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venerdì, Aprile 19, 2024

Trucchi da PUC? Per il “Piano” di Forio sospeso dal Tar, ecco come Del Deo intende rimediare in consiglio

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Il caso. Venerdì in consiglio comunale la delibera che adeguerà le Norme tecniche di attuazione. I giudici amministrativi avevano rilevato che in relazione ad interventi alle strutture ricettive le Nta erano in contrasto con il Piano Territoriale Paesistico. Il Comune puntava su una futura revisione del PTP, ma ha sbagliato i tempi e ora corregge le prescrizioni illegittime seguendo la strada indicata nel parere dell’avv. Valerio Barone. Questo adeguamento, sempre secondo il legale di fiducia, non rappresenta una variazione del Piano e dunque non costringe a riaprire la fase istruttoria

Ugo De Rosa | Ancora una volta Del Deo deve correre ai ripari e correggere gli errori commessi. Nel Consiglio comunale convocato per venerdì 17 (data piuttosto infausta per chi è superstizioso…), come è noto, all’ordine del giorno vi è l’adeguamento delle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Puc di Forio in esecuzione della ordinanza del Tar Campania del 28 aprile scorso, che sospendeva il Piano urbanistico comunale in attesa dell’udienza di merito fissata per il 21 dicembre e comunque di un riesame dello stesso da parte del Comune. I giudici della VI Sezione del Tribunale amministrativo regionale, nel ricorso presentato da Federico Pellegrino ed altri, avevano dunque accolto la richiesta di sospensiva rilevando la difformità delle Nta con il Piano Paesistico Territoriale, in relazione ad interventi a strutture ricettive.
Una decisione, quella sul contestatissimo Puc foriano, che ha messo ancora una volta in difficoltà l’Amministrazione comunale. Che cerca subito di correre ai ripari. Innanzitutto, è stato richiesto un parere legale all’avv. Valerio Barone, per cercare di uscire dall’impasse senza commettere ulteriori passi falsi. E sulle indicazioni fornite dal legale di fiducia ora Del Deo e compagni porteranno in Consiglio comunale la delibera di adeguamento delle Nta da approvare. Sperando di risolvere il problema e poter “sdoganare” quel Piano adottato nel 2018 e approvato a febbraio scorso, ma con tutta evidenza nato male.

IL PARERE DEL LEGALE
Vediamo dunque quali sono stati i suggerimenti dell’avv. Barone, trasmessi alla responsabile del II Settore Diamante Cava e che verranno ripresi in delibera. Premettendo: «Con l’ordinanza in oggetto – che si trasmette in copia – il Tar Campania Napoli ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e riguardante, come precisato nel loro ricorso, specificamente l’art. 50, comma 4 (I motivo), oltre ad altre disposizioni come gli artt. 55 comma 2 lett.”d”, 58 e 59 (II motivo) delle NTA del PUC di codesto Comune, recentemente approvato e divenuto operativo per la sua pubblicazione sul Burc».
Quindi il legale spiega: «La censura mossa dai ricorrenti che appare essere stata accolta dal Tar con l’ordinanza in questione è l’inammissibile difformità delle disposizioni delle NTA con le norme sovraordinate del Piano Paesistico Territoriale. Nella motivazione della detta ordinanza il Tar rileva, infatti il “non contestato contrasto (delle norme del PUC n.d.r.) con il Piano “Territoriale Paesistico…”. In effetti la censura centrale del ricorso in questione riguarda l’art. 50, comma 4, NTA, che nella versione definitivamente approvata ha previsto per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere possibili interventi “anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole Zone Territoriali Omogenee”.
Tale previsione, proprio in quanto prevede la possibilità di derogare alle previsioni normative del Piano Paesistico, è chiaramente non legittima, donde il provvedimento cautelare adottato».

L’avv. Barone ritiene però che questa illegittimità possa essere facilmente “sanata” con un chiarimento: «Fatta questa considerazione, però, ritengo che la decisione del Tar possa essere positivamente accolta da codesta Amministrazione (anche in ossequio all’invito dello stesso Tribunale che nella parte finale della sua motivazione auspica un “riesame da parte dell’amministrazione delle impugnate determinazioni”) con una deliberazione che, in ossequio alla sollecitazione espressa dal Tribunale e anche in via di autotutela, dichiari esplicitamente che le disposizioni delle NTA debbano essere applicate per quanto le stesse non siano in contrasto con le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico».

LE RASSICURAZIONI DEL LEGALE
E secondo il legale tale soluzione non rappresenta di fatto una variazione del Puc: «Una delibera che faccia un’esplicita dichiarazione in tal senso non mi sembra che possa essere considerata una variazione del PUC oramai approvato, che resta, pertanto, pienamente valido e operativo.
Rilevo infatti che tale strumento urbanistico comunale ha oramai ricevuto tutte le necessarie approvazioni delle Autorità previste per i necessari controlli.
La precisazione che ora potrebbe essere compiuta da codesta Amministrazione si pone, da un lato, come esplicito adeguamento alle indicazioni svolte dal Giudice Amministrativo, ma dall’altro come dichiarazione di volontà di adeguamento a norme di pianificazione urbanistica sovraordinate, da intendersi già di per sé comprese nel Piano approvato, tenuto conto che in sede applicativa, comunque, nessun intervento sarebbe stato possibile autorizzare in violazione delle disposizioni paesistiche, indipendentemente dalle (non corrette) disposizioni contenute nelle NTA.
Per cui la delibera comunale che suggerirei di assumere dovrebbe soltanto chiarire che – in adesione alle indicazioni espresse dal Tar Campania nell’ordinanza in oggetto e anche in via di chiarimento sulle modalità applicative delle NTA del PUC – queste ultime debbono applicarsi subordinatamente al rispetto delle sovraordinate disposizioni del Piano Territoriale Paesistico».

Concetto che il legale ribadisce: «In definitiva, fatte salve le migliori indicazioni che potranno essere espresse dai redattori del PUC, suggerirei di adottare una delibera che in via di autotutela e anche in esecuzione dell’ordinanza di riesame del Tar riformuli gli articoli 50, c.4, 55, c.2 lett.d), 58 e 59 recependo le pertinenti e sovraordinate prescrizioni di zona del Piano Paesistico.
Siffatta deliberazione, peraltro – in quanto funzionale a dare atto della prevalenza delle prescrizioni del PTP e ad assicurare maggiore chiarezza delle NTA del PUC – non determina alcun onere di riapertura della fase istruttoria e di riadozione del PUC ai fini delle osservazioni».

RAPIDITA’ NELL’ATTUAZIONE
A sostegno di tale parere, l’avv. Barone richiama la giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato: «E’ infatti giurisprudenza pacifica che tali oneri non sussistano qualora le modifiche del PUC approvato siano funzionali a recepire prevalenti disposizioni di norme primarie o di sovraordinati atti di pianificazione.
In casi ben più complessi della fattispecie è stato, infatti, affermato che: “la riapertura della fase istruttoria, per mezzo della ripubblicazione del documento e della conseguente riattivazione dell’interlocuzione coi soggetti interessati, si rende necessaria soltanto allorché le modifiche apportate al progetto iniziale nel corso del procedimento finalizzato alla sua approvazione importino un sostanziale cambiamento nei suoi criteri ispiratori e .nel suo assetto essenziale, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, determinando una rielaborazione complessiva del piano stesso, il che certamente non è avvenuto nel caso in esame, nel quale la contestata modificazione è consistita nella sola soppressione dell’iniziativa privata nella formazione del piano di recupero”.

E ancora : “Una ripubblicazione del piano è necessaria solo in caso di modifiche che comportino uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inaltemto l’impianto originario, anche quando queste siano numerose sul piano quantitativo, ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree”.
In conclusione l’adozione di una tale deliberazione consentirebbe di mantenere inalterato l’impianto complessivo del PUC, meglio esplicitandone la conformità al PTP, assicurandone certezza nell’interpretazione e rapidità nella attuazione».

LA DELIBERA
Una soluzione rapida e “indolore” che non costringe a ripetere varie fasi dell’iter di adozione. Il parere dell’avv. Barone viene fatto proprio dal Comune nella delibera che il Consiglio andrà ad approvare su proposta del sindaco. Nel cui testo e dalla relazione istruttoria del I Settore innanzitutto si riassume l’iter di approvazione: «Questo Comune con deliberazione n. 33, pubblicata sul B.U.R.C. il 8/2/2021 n. 14, ha deliberato la “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) studi specialistici (geologico-sismico, agropedologico, storico-archeologico, zonizzazione acustica),valutazione ambientale strategica integrata con la valutazione di incidenza, regolamento urbanistico edilizio Comunale, atti di programmazione degli interventi”».
Quindi si ammette l’errore: «In effetti, le norme tecniche di attuazione del PUC approvato contengono talune disposizioni non conformi con il PTP, la cui applicazione è stata subordinata ad una modifica del predetto PTP, ma le relative prescrizioni, nelle more della modifica stessa, sono state dichiarate come espressamente prevalenti sulle NTA del PUC, come specificato nel relativo articolo 27».

La delibera da approvare riporta anche integralmente il passaggio più importante della motivazione del Tar: «In ragione del non contestato contrasto (attuale per l’immediata operatività delle contestate previsioni e non meramente potenziale in quanto asseritamente correlato con le ipotizzate modifiche degli strumenti di pianificazione sovracomunale) con il Piano Territoriale Paesistico e dei conseguenti riflessi anche di carattere procedimentale (con riguardo alla necessità di acquisire nuova e riscontrata dichiarazione di coerenza da parte della Città Metropolitana di Napoli), il ricorso appare allo stato sorretto da fondate censure con conseguente accoglimento dell’istanza cautelare anche al fine del riesame da parte dell’amministrazione delle impugnate determinazioni».

L’ADEGUAMENTO
Dopodichè, come detto, si attinge a piene mani al parere dell’avv. Barone.
Il riesame delle norme tecniche di attuazione del PUC costituisca un atto dovuto in forza della ordinanza del Tar Campania e dunque nella delibera si segue la strada indicata: «Risulta, altresì, opportuno, al fine di garantire certezza nell’interpretazione e rapidità nella attuazione del PUC provvedere anche in via di autotutela all’adeguamento delle NTA del PUC alle pertinenti disposizione di zona del Piano Territoriale Paesistico, assicurando la piena conformità dello strumento urbanistico comunale alle norme sovraordinate del PTP, ed eliminando quelle disposizioni destinate nella loro originaria formulazione ad entrare in vigore dopo la revisione del PTP».
In sostanza a Forio per “scavalcare” il Piano Territoriale Paesistico puntavano su una revisione di là da venire…

Per preparare la delibera, i tecnici redattori del Puc hanno rielaborato queste “benedette” Norme tecniche di attuazione «apportando le modifiche necessarie ad adeguarle al PTP». E dunque ora le Nta «recepiscono integralmente le pertinenti prescrizioni di zona del Piano Territoriale Paesistico dell’isola d’Ischia».
Dunque venerdì 17 Del Deo si propone di approvare le Nta adeguate e nella delibera da pubblicare sul B.U.R.C., recependo sempre la tesi del legale di fiducia, si dà atto«che, nel rispetto dei termini decorrenti dalla detta pubblicazione, il PUC di questo Comune, così come variato, ai sensi del capo 1 del presente deliberato, assume piena efficacia».

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