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Terremoto di Ischia, ecco l’inutile decreto!

By Redazione Web

September 15, 2018

Gaetano Di Meglio – Ida Trofa | Codardi o irresponsabili? La seconda. Senza paura, e nonostante i tanti “top secret” rompiamo il silenzio. A malincuore chiudiamo la porta con una fonte ma crediamo che l’argomento meriti tutta l’attenzione e la risonanza possibile. Il decreto Ischia, quello tanto atteso e che il governo gialloverde si è apprestato a definire per “spararsi la posa” in occasione del trigesimo di Genova, non servirebbe a nulla. All’approvazione, se la bozza che ha letto Il Dispari è quella ultima ed approvata, è un decreto che a noi non serve! Il capo IV del decreto legge “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze” prevede le disposizioni per il nostro terremoto dall’articolo 16 all’articolo 32. Più avanti ne conosceremo i titoli, ma quello che non censuriamo e portiamo all’evidenza dell’opinione pubblica è il numero 24. Quello che definisce le istanze di condono. L’articolo, composto da 3 commi, è una vera sciagura per Ischia e per le zone terremotate. Il governo ha fatto in modo di stare lontano dal pericolo “terzo condono” ed entrare nel circolo di una polemica senza fine. A Palazzo Chigi hanno trovato una soluzione, indolore per loro ma devastante per noi. Una scelta senza coraggio, insipida come tutte le azioni intraprese da questo governo che ci ha abituato a cambiamenti di orientamento ad ogni ora. E, nel silenzio di questa imbarazzante gestione, l’aver condiviso le preoccupazioni di questo e di quello nel voler tenere riservate alcune informazioni è stato un nostro errore. Se il decreto verrà approvato, così come lo abbiamo letto, ci troviamo davanti ad uno schiaffo ai terremotati dell’isola d’Ischia. Una scelta che dobbiamo evitare venga perseguita. Il governo vara il decretino (un po’ decreto e un po’ cretino) e saremo costretti a sperare in emendamenti in fase di conversione. Emendamenti che, diciamocelo, saranno bocciati. Così come ci troveremo a studiare altre, assurde e strane, interpretazioni. Secondo la bozza del decreto e non la proposta dei sindaci (di cui abbiamo più volte reso ampie anticipazioni) che ha letto Il Dispari, infatti, il comma uno prevede che “le domande di sanatoria presentate nei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47 del 1985, capo IV ed alla legge n. 724 del 1994, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite dai comuni entro il 31 dicembre 2019”. E la 326/2003? E il terzo condono? E tutte le abitazioni danneggiate dal sisma che seguono l’iter della terza legge condonistica cosa si fa? A queste abitazioni resta il rischio della demolizione e l’esclusione dei fondi! L’errore, forse, è voler a tutti i costi, trattare il sisma di Ischia, con danni in poco più di 4 chilometri quadrati, come quello che ha toccato ben 4 regioni nel Centro Italia! Assurdo! L’occasione di disegnare una misura ad hoc per la nostra isola, per Casamicciola e Lacco Ameno, è sfumata anche questa volta. Nel comma 2 dell’articolo 24, leggiamo insieme il deprofundis: «Per la definizione delle domande di cui al comma 1 si procede secondo le previsioni dei commi 2 e seguenti dell’articolo 9 della legge regionale Campania 18 novembre 2004, n. 10.». Il sorriso è amaro per molti. Torna il famoso “articolo 9”. Quello che in tanti sull’isola avete “ridicolizzato” per anni. E con esso, di fatti, non viene cambiato nulla di quello che già c’è in corso. Casamicciola e Forio, nel caso specifico, stanno già esaminando e concedendo con la procedura semplificata e la perizia asseverata i famosi “condoni”. E, cari privati, nel terzo comma di questo “maledetto” articolo 24 c’è la fregatura: «Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente Capo è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento delle stesse». La verità è che ci troviamo davanti un governo di “codardi” politici che hanno scelto di non mettere le mani nella difficoltosa materia del terzo condono nonostante avessero avuto, più volte, la possibilità e il suggerimento tecnico e giuridico per poter provare a dare una risposta seria alle esigenze locali. Il nodo terzo condono legato a tutto quello che riguarda il rischio idrogeologico, le conformità paesaggistiche e quant’altro doveva essere affrontato in maniera seria, rigorosa e coraggiosa. Magari anche forzando la mano e limitando l’efficacia alle sole schede AEDES già presentate e per le quali, lo sappiamo tutti, non c’è altra possibilità di accesso. Ahinoi, il decreto rispecchia, nel suo complesso, quello emesso per altre zone terremotate della nostra nazione. Altre zone, che, è inutile dircelo, restano ancora ferme “alle macerie” perché le condizioni “giudiziarie” degli immobili sono problematiche. E’ il momento di alzare la voce. E’ il momento di avere risposte chiare, certe e pubbliche. Spero, speriamo, con tutto il cuore, che questa notizia sia smentita. Che la bozza che oggi rendiamo pubblica sia già stata cambiata. Che il testo del decreto sia diverso da questo. Abbiamo bisogno di sapere che il terzo condono non sia escluso da questo decreto e che questa norma non sia quella proposta ed approvata dal governo. Alzate la voce! Chiedete informazioni! Fate il mondo a quattro! Fatevi dire che abbiamo sbagliato!

CAPO IV – Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

ART. 16 (Ambito di applicazione e Commissario straordinario)+ Art. 17 (Funzioni del Commissario straordinario) Art. 18 (Contabilità speciale) Art. 19 (Ricostruzione privata) Art. 20 (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata) Art. 21 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti) Art. 22 (Interventi di immediata esecuzione) Art. 23 (Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi) Art. 24 (Definizione delle istanze di condono) Art. 25 (Ricostruzione pubblica) Art. 26 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) Art. 27 (Contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni mobili danneggiati) Art. 28 (Legalità e trasparenza) Art. 29 (Qualificazione dei professionisti) Art. 30 (Struttura del Commissario straordinario) Art. 31 (Proroga della sospensione dei termini) Art. 32 (Disposizioni finanziarie e di coordinamento)