La storia finisce con un banco vuoto il giorno della maturità. Nonostante un decreto d’urgenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania avesse ordinato a un istituto tecnico dell’isola d’Ischia di rivalutare la propria decisione, il Consiglio di classe, riconvocato nei termini imposti dal giudice, ha confermato la non ammissione di uno studente diciottenne all’esame di Stato conclusivo dell’anno scolastico 2025/2026. Una vicenda che intreccia diritto amministrativo, valutazione scolastica e il destino di un giovane, e che pone domande serie — ancora aperte — sul modo in cui le istituzioni scolastiche esercitano e motivano il proprio potere valutativo nei casi limite.
La bocciatura e la corsa contro il tempo
Tutto comincia il 9 giugno 2026, quando la famiglia riceve la comunicazione ufficiale: il Consiglio di classe non ha ammesso lo studente all’esame di Stato. Le ragioni, si precisa nella nota, sarebbero state rese note «nei prossimi giorni» tramite la piattaforma digitale del registro scolastico e in un colloquio scuola-famiglia fissato per il 15 giugno. Il problema è che la prima prova scritta della maturità era calendarizzata per il 18 giugno, alle ore 8:30. Tra la comunicazione della bocciatura e l’inizio degli esami intercorrevano meno di dieci giorni.
Il verbale dello scrutinio registrava insufficienze in quattro materie: un quattro in Economia aziendale, e un cinque in Economia politica, Tedesco ed Educazione civica. Una situazione oggettivamente difficile, che tuttavia i difensori dello studente — gli avvocati Sergio Longhi e Luca Longhi dello Studio Legale Longhi di Napoli — hanno ritenuto non adeguatamente istruita né coerente con l’andamento del percorso scolastico nella fase finale dell’anno.
Il giorno successivo alla comunicazione, il 10 giugno, i legali hanno presentato istanza formale di accesso agli atti. Il 12 giugno hanno inoltrato un’istanza urgente di riesame e annullamento in autotutela, chiedendo la riconvocazione immediata del Consiglio di classe. L’istituto ha risposto il 15 giugno con un diniego, affermando che non sussistevano i presupposti di fatto e di diritto «alla luce delle gravi insufficienze maturate dallo studente», e precisando che non vi sarebbero stati i tempi tecnici per riconvocare i docenti, molti dei quali provenienti dalla terraferma e già impegnati nelle commissioni d’esame. Una risposta che i difensori hanno contestato sul piano formale, rilevando come quella decisione fosse stata adottata unilateralmente dal dirigente scolastico anziché dall’organo collegiale competente per legge in materia di ammissione: il Consiglio di classe.
Il TAR interviene: «Riesaminate entro 24 ore»
Il 16 giugno, a meno di quarantotto ore dall’inizio degli esami, i legali hanno depositato un ricorso d’urgenza al TAR Campania, chiedendo l’ammissione con riserva alle prove oppure, in subordine, l’ordine di riconvocazione immediata del Consiglio di classe. Il presidente della Quarta Sezione, Paolo Severini, ha emesso il proprio decreto nella stessa giornata, accogliendo la domanda cautelare.
Il giudice ha riconosciuto la fondatezza apparente del ricorso, rilevando come dai dati del registro elettronico emergesse un quadro di recupero che meritava una valutazione più approfondita. Nelle materie insufficienti, lo studente aveva conseguito nell’ultimo periodo valutazioni prossime o pari alla sufficienza: un cinque meno alla prova orale di Economia aziendale a fine maggio, un sei alla prova orale di Economia politica, una media di 5,94 in Tedesco, una media di 5,67 in Educazione civica. Dati parziali, come il decreto stesso ha riconosciuto, ricavati da una documentazione ancora frammentaria al momento del giudizio, ma sufficienti a configurare quel fumus boni iuris necessario per l’intervento cautelare.
Il presidente ha richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione finale non può ridursi a una «mera media aritmetica», ma deve tradursi in un giudizio complessivo sul percorso formativo dello studente. Il Consiglio di Stato, già nel 2005, aveva affermato che in presenza di andamenti discontinui occorre dare «maggior credito alle votazioni più recenti, in quanto maggiormente significative del rendimento raggiunto dall’allievo». Non un principio nuovo, dunque, ma uno di quei capisaldi del diritto scolastico che il TAR ha ritenuto meritevole di verifica concreta nel caso di specie.
Il pericolo nel ritardo era evidente: senza un intervento immediato, lo studente avrebbe perso definitivamente la possibilità di sostenere la maturità nella sessione ordinaria. Il presidente ha dunque ordinato all’istituto di riconvocare il Consiglio di classe entro il termine perentorio di 24 ore — e comunque entro la giornata del 17 giugno — affinché riesaminasse la posizione dello studente alla luce dei motivi dedotti nel ricorso, verificando se potesse essere ammesso all’esame. La misura scelta dal giudice non era l’ammissione diretta con riserva, ma il riesame collegiale: una soluzione rispettosa della discrezionalità tecnica dei docenti, che lasciava alla scuola l’ultima parola.
Il Consiglio di classe riesamina e conferma
La scuola ha ottemperato all’ordine del TAR, riconvocando il Consiglio di classe nei termini stabiliti. I docenti hanno riesaminato la posizione dello studente. All’esito di quella riunione, il giudizio di non ammissione è stato confermato. Lo studente non ha partecipato alla maturità.
È questo il punto su cui la vicenda si cristallizza. Il TAR non aveva imposto l’ammissione: aveva chiesto che la valutazione fosse ripercorsa con attenzione ai profili segnalati nel ricorso — il recupero finale, la progressione nelle discipline insufficienti, la coerenza dei criteri applicati. Il Consiglio di classe ha esercitato nuovamente la propria discrezionalità tecnica e ha ritenuto che quegli elementi non fossero sufficienti a modificare il giudizio. Una scelta che rientra nelle prerogative dell’organo collegiale, ma che dovrà ora confrontarsi con il giudizio del Collegio del TAR, fissato in camera di consiglio per il 9 luglio 2026.
Le questioni ancora aperte
Il ricorso sollevava due profili di illegittimità che il procedimento cautelare non ha ancora definitivamente esaminato. Il primo riguarda il mancato riconoscimento del percorso di recupero: secondo i difensori, la valutazione finale avrebbe cristallizzato le difficoltà della prima parte dell’anno senza adeguatamente ponderare la progressione dell’ultimo periodo, durante il quale lo studente aveva riportato voti sufficienti in più discipline, incluso un otto in Tedesco — la stessa materia per cui era stato assegnato un voto finale insufficiente. La media complessiva si attestava intorno a 5,95.
Il secondo profilo riguarda la disparità di trattamento rispetto ad altri studenti della medesima classe, ammessi all’esame pur presentando — stando ai dati del registro elettronico — situazioni non migliori sotto diversi aspetti. Almeno un compagno ammesso avrebbe riportato una media generale inferiore, con voti più bassi in più discipline comuni. Un altro studente ammesso avrebbe conseguito un punteggio ancora più basso proprio in Economia aziendale, la materia considerata centrale nella valutazione negativa del ricorrente. Significativo, nel ricorso, anche il dato che la metà della classe — otto studenti su sedici — avrebbe riportato un’insufficienza in quella disciplina.
I difensori non invocano automatismi: l’ammissione di uno studente non impone per definizione quella di un altro, e ogni percorso è individuale. Chiedono però che situazioni sostanzialmente analoghe siano trattate con coerenza, e che le differenze di trattamento trovino riscontro in una motivazione effettiva e verificabile. Profili che il Collegio del TAR sarà chiamato a valutare il 9 luglio.
Una questione che va oltre il caso singolo
Al di là delle specifiche circostanze, la vicenda riapre un dibattito che riguarda tutte le scuole: come si esercita correttamente il giudizio di ammissione all’esame di Stato nei casi in cui lo studente si trova in una zona grigia? La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nel richiedere una valutazione formativa autentica, che tenga conto della traiettoria dello studente e non soltanto della fotografia numerica di fine anno. Una valutazione che, quando risulta carente sul piano istruttorio o motivazionale, può essere sindacata dal giudice amministrativo — non nel merito didattico, ma nella correttezza del procedimento con cui quel merito è stato espresso.
Il TAR si pronuncerà. Nel frattempo, per uno studente dell’isola d’Ischia, la maturità è rinviata a data da destinarsi.
