Gaetano Di Meglio | Arriva la “bomba” che potrebbe stoppare le operazioni di demolizione degli edifici privati di Casamicciola gravemente danneggiati dal terremoto del 2017 e tali da risultare irrecuperabili e pericolosi. Le attività avviate da Legnini con l’invio dei primi avvisi in particolare ai proprietari di immobili ubicati in Piazza Maio ha prodotto la reazione del geom. Parisio Iacono, che nel secolo scorso è stato sindaco della cittadina termale. Ebbene, l’ex primo cittadino e tecnico contesta il contenuto degli avvisi inviati in riferimento alla Ordinanza commissariale n. 24 del 21 luglio 2023 sulle “Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo” e “Manifestazione di volontà alla demolizione e rimozione delle macerie”. Prevedendo la demolizione da parte dei privati dopo la concessione del contributo che copre anche la delocalizzazione oppure l’adesione al programma pubblico di demolizione; in caso contrario, ordinanze sindacali contingibili ed urgenti.
La nota di avviso della struttura commissariale è pervenuta anche a Parisio Iacono e ai comproprietari del fabbricato in Piazza Maio danneggiato dal sisma. E il geometra replica con una nota indirizzata a Legnini, al sindaco Giosi Ferrandino e al responsabile dell’Utc ing. Michele Maria Baldino, nella quale contesta i presupposti, anche giuridici, su cui è fondata l’operazione, in contrasto anche con quanto previsto dalla medesima Ordinanza.
L’ex sindaco rileva «che in questo momento non è in grado di poter fornire il consenso né per la demolizione del fabbricato su iniziativa del privato proprietario né alla demolizione sulla base di un programma di iniziativa pubblica, essendo sfornito di tutti gli elementi giuridici e tecnici che hanno comportato l’adozione delle motivazioni addotte nella lettera nella quale si asserisce che: “Come si evince dalla relazione rimessa dal geom. Luca De Scisciolo e dall’ing. Michele Maria Baldino in data 24/08/2023, è emerso che l’edifico danneggiato dal sisma di vostra proprietà, munito di scheda Aedes del 02/09/2017 e Ordinanza Sindacale del 20/09/2017 concorre a determinare una diffusa situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità oltre che ostacolo all’avvio del processo di ricostruzione al ritorno alle condizioni di normalità nell’area interessata”».
INNANZITUTTO IL PIANO DI RICOSTRUZIONE
A questo pericolo così come accertato ed evidenziato, Iacono replica con una serie di osservazioni, richiamando la legge di conversione del famoso Decreto Genova. Contestando le modalità adottate dalla struttura commissariale punto per punto.
Innanzitutto chiede: «Quali norme stabiliscono che in caso di una diffusione di pericolo per la pubblica e privata incolumità il proprietario, in assenza di una pratica di delocalizzazione o di ricostruzione, deve demolire l’immobile su iniziativa del privato proprietario?».
L’ex sindaco riporta poi i passaggi salienti della legge del 2018, sulla propedeuticità del piano di ricostruzione a quello di demolizione, con un elenco dettagliato dei passaggi da rispettare: «Il programma pubblico di demolizione, secondo lo scrivente, deve essere redatto e portato a compimento dopo l’adozione del piano di ricostruzione ai sensi dell’art. 24 bis della Legge 130 del 2018.
L’Art. 24-bis. (Piano di ricostruzione) stabilisce che:
La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania.
Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine: a) le funzioni dell’ufficio speciale sono svolte dalla Regione Campania; b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del presente decreto; c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.
Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell’articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione”».
CONTRADDIZIONI ED OMISSIONI
Parisio Iacono si sofferma quindi sul ruolo della Regione: «Il primo comma prevede che la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati è regolata da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania. Pertanto, il programma pubblico di demolizione deve essere previsto e adottato a seguito di un piano di ricostruzione della Regione Campania essendo il piano pubblico di demolizione un’attività di riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017».
Da esperto di attività amministrative, non manca di far notare una contraddizione: «Inoltre, il cittadino “terremotato” allo stato attuale non sa se gli immobili richiamati nella nota non sono ricostruibili in sito.
In tal caso le aree di sedime degli immobili sono acquisite di diritto al patrimonio comunale e, quindi, non avrebbe senso sottoporre al Sindaco del Comune di Casamicciola la necessità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di sua competenza disponendo altresì l’occupazione d’urgenza delle aree che potrebbero già diventare di patrimonio comunale dopo l’adozione del piano di ricostruzione».
C’è una data termine, il 31 dicembre, che Iacono ricorda nella nota: «Inoltre, si rileva che lo scrivente, allo stato attuale, sta verificando se aderire alla delocalizzazione volontaria, che ha una scadenza entro il 31 dicembre ed in tal caso (volontà di aderire alla delocalizzazione volontaria) si potrebbe sapere già il destino degli immobili in oggetto che seguirebbero la procedura di delocalizzazione volontaria».
Nella risposta Iacono rileva poi una serie di “omissioni” della struttura commissariale: «Lo scrivente non ha ricevuto il provvedimento del Commissario che definisce uno o più programmi di interventi di demolizione degli edifici privati così come previsto all’art. 14 comma 7 dell’Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023.
Inoltre si ravvisa l’assenza dell’istituzione del gruppo tecnico di valutazione dell’interesse pubblico per l’identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1 (“edifici pubblici e privati che, già crollati o di immobili … che impediscono od ostacolano la ricostruzione o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”), al quale deve necessariamente partecipare la Soprintendenza ai sensi del comma 8 art. 14 dell’Ordinanza n. 24/2023, che non è citata nella nota inviataci».
LA DEFINIZIONE DEL PERICOLO
Tra le cosiddette omissioni, figura anche la mancata notifica agli interessati della relazione del tecnico della struttura commissariale e del responsabile dell’Utc: «La relazione, rimessa dal geom. Luca De Scisciolo e dall’ing. Michele Maria Baldino in data 24/08/2023, dalla quale è emerso che l’edifico danneggiato dal sisma di vostra proprietà, munito di scheda Aedes del 02/09/2017 e Ordinanza Sindacale del 20/09/2017 concorre a determinare una diffusa situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità oltre che ostacolo all’avvio del processo di ricostruzione al ritorno alle condizioni di normalità nell’area interessata non è stata notificata né comunicata ai sigg.ri Iacono Parisio e agli altri due comproprietari), non consentendo di poter valutare un eventuale consenso. I sopralluoghi effettuati al fine di valutare la demolizione, propedeutici alla relazione suindicata adottata senza contraddittorio delle parti, dovevano essere effettuati unitamente alle parti ed ai tecnici delle parti».
Non manca la nota polemica su quanto fatto all’indomani del sisma: «Fino ad adesso lo scrivente ha assistito all’esecuzione di interventi di messa di tubazioni sull’immobile che garantivano la privata e pubblica incolumità, tanto è che la zona è diventata verde e gli enti preposti hanno consentito il passaggio di persone e veicoli lungo quella strada».
NON C’E’ SOLO PIAZZA MAIO
Come anche sull’inizio delle attività proprio da Piazza Maio: «Ora si scopre con questa nota, basandosi su una relazione che non è a conoscenza dello scrivente, che gli immobili sono un pericolo per la pubblica e privata incolumità. Quindi gli interventi adottati non sono stati adeguati per preservare la pubblica e privata incolumità? Questa relazione dove si riporta espressamente il pericolo è tale da dover chiudere la strada? Si fa presente che, in seguito ad una comparazione con la zona di Piazza Maio, ci sono altre strade dove sono presenti immobili ancora più pericolosi. In queste altre zone è prevista anche la demolizione di immobili o è stata scelta solo la zona di Piazza Maio? (Questa osservazione è giusta visto che parlando di programma pubblico di demolizione esso deve essere fatto in toto su tutte le aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017). Per quanto concerne la parte della nota in cui si dice “oltre che ostacolo all’avvio del processo di ricostruzione al ritorno alle condizioni di normalità” a questo punto viene spontaneo osservare che quindi tutte le aree colpite dal sisma con immobili danneggiati sono di ostacolo all’avvio del processo di ricostruzione al ritorno alle condizioni di normalità».
La conclusione è che per i motivi illustrati Parisio Iacono «non è in grado e non è tenuto a dare alcun consenso né per la demolizione del fabbricato su iniziativa del privato proprietario né alla demolizione sulla base di un programma di iniziativa pubblica e nel contempo chiede di poter ricevere la relazione dal geom. Luca De Scisciolo e dall’ing. Michele Maria Baldino redatta in data 24/08/2023».
Un “rifiuto” che appalesa una situazione da chiarire, anche perché alla posizione di Parisio Iacono potrebbero a questo punto aderire anche altri proprietari. Toccherà a Legnini e al Comune sbrogliare la matassa per non rallentare le attività.
Le ultime emergenze a Casamicciola hanno sempre visto in primo piano ex sindaci, nel bene o nel male. E questo probabilmente non sarà nemmeno l’ultimo caso.

Capisco Legnini, che non voglia investire in istruzione visto i precedenti. Ma non farlo investire neanche sulle demolizioni mi sembra troppo. Consiglierei di investire sulle fiere di paese; a Casamicciola piacciono molto…