giovedì, Dicembre 12, 2024

Trasporti pesanti, la stretta di Casamicciola: stop ai camion e limite di velocità 30km

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Mentre i sindaci provano a trovare un’intesa per andare dal Prefetto già con la potenziale bozza di un’ordinanza condivisa, dopo essersi incontrati lunedì scorso al Comune di Ischia, il comandante della Polizia Municipale di Casamicciola, Chiara Boccanfuso, ha emanato un’ordinanza che ha tutto il sapore di sfida. Un’ordinanza che limita la circolazione dei mezzi superiori a 3,5 e 18,5 tonnellate, impone il limite di velocità a 30km e, soprattutto, ordina il divieto di sosta permanente in tutte le aree di parcheggio presenti nel comune ad autocarri, motocarri, rimorchi, motrici, veicoli operativi, autobus!

Un’ordinanza che segue la linea dettata dal sindaco Giosi Ferrandno e che, mentre si trova l’intesa politica con i colleghi primi cittadini, inizia a fare nel suo territorio. L’ordinanza della Boccanfuso, che leggeremo a breve, è un’ordinanza che avrà, sicuramente, un impatto su quella che è logistica delle merci e delle forniture nel comune termale. Il blocco ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, infatti, sarà un vero problema per il settore degli autotrasportatori. Ma a queste colonne il sindaco di Casamicciola era stato chiaro sulla questione autotrasportatori: “Il problema è che lo hanno modificato non in senso riduttivo, ma incrementale, perché lo vediamo ed è evidente a tutti. Quindi mi sembra di capire che non vogliono sottostare a nessun tipo di regola”.

Ora che l’atto numero n. 44 del 18/07/2024 è stato reso pubblico aspettiamo le reazioni. E i possibili ricorsi al TAR.

L’ORDINANZA

Premesso che è esigenza di questa P.A assicurare sicurezza, decoro ed agevolare i flussi di traffico; viste le numerose limitazioni in più parti del territorio con restrizione della sede stradale avvenute a seguito degli eventi calamitosi post-sisma e post-frana; vista la nota della Città Metropolitana acquisita a prot n. 14364 il 10/07/2024 avente ad oggetto “Strade non comunali correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti” con la quale si invita i Comuni a disciplinare la circolazione e il limite di velocità non superiore ai 30 km/h nelle strade caratterizzate da ridotta larghezza della carreggiata e/o da condizioni orografiche difficili; si rende necessario limitare in alcune zone del centro abitato la circolazione dei mezzi con massa a pieno carico superiori a 3,5 e in altre strade la circolazione di mezzi con massa a pieno carico superiore a 18,5 t per perseguire l’obiettivo alla riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico, al risparmio energetico , al rispetto dei valori ambientali, al miglioramento della mobilità pedonale, al miglioramento delle condizioni di circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, al miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta dei veicoli, alla riduzione degli incidenti stradali, al miglioramento delle condizioni della sicurezza e della salute pubblica” motiva la Boccanfuso.

“Ravvisata – continua la comandante – la necessità di tutelare gli utenti deboli della strada (con particolare riguardo ai pedoni) dal passaggio indiscriminato di mezzi pesanti con conseguente incremento del traffico, dell’emissione di rumori e particelle sottili e delle criticità connesse al potenziale aumento degli incidenti stradali e che alcune strade per la loro condizione statica, conformità e caratteristica sono percorribili solo dalle autovetture e da veicoli di dimensioni contenute e che alcune per ridotta larghezza non sono facilmente percorribili da autobus e autocarri di medie grosse dimensioni, sussiste la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in alcune strade e di 18,5 t in altre strade tramite l’istituzione del divieto di transito”.

STOP ALLE 3,5 TONNELLATE
E’ istituto il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sulle seguenti vie: Corso Luigi Manzi, tratto tra Piazza Marina e rotatoria “Ancora”; Via Cumana (tratto di strada tra Via Girardi e incrocio Via Castiglione altezza vivaio); Via Cumana (tratto di strada tra Via Girardi compreso C.Luigi Manzi e C. Vitt Emanuele fino all’incrocio con Via Cretaio); Via Firenze; Via Mortito; Via Rione De Gasperi; Corso Garibaldi; Piazza Bagni; Via Dott. V. Morgera; Via Principessa Margherita; Via De Rivaz; Via Roma; Via Sassolo; Via Spezieria; Via Castanito; Via Calata Sant’Antonio; Via Casamennella; Via Pendio Lacco; Piazza La Rita; Via D’Aloisio; Via Epomeo; Via Ombrasco; Via Tresta; Via Nizzola / Piazzetta Nizzola; Viale Paradisiello; Via Pozzillo; – Via Eddomade.

STOP ALLE 18,5 TONNELLATE
E’ istituto il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 18,5 tonnellate sulle seguenti vie: – Via Monte della Misericordia; Corso Vittorio Emanuele a partire dall’ incrocio con Via Monte della Misericordia fino a Via Cretaio; Via Cretaio; Via Montecito; Via S. Barbara; Piazza Maio

LIMITE DI 30KM
Su tutte le strade citate è istituito il limite di velocità pari a 30 km/h.

DIVIETO DI SOSTA
E’ fatto inoltre divieto di sosta permanente in tutte le aree di parcheggio presenti nel comune ad autocarri, motocarri, rimorchi, motrici, veicoli operativi, autobus

LE DEROGHE
Deroghe di cui al punto 1 e 2: gli autobus del servizio del trasporto pubblico di linea; minibus turistici, minibus adibiti al trasporto scolastico e dei diversamente abili ed in generale, i veicoli, comunque adibiti al trasporto di persone; i mezzi del soccorso pubblico (Vigili del Fuoco, Protezione Civile,ecc), Forze Armate e delle Forze dell’Ordine(Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera, ecc); i veicoli per la raccolta e trasporto di R.S.U. e rifiuti speciali effettuati per conto del Comune di Casamicciola Terme. In relazione a particolari e motivate esigenze il Comando di Polizia Municipale, sentiti eventuali pareri degli uffici competenti, potrà rilasciare permessi di natura esclusivamente temporanei o provvisori di deroga alle limitazioni di transito di cui ai precedenti punti 1 e 2.

LE SANZIONI
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Che a norma dell’art 3 della Legge n.241/1990 avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso giurisdizionale al Tar Campania entro 60 giorni oppure in alternativa Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione o dalla sua piena conoscenza ovvero nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

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