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sabato, Aprile 20, 2024

Un porto per amico a Lacco Ameno. Perrella non ci sta… il porto è mio!

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Ida Trofa | Nel nostro Paese ci sono due vicende che fanno capire con chiarezza come “corporazioni e interessi di parte” siano formidabili nel distruggere, puntualmente, le poche cose che funzionano: sono gli appalti e le assunzioni.
Così emergono giri di potere e interessi di sorta. Spesso squallidi.
A Lacco Ameno, sicuramente, l’affare porto le racchiude tutte e forse anche di più. Resta sconcertante il ruolo della politica che non amministra, ma usa i ruoli e i compiti che il popolo gli affida per incrementare i propri interessi e allargare il proprio potere.
Il sindaco di Lacco Ameno prova a fingere di accontentare i nani politici del suo entourage e, soprattutto, mettersi un amico agli ormeggi.
Il socio di un tempo, il senatore Domenico De Siano raccoglie la sfida e poi rispedisce al mittente i tentavi di Pascale con l’ennesima diffida scritta in punta di legge per preservare gli interessi amici.

E’ un cane che si morde la coda con in mezzo gli interessi della comunità.
Così, il “Barone” del Fungo, si inchina all’ultimo procedimento che mette a nudo l’affare porto ed il suo pressappochismo amministrativo a 360 gradi. Il primo cittadino pro tempre è costretto a rintuzzare, mentre studia le contromosse. Come in una partita a scacchi.

L’ultimo strale che fa saltare le banchine giunge dalla Marina di Capitello Scarl. Si tratta della diffida nei confronti dell’amministrazione all’attuare “qualsiasi procedura lesiva degli interessi dell’attuale gestore”
Giuseppe Perrella, legale rappresentante della Marina di Capitello scarl, ha notificato agli amministratori locali e al Responsabile del III e IV Settore ad interim un atto di diffida carico di citazioni e riferimenti condensato in 21 pagine.
La pandemia e le proroghe sugli atti di concessione sono il puntello su cui si fonda gran parte del documento anche se non mancano i contenuti e i richiami agli accordi pregressi.

Le premesse di Perrella firmate Giacomo Pascale
Le premesse del concessionario Giuseppe Perrella, sono lapalissiane e le ha scritte, a suo tempo Giacomo Pascale quando erano tutt’uno: “La Società istante è titolare della concessione demaniale marittima di durata quinquennale per la gestione del Porto Turistico di Lacco Ameno, rilasciata giusta contratto rep. 37 del 28.03.2017, avente (iniziale) scadenza alla data del 09.06.2021;a far data dal marzo 2020 ad oggi, la scrivente ha subito – sia in termini tecnico/ gestionali sia in termini economici – gli effetti negativi legati alla contingenza pandemica (Codivl9): tant’è che la stessa ha dovuto osservare periodi di chiusura forzata (con conseguente squilibrio economico-finanziario dell’offerta presentata in sede di gara)”.Il gestore è chiaro: il porto è ancora suo e non si tocca! Restano da capire i termini e le angolature dalle quali si considera l’affidamento del porto.

La legge Perrella
Ai sensi dell’art. 1 comma 246 della Legge n. 145/2018 “i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia. La legge che aiuta Perrella era stata scritta già ah e se gli ultimi accadimenti gli vanno in soccorso.
Inoltre per quanto richiamato dalla Marina di Capitello scarl “le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”.

Il comma 683 Legge cit. ha stabilito che “al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”.

Norme che è stabilito “si applicano anche ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo”. Dunque, anche ai rapporti di affidamento ex art. 45 bis c.n., i quali, per costante giurisprudenza, configurano un rapporto derivato e di natura contrattuale.
Peraltro, il medesimo legislatore ha stabilito che “nelle more della revisione e dell’aggiornamento dei canoni demaniali marittimi sono sospesi fino al 15 dicembre 2020”.
I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto rendono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone. “Di talché le contestazioni – peraltro, reciproche – circa la debenza o meno dei pregressi canoni non può costituire motivo di revoca/risoluzione del contratto”. Cosi sottolinea l’atto di diffida.

Peraltro, con l’art. 182 del D.L. n. 34/2020 – convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – è stato chiarito che “per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale,i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto dì concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”.

“Sfratto” sospeso causa Covid
Il covid dà un grossa mano a Perrella. Lo sfratto è sospeso per l’emergenza in atto. Da ultimo, di fatti, con l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 – convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 – il Legislatore ha stabilito che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1 ° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina de quo”.

Del resto, ed adeguandosi alla normativa eccezionale sopra richiamata, anche la Regione Campania ha prorogato non solo le concessioni demaniali ma anche “i rapporti” in essere (autorizzazioni ex art. 45 bis c.n.) relativi ai punti di ormeggio ed alla nautica da diporto in generale. Da qui il facile ed cavilloso richiamo in diffida di sentenze del TAR e pronunce ministeriali varie che darebbero ragione all’attuale gestore.

Il riverbero che favorirebbe le parti
C’è un riverbero normativo tra le pieghe della diffida che pare debba favorire tutte le parti e non già chi ha altri scopi oltre l’interesse collettivi. Ovvero, scrive il Perrella: “Alla luce di quanto precede, deve evidenziarsi che una eventuale proroga Covid 19 (ovvero di quelle legislative) di cui ha – in ipotesi – beneficiato l’amministrazione comunale (titolare della concessione) non può che riverberarsi, a cascata, sulla autorizzazione ex art. 45 bis c.n. in quanto, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale “le autorizzazioni ex. art. 45 bis codice della navigazione accedono al titolo principale e ne seguono la sorte”(cfr. in terminis Tar Lazio, Latina, sez. I, 13.04.2011, n.338) proprio in ragione della natura derivata di tale rapporto; Del resto, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata a più riprese sul se i contratti di gestione [nel caso che occupa autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav.] risentissero delle proroghe ex lege dei titoli concessori, fornendo sempre risposta positiva. Peraltro, il Tar Campania, Napoli ha avuto modo di chiarire che nella ipotesi di proroga dell’autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. “non vi è assegnazione di nuove autorizzazioni senza procedura ad evidenza pubblica, ma mero allungamento del termine di durata di autorizzazioni esistenti ed in corso, in attesa di una necessaria (… ) disciplina nazionale che regolamenti anche gli aspetti contenutistici e di durata delle concessioni”.

La speciale proroga Covid 19, così come di quelle ex lege più estese della concessione demaniale, determinerebbe anche il naturale allungamento del termine di durata dell’autorizzazione “ex art. 45 bis cod. nav.” in capo alla società di gestione del bene demaniale.
“E tanto, massimamente, laddove si consideri che la concessione demaniale e l’atto autorizzatorio da essa dipendente deve essere rispettosa degli investimenti programmati ed attuati (finalità e scopo della proroga Covid 19)” Giuseppe Perrella Dixit!
Se ciò fosse concretamente riconosciuto – ed al fine di salvaguardare gli investimenti programmati – alla proroga delle concessioni demaniali consegue in via automatica anche il naturale allungamento del termine di durata dell’autorizzazione ex art. 45 bis. laddove, come nel caso di specie, il concessionario abbia prescelto l’affidamento a terzi quale soluzione per il perseguimento di interessi oltre che economici anche pubblicistici.

Perrella così significa…
Tanto premesso, considerato e ritenuto, la scrivente significa “all’amministrazione comunale p.t. di Lacco Ameno che la normativa emergenziale richiamata ai punti che precedono ha determinato ex lege e senza soluzione di continuità la proroga “tecnica” dei rapporti (e, dunque, dell’autorizzazione ex art. 45 bis c.n.) fino a1 “novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” (cfr. art. 103 del D.L. 18/2020): stato di emergenza prorogato fino al 31.07.2021 dal D.L. n. 52/2021 (cd. “D.L. Riaperture”)“.
Né più e ne meno di quanto sta accadendo con gli stabilimenti balneari ovunque ed in particolare in tutta la regione Campania. Pertanto, in ragione della legittima occupazione da parte della scrivente delle aree demaniali di che trattasi si formula espressa

La diffida
Perrella diffida ai sensi degli artt. 328 e 323 c.p. “L’amministrazione comunale p.t. del Comune di Lacco Ameno, nonché le Autorità destinatarie della presente, ciascuna per quanto di sua competenza: a prendere atto, anche implicitamente, della predetta proroga ex lege fino – e non oltre – il termine di 90 giorni successivi allo scadere dello stato di emergenza; dall’inibire la continuazione dell’attività di gestione dell’approdo turistico di Lacco Ameno di cui al contratto 37/2017 e di cui all’autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. anche attraverso sviate azioni. In caso contrario ci si vedrà costretti ad adire la competente Magistratura, nessuna esclusa, per la tutela dei diritti (anche di natura risarcitoria) e degli interessi legittimi della Soc. Marina del Capitello scarl“.

Riconoscere la proroga Covid e Perrella paga
La Società istante dichiara, infine, la disponibilità al pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di canone per le annualità 2020 e 2021, qualora l’Amministrazione prenda atto dell’intervenuta proroga ex lege della concessione.
Sottovalutare la questione, o far finta che il problema non esita, sol perché il 10 giugno (data della scadenza dell’affidamento Perrella ante-Covid) è vicino sicuramente non giova a Lacco Ameno. Il rischio concreto di non aprire i porto per la prossima stagione diportistica è concreto. Cosi come è concreto il rischio di esporre l’ente locale all’ennesimo danno erariale. La diretta conseguenza del dover risarcire l’attuale gestore del porto per il mancato rispetto degli accordi contattali e delle disposizioni normative vigenti in via ordinaria e straordinaria, causa pandemia.

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