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venerdì, Aprile 19, 2024

Via dell’Antenna tra abusi edilizi e censure. I “Zelluso” ricorrono al TAR contro le ordinanze

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La proprietà dei terreni si difende e ricorre al TAR. I legali Petrone e Colella: «Nessun abuso»

Ida Trofa | In un vortice di contraddizioni, una spirale senza fine, continua a tenere caldo il clima settembrino la questione Via Pio Monte delle Misericordia e antenna TIM. E’ormai tutti contro tutti. D’altronde lo sapevamo già che la questione non si sarebbe chiusa con una “semplice” sentenza del TAR. Una vicenda spinosa che ha sputo toccare molteplici aspetti e che è emblematica della condizione che sta vivendo il paese. Politica, comunità e imprenditoria in subbuglio proprio quando, invece, il paese avrebbe bisogno di stabilità e serenità anche di vita.
Purtroppo questa è pur sempre Casamicciola. La lotta politico, istituzionale e civile che ha visto la Telecom Italia S.p.A. duellare sul campo, ma anche negli uffici e nelle aule giudiziarie, contro il Comune di Casamicciola Terme, Comitato di Casamicciola Terme per la Salvaguardia e Tutela della Salute e dell’Ambiente e, ovviamente, privati proletari di fondi e poderi, ha gioco forza, riguardato anche l’“abusivismo”. Dopo tutto l’impegno e i fiumi di parole e ragioni esposte in più sedi il TAR si è espresso: Tim non trasmetterà da via Pio Monte della Misericordia. Salvo imprevisti, ovviamente e nuove udienze già fissate e per altri ricorsi la settimana prossima. Infatti, dopo il provvedimento favorevole dell’udienza del 15 settembre, i cittadini con il comitato “No Antenna” in testa hanno deciso di inviare una nota di invito al comune a “far rimuovere l’antenna e mettere in evidenza le difformità edilizie dell’area sempre connessa alla questione antenna”. Poi l’udienza del 29 settembre. A testimonianza che via dell’Antenna resterà tale ancora a lungo.

La proprietà dei terreni si difende e ricorre al TAR. I legali Petrone e Colella: «Nessun abuso»
Nel merito degli abusi o presunti tali, il comune pur di fermare le trasmissioni del colosso le ha tentate tutte, in ultimo ha giocato la carta delle difformità edilizie e degli abusi perpetrati sul terreno dove si erge la torre di trasmissione Telecom.
Contro tali rilevi, contro le ordinanze messe dall’UTC dell’ing Mimmo Baldino avverso gli illeciti edilizi, la proprietà del fondo, seguita dagli avvocati Maria Petrone e Ivan Colella di Forio: è corsa al TAR nel tentativo di bloccarle.
A ricorrere contro il comune per l’annullamento/previa sospensione sono stati Arcamone Gennaro, Vincenzo, Mariagrazia e Chiocca Procolo Rosario.

Le richieste di annullamento avanzate al TAR
Le richieste di annullamento avanzate al TAR in particolare sono relative al provvedimento n. 72 del 26 agosto 2021 recante ordine “di ripristino ad horas dello stato dei luoghi”, ai sensi degli artt. 27 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui sanziona le opere meglio descritte al punto 1. del rapporto tecnico prot. n. 7638 del 26 agosto 2021 (“1. il piano di campagna dell’area principale posto ad una quota di mt +1,59 rispetto l’ingresso principale, prevedeva, in progetto, un aumento di quota di circa 20 cm (quindi da mt 1,59 a mt 1,80), ma tale aumento non poteva essere eseguito in considerazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza, quale organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico”; a seguire l’ordinanza “n. 73 del 26 agosto 2021, con la quale è stata ingiunta ai ricorrenti “la sospensione ad horas di qualsiasi intervento”, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001”; ed infine tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi compreso l’accertamento tecnico prot. n. 7638 del 26 agosto 2021 richiamato in entrambi i provvedimenti impugnati”.

Ci sono tutte le richieste ma…
I ricorrenti sono comproprietari, in Casamicciola Terme, alla Via Monte della Misericordia, SP n. 506 Casamicciola-Piazza Bagni, e alla Via Iasolino, di un appezzamento di terreno, in parte in piano ed in parte a terrazzamenti, all’interno del quale insistono comodi rurali ab immemorabili, il tutto riportato in catasto al foglio 8, particelle nn. 417, 419, 1068 1070, per una superficie complessiva di 1.320 m².
Per una migliore comprensione dei fatti, devesi premettere che, in data 5 giugno 2017, i ricorrenti inoltrarono al comune di Casamicciola Terme una richiesta di permesso di costruire, con contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del d.P.R. n. 31/2017, avente ad oggetto la realizzazione all’interno del predetto fondo delle seguenti opere: apposizione di masselli drenanti per il cambio di destinazione di parte del suolo (aree in piano) in vista della realizzazione di “parcheggi/aree di sosta” pertinenziali; realizzazione di boccapozzo a raso del pozzo esistente; realizzazione in spostamento della rampa dal pianoro quota strada a quello superiore; rifacimento e adeguamento dei muri di contenimento e scalette di collegamento ai vari pianori e eliminazione delle vecchie ed antiestetiche vasche di trattamento delle acque reflue; demolizione della vecchia porcilaia e realizzazione nell’area di sedime di un manufatto interrato per “ricovero attrezzi agricoli” inferiori i lo m² utili, tale da non ostruire le vedute del vicini; realizzazione di una cisterna interrate del volume massimo inferiore i 60 m²; apposizione staccionate, realizzazione di pergole nella misura massima di 30 m².
Istruita la pratica, il responsabile per il Paesaggio del comune di Casamicciola Terme formulò, in data 25 luglio 2017, prot. n. 116, “proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica”: proposta poi regolarmente trasmessa alla Soprintendenza per il parere di competenza. Con nota dell’11 settembre 2017, prot. n. 13960, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico espresse parere favorevole con le seguenti vincolanti prescrizioni: “che la rampa di accesso deve essere realizzata con materiale permeabile, non sia alterato l’andamento naturale del terreno, non vi sia taglio e/o espianto di piante di alto fusto nonché il taglio e l’espianto di vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea”.
Pertanto, in conformità al richiamato parere, il responsabile per il Paesaggio del comune di Casamicciola Terme, in data 18 dicembre 2017, rilasciò l’autorizzazione paesaggistica semplificata n. 39/2017.
A definizione dell’iter procedimentale, in data 19 aprile 2018, il responsabile dell’U.T.C. rilasciò in favore dei ricorrenti il permesso di costruire n. 10.

L’antenna galeotta
Fatta questa doverosa premessa, va subito evidenziato che – si legge agli atti del ricorso: “Il 24 agosto 2021, a lavori conclusi, il responsabile dell’Area VII Tecnica della civica amministrazione ha richiesto all’U.T.C. di effettuare un sopralluogo presso la proprietà dei ricorrenti al fine di verificare la rispondenza delle opere eseguite ai titoli rilasciati e, in particolare, alle prescrizioni contenute nel richiamato parere soprintendentizio. Senonché, con ordinanza n. 72 del 26 agosto 2021, il medesimo funzionario, richiamato il rapporto tecnico prot. n. 7638 del 26 agosto 2021, dal quale sarebbero emerse le seguenti difformità dal permesso di costruire n. 10/2018: il piano di campagna dell’area principale posto ad una quota di mt +1,59 rispetto l’ingresso principale, prevedeva, in progetto, un aumento di quota di circa 20 cm (quindi da mt 1,59 a mt 1,80), ma tale aumento non poteva essere eseguito in considerazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza, quale organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico. Allo stato tale aumento risulta essere stato realizzato, pertanto si è modificata l’orografia del terreno di circa cm 20 per tutta la superficie dell’area in questione; Ampliamento di circa mt 6,00 del varco di accesso all’area di cui sopra, portandolo dagli originari mt 5,70 a mt 11,65; Realizzazione di un piccolo tratto di scala (non previsto in progetto), occupante una superficie di circa mt 1,20 x 2,40 e composto da n°5 alzate per un’altezza di circa cm 75,annesso alle rampe di scala previste nel progetto originario; Modifica altimetrica di tutte le murature delle scale che dall’area in questione conducono sulla soprastante Via Iasolino. In sostanza ogni piano delle murature risulta aumentato di circa cm 20, ad eccezione di un solo terrazzamento che presenta un lieve decremento rispetto alla situazione progettata; Cambio di destinazione della originaria porcilaia, trasformata in n° 2 servizi igienici di cui 1 adibito a persone diversamente abili ed un piccolo localino adibito a sala apparati videosorveglianza; Realizzazione n°2 griglie di raccolta delle acque piovane”, ha ingiunto ai ricorrenti “il ripristino ad horas dello stato dei luoghi”. Con successiva ordinanza n. 73 adottata in pari data, il responsabile dell’Area VII Tecnica ha anche intimato ai ricorrenti “la sospensione ad horas di qualsiasi intervento”.
Quanto agli interventi contestati, i ricorrenti hanno già dato mandato al progettista e all’impresa esecutrice dei lavori di provvedere alla redazione di tutti gli atti propedeutici all’immediato ripristino dello stato dei luoghi.
In ordine, invece, al presunto aumento di quota di 20 cm del piano di campagna, trattasi scrivono i legali turriti “di contestazione priva di ogni fondamento se sol si considera che i ricorrenti non hanno in alcun modo modificato l’andamento naturale del terreno, essendosi scrupolosamente attenuti alle prescrizioni imposte dalla Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico e realizzando, conseguentemente, la pavimentazione rappresentata nei grafici di progetto debitamente approvati”.

La richiesta di annullamento avanzata al TAR
La richiesta di annullamento in parte qua viene, pertanto, affidata ai seguenti motivi:
Carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio del potere di sanzionatorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 34 del d.p.r. n. 380/2001. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d. Lgs. N. 42/04. Omessa ponderazione della situazione contemplata. Illogicità manifesta. Violazione del principio del giusto procedimento. Travisamento. Manifesta ingiustizia.
Con gli atti impugnati il comune di Casamicciola Terme ha contestato ai ricorrenti di aver illegittimamente modificato l’andamento naturale del terreno, avendo accertato un presunto aumento di 20 cm del piano di campagna.
La verità sostengono i legali di parte è che, diversamente da quanto affermato dal responsabile dell’Area VII Tecnica, non vi è stata, nella specie, alcuna modifica dell’andamento naturale del terreno in violazione delle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia, Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli dell’11 settembre 2017, prot. n. 13960.
“Al riguardo, va ribadito che, con il richiamato parere favorevole, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, nell’assentire gli interventi progettati dai ricorrenti e compiutamente descritti nella relazione paesaggistica a firma del geom. Emmanuel Castagna, ha posto le seguenti vincolanti prescrizioni: “che la rampa di accesso deve essere realizzata con materiale permeabile, non sia alterato l’andamento naturale del terreno, non vi sia taglio e/o espianto di piante di alto fusto nonché il taglio e l’espianto di vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea”.
Nel rilasciare, poi, l’autorizzazione paesaggistica n. 39/2017 ed il permesso di costruire n. 10/2018, il comune di Casamicciola Terme ha autorizzato i ricorrenti a realizzare tutti gli interventi progettati.
A supporto delle tesi dei ricorrenti c’è ora la perizia asseverato dall’Arch. Giuseppe Barbieri. Perizia contenuta nella relazione tecnica che sarà depositata in atti“.
Cosi sottolinea no Perrone e Colella rincarando la dose. Ovvero per questi ultimi “È, pertanto, indubitabile che l’errore macroscopico in cui è incorsa l’amministrazione intimata sia consistito proprio nell’aver ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad un intervento assistito da validi titoli abilitativi.
Gli atti impugnati sono, quindi, viziati da eccesso di potere per contraddittorietà con i richiamati permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, sussistendo tra tali atti un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l’effettiva volontà dell’Amministrazione resistente. Alla luce dei rilievi che precedono è evidente- proseguono – che il comune di Casamicciola Terme avrebbe (in ipotesi!) potuto adottare eventuali provvedimenti sanzionatori solo dopo aver annullato in autotutela i predetti permesso di costruire ed autorizzazione paessaggistica, ovvero previo esercizio dei poteri di autotutela, indicando le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento delle proprie determinazioni, nonché la sussistenza del pubblico interesse all’adozione di atti di secondo grado.
E ciò è tanto più vero se sol siconsidera che l’atto amministrativo, ancorché illegittimo, continua a vincolare la P.A. ed i suoi destinatari sino a quando non viene rimosso dal mondo giuridico in in autotutela, ovvero in sede giudiziaria“.

La legge Madia e il limite temporale dei 18-12 mesi
Del resto, ammesso e non concesso che tale prospettiva fosse utilmente perseguibile dal comune proseguono nella trattazione i ricorrenti “ in ogni caso l’annullamento del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe soggetto ai rigorosi e stringenti limiti di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/90. Come è noto, nel 2015, è stato introdotto (cd. “Legge Madia”) il limite temporale dei 18 mesi per l’esercizio dell’autotutela. Con il recente decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, tale termine è stato ulteriormente ridotto a 12 mesi”.
Essendo abbondantemente trascorso, nella specie, il termine entro cui il Comune di Casamicciola Terme avrebbe potuto esercitare l’autotutela, la medesima amministrazione ha ritenuto bene di ovviare a tale decadenza facendo immediato esercizio dei poteri sanzionatori in palese violazione di legge.

“Nella specie, il provvedimento impugnato ha considerato quale unico presupposto la “presunta” abusività del contestato aumento di 20 cm del piano di campagna, senza alcuna ulteriore indagine in merito alla effettiva sussistenza di una difformità tra le opere in concreto accertate e quelle effettivamente assentite.
Si tratta, con ogni evidenza, di una omissione che si risolve, in ultima analisi, in una palese violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di certezza dei rapporti giuridici tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
Né al censurato vizio può qui ovviarsi sostenendosi che l’ordine di demolizione di opere abusive è atto vincolato che non necessita di alcuna motivazione se sol si tien conto del fatto – già ampiamente rappresentato e documentato – che, nella specie, l’aumento di spessore di che trattasi è perfettamente conforme ai titoli abilitativi rilasciati“. Cosi si chiude la richiesta di annullamento avanzata dai legali degli Arcamone meglio noti come “I Zelluso” che rilevano altresì una “violazione del principio del “giusto procedimento”.

I provvedimenti impugnati sono, infine, ritenuti illegittimi anche perché non risultano preceduti dalla “comunicazione di avvio del procedimento”, sebbene i ricorrenti contestino i presupposti stessi dell’esercizio del potere sanzionatorio che ha ad oggetto fatti tutt’altro che pacifici ed incontestati
In via istruttoria la parte chiede che l’amministrazione evocata in giudizio depositi tutti gli atti relativi al procedimento in interesse e che, in mancanza, se ne disponga l’acquisizione nel termine e nei modi opportuni, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 104/2010, con riserva, all’esito, di eventuali motivi aggiunti.

Domanda di sospensione
La domanda di sospensione proposta alla corte è puntuale: “Il “fumus boni juris” emerge chiaramente dai motivi innanzi svolti. Il danno grave e irreparabile consegue “de plano” alla esecuzione degli atti impugnati, con quali è stata ingiunta la misura ripristinatoria addirittura con efficacia immediata. A ciò aggiungasi che i ricorrenti hanno anche concesso in locazione l’immobile in questione alla società Tim s.p.a., giusta contratto del 20 luglio 2021, registrato in Ischia il 26 agosto 2021, sicché è innegabile che una eventuale rimessione in pristino dello stato dei luoghi“.
Appare ormai sempre più evidente come sia stato un agosto caldo in termini di trasmissioni ed abusi, giorni,settimane che hanno ceduto il passo ad un settembre ormai inoltratosi in una parentesi sempre più torrida. La telenovela prosegue.

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