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venerdì, Aprile 19, 2024

Truffa ai danni della Asl, il giudice proscioglie due soli imputati, gli altri 30 a giudizio

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Un’indagine che prese il via da un’attività della tenenza della Guardia di Finanza di Ischia. I militari monitorarono gli spostamenti soprattutto del personale amministrativo e medico in servizio presso la struttura veterinaria e della riabilitazione di soggetti con problemi psichiatrici. Il pubblico ministero ha concluso con una richiesta per tutti gli imputati a comparire dinanzi al tribunale. Oltre alla truffa è stato contestato anche, per alcuni, il reato di falso

Paolo Mosè | Due sole imputate sono state prosciolte all’udienza preliminare dal giudice Leda Rossetti. Accogliendo la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, avv. Felice Pettorino. Entrambe accusate di truffa ai danni dell’Asl Napoli 2, di cui sono dipendenti. Tutti gli altri imputati dovranno comparire dinanzi al giudice del dibattimento per difendersi dalla medesima accusa. Per essersi assentati dal luogo di lavoro per i tempi accertati dalla Guardia di Finanza durante un costante monitoraggio di medici, funzionari e dipendenti che occupano perlopiù ruoli nelle strutture amministrative, del Servizio veterinario o per le attività connesse alla cura di pazienti con disturbi psichici. La decisione è giunta dopo una “veloce” udienza preliminare dove perlopiù i difensori hanno depositato corpose memorie per i 32 imputati. Trenta finiranno dinanzi al giudice, creando così un maxi processo dinanzi al giudice monocratico. In quella sede si riannoderà il filo della ricostruzione con l’esame della polizia giudiziaria che ha svolto le indagini disposte dal sostituto Ardituro. Nell’ultima udienza l’unica “novità” è consistita nell’aver ascoltato le dichiarazioni di una delle imputate, Lucia Laudisio.

Venendo alla motivazione della decisione di prosciogliere le due dipendenti, il giudice scrive nella sentenza già depositata: «Ciò detto, deve ritenersi che al fatto oggetto di contestazione possa appunto applicarsi la causa di non punibilità per la tenuità del fatto in quanto: quella contestata alle imputate è una ipotesi di reato per la quale è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni; l’offesa, per le modalità della condotta e per la esiguità del danno o del pericolo (euro 6,14 per Della Corte ed euro 23 per Laudisio), è da considerarsi di particolare tenuità. Tenuto conto che dalla documentazione in atti, dalle dichiarazioni rese dalla Laudisio nel corso dell’odierna udienza, ed in forza della documentazione prodotta dalle difese, è emerso trattarsi di episodi isolati; le imputate (del tutto incensurate) non sono state dichiarate delinquenti abituali, professionali o per tendenza e i fatti in contestazione ben possono essere considerati nell’ambito di un unico disegno criminoso. Ne consegue, pertanto, che nei confronti delle imputate può essere pronunciata una sentenza di non luogo a procedere in quanto non punibile per la particolare tenuità a loro ascritto».

LA MEMORIA DIFENSIVA

Nella memoria presentata dall’avv. Pettorino per conto della Della Corte si va a specificare il ruolo dell’imputata e quali sono state le sue mansioni nell’ambito dell’Azienda sanitaria. In particolare svolgendo un compito assai delicato che imponeva un costante contatto con pazienti che avevano deficienze psicofisiche e che a volte la costringeva ad allontanarsi dalla sede di Villa Romana per recarsi presso le abitazioni di coloro che necessitavano di una assistenza costante. Per sottoporre i pazienti a una terapia farmacologica indispensabile per evitare che potessero cadere in crisi, come spesso avviene per chi non è seguito da un medico specialistico: «In data 16.07.2018 all’esito di un avviso pubblico per tecnici della riabilitazione psichiatrica bandito dall’ASL Na2 Nord, la Della Corte ha ottenuto l’aspettativa di cui al CCNL senza stipendio e senza maturazione giuridica economica dal servizio di educatore professionale ed è stata assunta a tempo determinato quale tecnico della riabilitazione psichiatrica e destinata alla U.O. di salute mentale di Villa Romana di Ischia, diretta dalla Dott.ssa Emilia Cece.

La dr.ssa della Corte osservava il seguente orario di lavoro: dalle ore 8 alle ore 15,12 articolato su cinque giorni a settimana (da lunedì a venerdì).

La prestazione lavorativa si svolgeva sia all’interno della detta unità operativa che su tutto il territorio delle isole di Ischia e Procida ed il Dipartimento di salute Mentale in Mugnano di Napoli».

Proseguendo nell’identificare l’esatto compito della dottoressa e più specificatamente al mese, all’anno della contestazione elevata dal pubblico ministero: «Quali compiti istituzionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi la Della Corte si occupava della messa a punto delle procedure del settore riabilitativo, sanitario, socio-sanitario e REMS, come da regolamento ASL Na2 Nord del mese di febbraio 2018».

LAVORO ESTERNO

Un compito ben preciso e specifico che, come abbiamo detto poc’anzi, imponeva al medico di trasferirsi anche in altre strutture per procedere alla riabilitazione dei pazienti e questo avveniva costantemente e molto probabilmente, secondo la difesa, ha ingannato chi in quel momento procedeva ad una indagine delegata dalla Procura: «Il lavoro esterno si svolgeva con l’utenza anche con incontri presso il giardino dell’Amicizia (ex vivaio comunale) in Ischia alla Via Ferrante D’Avalos, condotto in comodato d’uso per la riabilitazione dei pazienti psichiatrici.

Il lavoro quotidiano si articolava su sette ore e dodici minuti prevalentemente all’interno della struttura di Villa Romana sede provvisoria dell’Asl Na2Nord, composta solo da 4 stanze in cui le condizioni logistiche non consentivano né un’adeguata privacy, per cui i lavoratori – spesso – erano costretti ad uscire anche solo per parlare al telefono nelle aree esterne attigue al fabbricato, né tali spazi, molto angusti, consentivano la possibilità di consumare dei pasti in loco».

L’avv. Pettorino ha altresì ricordato che il contratto nazionale di lavoro consente una pausa di trenta minuti dopo aver svolto l’attività nelle sei ore consecutive e ciò che è stato fatto anche in questa occasione nel pieno rispetto dello stesso contratto liberamente stipulato tra i sindacati e le aziende sanitarie. Ma anche questa possibilità, secondo la difesa, non è stata mai utilizzata dall’imputata: «La Della Corte non ha mai utilizzato detta pausa pur avendone pieno diritto.

Pertanto, i minuti di assenza in contestazione rispettivamente 11 minuti del 16.12.2018 e 24 minuti del 14.11.2018 rientrano abbondantemente nel limite previsto giornaliero di trenta minuti.

 È evidente che l’esercizio del diritto de quo da parte della dr.ssa Della Corte a tutela della sua salute esclude l’eventuale antigiuridicità del fatto in contestazione ex art. 51 c.p., che per quanto appresso si dirà è del tutto insussistente.

Si osserva, infatti, che la Della Corte nella prima ipotesi contestata di 11 minuti era regolarmente in servizio e comunicava con il suo cellulare con il Direttore del dipartimento di Salute Mentale e con altro Dirigente del Servizio come da tabulati della Tim che si allegano nelle aree attigue al fabbricato “de quo” per motivi di privacy».

NESSUN DOLO

L’altro episodio che è stato preso in considerazione trova una sua giustificazione. La difesa ha provato che il numero dei minuti, abbastanza contenuto, era il tempo necessario per spostarsi dal suo ufficio per raggiungere un’altra struttura, ove abitualmente vengono sottoposti ad attività riabilitativa i pazienti: «Nella seconda contestazione di 23 minuti la Della Corte era invece uscita per lavoro esterno come si può evincere dalla successiva “beggiata” 04 per recarsi al Giardino dell’Amicizia.

Giunta a metà del percorso pedonale che conduce al detto giardino si ricordava di non aver marcato 04 ed è subito rientrata per rimediare alla dimenticanza, come risulta dalla beggiata successiva. Si precisa che dalla lettura del CCNL più volte citato che non è stato allegato agli atti investigativi e che disciplina il rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato il tempo che il dipendente impiega per raggiungere il Giardino dell’Amicizia e per rientrare in sede rientra nel c.d. “lavoro esterno retribuito”».

La richiesta di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste è motivata da tutta una serie di considerazioni che vengono elencate dalla difesa: «Alla luce di tali considerazioni la Della Corte era da ritenersi regolarmente in servizio e non ha commesso alcun reato, per cui chiede non doversi procedere per l’assoluta insussistenza del fatto anche in considerazione della insussistenza di qualsivoglia elemento psicologico nella forma del dolo tipico delle fattispecie in contestazione.

Appare opportuno evidenziare che le emerse ed insuperabili circostanze fattuale si allineano ai medesimi criteri fatti propri, fattispecie analoghe dal Gip del Tribunale di Napoli, che ha fissato un criterio, in sede di mancato accoglimento della richiesta cautelare da parte del P.M., conformandosi all’orientamento dei giudici di legittimità, ritenendo quelle condotte concretamente “inoffensive”, in ordine ai medesimi fatti in quanto determinanti una decurtazione del monte ore ben al di sotto della soglia limite penalmente rilevante».

DIVERSA VALUTAZIONE

Un tentativo era stato fatto anche per la posizione dell’imputato Luca Fabozzi, medico del Centro per la riabilitazione dei pazienti con spiccate patologie mentali. Evidenziando una delle contestazioni: «Quanto invece alle assenze del 7.11.2018 alle ore 17,17 il Fabozzi beggiava 04 (lavoro esterno) per recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Rizzoli per una consulenza specialistica richiesta dalla Dr.ssa Arcamone, in relazione ad un referto TAC di una paziente e chiedeva, pertanto, la cortesia, al collega Marziale di beggiare la fine servizio alle ore 20,21.

Mentre in riferimento alla assenza contestata del 14.11.2018, si osserva che il Fabozzi, benchè in servizio di mattina (8-15,36) prolungava il suo orario di servizio in quanto erano in atto le procedure finalizzate al ricovero in regime di TSO del signor D.K.V. intorno alle ore 17,00 alla presenza dei genitori del suindicato paziente riceveva la telefonata dal collega dott. Pasquale Mormile che lo informava che le necessarie indagini chimiche (ecg, es.ematochimici) erano stati effettuate presso il p.s. dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno ed era disponible l’ordinanza sindacale del Sindaco del Comune di Barano d’Ischia (luogo di residenza dell’assistito). Pertanto alle ore alle 17,23, insieme al collega CPSI, Placido Marziali, lasciava l’ambulatorio per raggiungere il collega presso il porto di Ischia dove, insieme al M.llo Marna Mario e all’app.to Di Costanzo Luigi della P.M. di Barano D’Ischia, l’infermiere ed il Fabozzi, salivano sull’idroambulanza della Guardia Costiera di Ischia per espletare il trasferimento del paziente presso la struttura SPDC del Presidio Ospedaliero S. Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il paziente accedeva al reparto di psichiatria alle 18,45 dopo aver sbrigato le normali procedure e fornite le necessarie informazioni clini che al medico di turno. Tramite ambulanza il dr. Fabozzi ritornava al porto di Pozzuoli per rientrare sull’isola».

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