La New Atec – Nuova Associazione Trasportatori e Commercianti Isola d’Ischia, rappresentata dal presidente Marco Galano, ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania un ricorso, sottoscritto dall’avvocato Raffaele Bernardo del Foro di Napoli, contro le ordinanze emanate dai Comuni di Ischia, Casamicciola Terme e Pozzuoli che introducono, in via sperimentale, il divieto di circolazione degli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi. Contestualmente è stata chiesta la sospensione immediata dei provvedimenti, anche attraverso una misura cautelare monocratica, considerata l’imminenza del nuovo fine settimana interessato dalle limitazioni.
Il ricorso è proposto contro il Comune di Ischia, il Comune di Casamicciola Terme e il Comune di Pozzuoli e riguarda l’ordinanza n. 96 del Comune di Ischia, l’ordinanza dirigenziale n. 36 del Comune di Casamicciola Terme, l’ordinanza n. 303 del Comune di Pozzuoli e la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del Comune flegreo, ritenuta atto presupposto dell’ordinanza. Secondo i ricorrenti, i tre provvedimenti costituiscono un unico impianto regolatorio nato dal confronto avvenuto al tavolo tecnico convocato dalla Regione Campania.
Nel ricorso, l’avvocato Bernardo sostiene che le limitazioni impediscano alle imprese associate di garantire il regolare approvvigionamento dell’isola durante il periodo di maggiore affluenza turistica. La contestazione principale riguarda il fatto che le deroghe previste interessano esclusivamente i veicoli che trasportano prodotti freschi deperibili, escludendo invece altri beni ritenuti essenziali come prodotti per l’igiene, farmaci, acqua, bevande, generi alimentari a lunga conservazione, materiali destinati alle attività commerciali e ricettive e materiali edili necessari anche agli interventi di ricostruzione.
Secondo New Atec, questa impostazione renderebbe impossibile assicurare il normale rifornimento dell’isola dal venerdì pomeriggio fino al lunedì, oltre che nei festivi e prefestivi, proprio durante la stagione di massima presenza turistica.
Nel ricorso si evidenzia inoltre come la finestra di deroga prevista per i prodotti deperibili, limitata alle prime ore del sabato mattina, sia insufficiente sia per la ridotta disponibilità di collegamenti marittimi sia per la capacità di imbarco sulle navi dirette a Ischia.
Tra i motivi di impugnazione vengono indicati il presunto difetto di istruttoria, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la mancata valutazione delle esigenze delle imprese di autotrasporto e l’assenza di un congruo periodo di preavviso.
Le ordinanze di Ischia e Casamicciola Terme sono infatti entrate in vigore il giorno successivo alla loro adozione, mentre quella di Pozzuoli è diventata efficace due giorni dopo la firma, circostanza che, secondo i ricorrenti, non avrebbe consentito agli operatori di riorganizzare trasporti, prenotazioni marittime e rapporti commerciali.
Con il ricorso, l’avvocato Raffaele Bernardo chiede in via principale l’annullamento delle ordinanze impugnate. In subordine, domanda al TAR di ampliare le deroghe previste, eliminando qualsiasi limitazione per il trasporto delle merci deperibili e prevedendo fasce orarie più ampie per il transito degli altri beni essenziali, oltre a posticipare al venerdì sera l’inizio del divieto di circolazione. Secondo i ricorrenti, tale soluzione consentirebbe di contemperare le esigenze di sicurezza stradale con quelle dell’approvvigionamento dell’isola nel periodo di maggiore afflusso turistico.
