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venerdì, Aprile 19, 2024

Via dell’Antenna a Casamicciola: ecco le ragioni di TIM e i “motivi aggiunti”: dal comune nessun interesse pubblico. Domani l’udienza al TAR

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Anche la Soprintendenza di Napoli pronta a dare battaglia ed a costituirsi nel procedimento

Spediti verso il 15 settembre. La battaglia su “Via dell’Antenna” si gioca tutta lì. In tribunale, mentre continua a tenere banco la questione del ripetitore di telefonia TIM su via Pio Monte della Misericordia, gli attori e le istituzioni coinvolte in questa assurda, a tratti incredibile (se non fossimo a Casamicciola Terme) vicenda.

Una vicenda che tiene banco nell’opinione pubblica, a suon di polemiche, contestazioni e carta bollata e, soprattutto, di udienze in tribunale con il colosso della telefonia e il comune che se le danno di “santa ragione”

Cosi è tutto un susseguirsi di costituzioni in giudizio e “motivi aggiunti” ai ricorsi e alle procedure legali. Un quadro sempre più a tinte fosche in cui anche la Soprintendenza di Napoli è intenzionata a vederci chiaro, costituendosi contro la compagnia che ha installato quella bruttura, potenzialmente pericolosa sulla “Lava” tra Piazza Bagni e la Litoranea. Una questione nel merito della quale, sin qui, una certa politica di speculazione e opportunità ha messo lo zampino, oltre alle indubbie doti affaristiche di chi investe e intende, ovviamente, rientrare in tutti i modi dei soldi spesi ed investiti. La prima a lanciare il dado al TAR è la stessa TIM con il suo corposo volume di motivi aggiunti.

Verso la battaglia del 15 settembre: ecco le ragioni della TIM

I motivi aggiunti nell’interesse di Telecom Italia S.p.A., contro il Comune di Casamicciola Terme, per

“l’annullamento previa adozione di ogni opportuna misura cautelare anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a. della nota 25 agosto 2021 n. prot. 7617, con la quale il responsabile dell’area tecnica del Comune di Casamicciola ha ordinato una (nuova) sospensione di qualsiasi attività edilizia o similare presso l’immobile censito in NCT al foglio 8 part. 1070 da parte dei proprietari e loro aventi causa fino alla esecuzione dei saggi e comunque fino alla conclusione degli accertamenti (doc. 22); dell’ordinanza dirigenziale n. 72 del 26 agosto 2021 con la quale il medesimo responsabile dell’area tecnica ha intimato ai proprietari dell’area sita in via Monte della Misericordia SP 506 il ripristino ad horas dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e segg. e 34 dpr n. 380/01, essendo state riscontrate, in seguito ad apposito accertamento tecnico, alcune (peraltro minime) difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato nel 2018 (doc. 23); dell’ordinanza dirigenziale n. 73 del 26 agosto 2021 con la quale, sulla base delle riscontrate difformità, lo stesso responsabile dell’area tecnica ha ordinato – anche alla TIM quale possessore dell’area in virtù di contratto di locazione ed al momento esecutore di lavori di cui alla comunicazione del 10 agosto 2021 – la sospensione di qualsiasi intervento nell’area in questione ai sensi dell’art. 27 dpr n. 380/01, rappresentando che qualsiasi opera intrapresa avrà carattere di abusività”

Per la ricostruzione degli antecedenti fattuali la TIM rimanda al ricorso introduttivo, ma non perde l’occasione di fare una “schifezza” il tecnico comunale Ing.Mimmo Baldino. Povero (Sic…). Tutto per avere emesso i provvedimenti di sequestro e sospensive dei lavori per gli abusi edilizi, o presunti tali, rilevati. Per il resto è tutto scritto nei motivi aggiuntivi.

Nessun interesse pubblico perseguito: “Lo hanno dichiarato ad alcuni quotidiani locali”

Per gli avocati di TIM non c’è alcun interesse pubblico perseguito. Nel merito ci sarebbero anche pubbliche dichiarazioni su quotidiani locali: “Appare utile prendere le mosse dal tenore letterale di ciascuna delle sopra richiamate determinazioni dirigenziali, il cui combinato disposto disvela che con la loro adozione la resistente amministrazione comunale non ha inteso affatto perseguire l’interesse al ripristino della legalità asseritamente violata per effetto delle attività edilizie poste in essere dalla proprietà oltre tre anni fa, ma quello, dichiaratamente illecito, di impedire alla ricorrente con ogni possibile mezzo il completamento del posizionamento della SRB provvisoria sul mezzo carrato, che pure il decreto presidenziale n. 1450/21 aveva espressamente consentito. Di ciò, come si dirà nel prosieguo, vi è stata addirittura confessoria ammissione da parte dell’amministrazione su alcuni quotidiani locali, nei quali si dà (con stupore) atto del fatto che il Comune stava cercando di eludere la sospensiva concessa dal TAR individuando altre ipotetiche irregolarità. Il tutto al solo fine di assecondare le rimostranze dei residenti preoccupati per la salute (il fatto che si parli continuamente di salute pubblica e che le contestazioni fantasiose del Comune concernono solo infondati e presunti vizi di natura edilizia e urbanistica è chiaramente sintomatico dell’atteggiamento ostruzionistico)“.

La prova quotidiani

In una improvvida dichiarazione pubblica ad un quotidiano locale, per TIM la prova dell’ostruzionismo fine a se stesso del comune. Prima di illustrare i plurimi profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati con il presente atto di motivi aggiunti, sia consentito anticipare che la effettiva finalità delle compulsive iniziative assunte dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Casamicciola Mimmo Baldino “veniva disvelata da due articoli pubblicati rispettivamente il 25, 26 ed il 27 agosto sulla testata Il Golfo. In effetti, nel primo articolo, dopo l’integrale trascrizione della prima disposizione di sospensione del 25 agosto, e la sottolineatura nell’occhiello che l’amministrazione punta a trovare eventuali difformità nelle opere eseguite all’interno del terreno per poter procedere al sequestro dello stesso, è testualmente affermato che a questo punto appare chiara la nuova strategia che intendono seguire e attraverso la quale si intende saltare a piè pari gli ostacoli frapposti dal Tar Campania, che di fatto ha concesso alla TIM il nulla osta per continuare i lavori nel terreno privato e mettere così in funzione il ripetitore della discordia … Resta questa probabilmente l’unica strada percorribile per arginare la decisione dell’ autorità giudiziaria e impedire una vera e propria sollevazione di popolo … Dal punto di vista giuridico la Tim ha tutte le carte in regola per poter completare l’opera, c’è poco da fare … Nel secondo articolo, riportato integralmente il contenuto della ordinanza n. 72, viene attestato che il Comune ha posto in essere un doppio provvedimento a tenaglia, per tentare di sradicare la contestatissima antenna che, secondo il Tar, la TIM ha il diritto di ultimare…. Una ricostruzione che è stata accolta dal Tar, il quale ha fissato al 15 settembre la cc … dando il via libera al completamento dell’antenna. Decisione che i provvedimenti emanati ieri .. tentano di superare tramite la legislazione edilizia … Ciò posto, TIM premette di non avere alcuna intenzione di entrare nel merito della conformità edilizia delle opere realizzate sul terreno con le prescrizioni fissate nel permesso a costruire n. 10/18 sulla base del presupposto parere favorevole della competente Soprintendenza n. 39/17; si tratta di questioni sulle quali hanno titolo ad interloquire (anche mediante la proposizione di eventuale ricorso giurisdizionale) esclusivamente i proprietari dell’area in questione, che hanno concesso in locazione il terreno de quo alla TIM per consentire l’allocazione della SRB su mezzo carrato”.

Certamente, per quanto di interesse di TIM, questo provvedimento è illegittimo nella parte in cui viene utilizzato come pretesto per l’adozione della coeva ordinanza di sospensione delle attività di ultimazione del posizionamento della SRB provvisoria.

Ecco i rilievi dei legali del colosso della telefonia che turba i sonni casamicciolesi: Rileviamo semplicemente come non appaia sussistere alcun abuso edilizio da parte dei proprietari e che le ragioni frettolosamente esposte dal Comune siano volte unicamente a precostituire qualche presupposto per ordinare a TIM la sospen-sione delle attività di posizionamento dell’impianto. La ricorrente intende sollecitare l’attenzione del Collegio sulla circostanza che i poteri di vigilanza in materia edilizia, certamente rientranti nelle prerogative proprie dell’ente locale, sono stati strumentalmente e pretestuosamente invocati ed attivati nel caso di specie al dichiarato fine di impedire il completamento delle attività di installazione della SRB sul mezzo carrato, che tanto il giudice penale quanto quello amministrativo avevano dichiarato pienamente lecite con i due distinti provvedimenti giurisdizionali non contestati in alcuna sede. E’ evidente infatti lo sforzo profuso dal responsabile dell’Area Tecnica di individuare uno strumento purchessia per rimediare alla accertata e dichiarata legittimità, ai sensi dell’art. 87 quater CCE, della collocazione dell’impianto trasmissivo sul mezzo carrato all’interno della proprietà Arcamone-Chiocca; ma la riesumazione – a distanza di oltre tre anni dalla realizzazione delle opere in loco – della improcrastinabile esigenza di verificare la conformità edilizia dell’area unitamente alla rappresentazione della necessità di ripristinare ad horas – tempistica palesemente irrealistica e strumentalmente indicata al solo fine di inibire le attività in corso di svolgimento per l’attivazione della SRB provvisoria – lo status quo ante costituiscono indici sintomatici, anzi veri e propri comportamenti confessori, della pervicace volontà dell’ente di frapporre ostacoli alla attivazione della SRB. Ma non basta perché le norme del TU edilizia invocate nei provvedimenti impugnati non contemplano affatto, in presenza di supposte irregolarità edilizie, né il dovere per i proprietari di provvedere immediatamente alla riduzione in pristino, né tanto meno il divieto, da osservarsi ad horas, di eseguire qualsivoglia attività sull’area in questione nelle more dell’ottemperanza, ad opera della proprietà, all’ordinanza di demolizione.

Ma v’è di più.

Ma v’è di più, spiga la compagnia.

“Non solo non sussiste alcuna correlazione tra le fantomatiche irregolarità edi-lizie riguardanti l’area dei proprietari che hanno dato in locazione il sito a TIM e il posizionamento del carrato, il quale non presuppone né richiede attività edilizie; ma in linea teorica le attività di ripristino che i proprietari dovessero essere tenuti a porre in essere non precludono affatto il posizionamento della SRB provvisoria per il tempo necessario per garantire la copertura del segnale radiomobile nel periodo estivo in questi ultimi due mesi. Occorre ribadire come la SRB in esame fa parte della rete pubblica di comunicazione elettronica, in quanto opere di pubblica utilità e opera di urbanizzazione primaria (artt. 86 e 90 del Codice delle TLC) funzionali all’erogazione di un pubblico servizio. Non v’è ragione di attendere l’ultimazione del periodo estivo e il posiziona- mento della SRB prima di verificare la sussistenza dei presupposti per l’effettiva esecuzione di attività di adeguamento da parte dei proprietari, soprattutto considerando che il termine congruo per la riduzione in pristino è di 90 giorni e non ad horas come strumentalmente prescritto dal Comune. Sul punto nei provvedimenti da ultimo impugnati non v’è stato alcun approfondimento istruttorio da parte dell’ente, che ha agito in maniera scomposta solo per bloccare il posizionamento del carrato individuando eventuali (come ammesso dal Comune) irregolarità sull’area dei privati per indurli a non ospitare la SRB provvisoria di TIM.Sotto tale profilo, visto il preminente interesse pubblico all’attivazione della SRB rispetto all’obbligo di ripristinare presunte e indimostrate irregolarità edilizie concernenti l’area dei privati risalenti ad anni prima e, non casualmente, emerse oggi, i provvedimenti risultano anche viziati da difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione.Occorre da ultimo ricordare che su temi analoghi l’Ecc.mo TAR ha già avuto modo di pronunciarsi, dichiarando illegittimo, e conseguentemente annullando, il provvedimento con cui il Comune ha ordinato la sospensione di installazione di una SRB (in quel caso addirittura fissa e non provvisoria senza attività edilizie come quella oggetto del contendere), “considerato che il primo motivo di ricorso appare fondato, atteso che, come ritenuto da questa Sezione nella sentenza n. 11905/04, l’asserito difetto di legalità urbanistica non può di per sé precludere qualsiasi intervento sull’immobile, specie qualora si tratti dell’istallazione di un’antenna che non presenta alcun nesso con l’abuso preesistente; che gli altri motivi possono ritenersi assorbiti”. Si denuncia complessivamente: eccesso di potere per sviamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 34 Tu edilizia. Violazione degli artt. 86, 87 quater e 90 del d.lgs. n. 259/03. Ingiustizia manifesta. Carenza di istruttoria e difetto e contraddittorietà della motivazione. Abuso del diritto ed elusione del decreto presidenziale di sospensione. Sulla domanda cautelare, anche monocratica. Le ragioni inerenti fumus e periculum già allegate alla prima istanza di misure cautelari provvisorie valgono a maggior ragione in questo caso, connotato da una pervicace determinazione dell’amministrazione resistente nel cercare di impedire alla ricorrente il compimento di una attività pienamente lecita; sia consentito rinviare il Collegio (ed il Presidente nelle more) alla lettura del ricorso introduttivo.

Si ricorda che il collocamento dell’impianto, che non richiede opere edilizie, è previsto solo per la durata della stagione estiva (2 mesi) al fine di integrare la copertura del segnale radiomobile che le postazioni fisse sull’isola di Ischia nel periodo di vacanza non riescono tecnicamente a soddisfare a fronte dell’aumento esponenziale degli utenti e del fisiologico fenomeno della saturazione delle celle.

Il posizionamento dell’impianto mobile provvisorio è dunque fondamentale per la corretta erogazione dei servizi di comunicazione elettronica, oltre che per ragioni di sicurezza pubblica, consentendo la fruizione di tutti i servizi utilizzati anche per la trasmissione delle comunicazioni per la sicurezza in mare.

E’ quindi assolutamente necessario, vista la discrasia tra i termini sopra indicati, che vengano adottate, oltre a idonee misure collegiali, anche misure caute- lari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cpa, ricorrendo il caso di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la trattazione collegiale ex art. 55 cpa già fissata per il 15 settembre.

Ciò anche in considerazione del fatto che non sussiste alcuna correlazione tra i presunti abusi commessi dai privati e il posizionamento della SRB visto anche che le fantomatiche irregolarità edilizie, fermo restando che il provvedimento verrà senz’altro impugnato dalla proprietà in quanto le ragioni esposte dal Comune si palesano insussistenti, potrebbero anche essere sanate pur lasciando posizionato il carrato fino al termine della stagione estiva; in alternativa si potrebbe attendere la fine della stagione estiva prima di porre in essere le riduzioni in pristino laddove confermate e accertate”.

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