintendenza, la percezione del mare e del Castello Aragonese. Ne erano seguiti la sospensione dei lavori, un procedimento penale e, il 7 marzo 2023, l’ordinanza di demolizione n. 31 del Comune di Ischia.
La società aveva impugnato i provvedimenti al Tar Campania, che con sentenza n. 1633/2024 le aveva dato ragione, ritenendo le s.c.i.a. e le d.i.a. ormai consolidate per mancato esercizio dei poteri di controllo comunali. In appello, però, il Consiglio di Stato aveva ribaltato l’esito, qualificando le opere del parcheggio della Siena come prive di titolo edilizio e paesaggistico e dunque soggette a demolizione ai sensi dell’articolo 27 del testo unico dell’edilizia.
Contro questa pronuncia la società aveva presentato ricorso per revocazione, lamentando che i giudici non avessero considerato la propria perizia di parte e alcuni accertamenti comunali favorevoli. Il Consiglio di Stato ha però ritenuto che le censure sollevate riguardino valutazioni di merito e non veri e propri errori di fatto percettivi, unici presupposti che la legge ammette per la revocazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società a rifondere al Comune di Ischia 4.000 euro di spese legali; compensate invece le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza.
