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giovedì, Aprile 25, 2024

SOLO 3 COSE. Ira del consiglio di Stato sulla Prefettura per lo spoglio “infinito” di Lacco Ameno

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Nascoste le verificazioni? Il CdS lo scrive nero su bianco: “Si è potuto infatti avere contezza degli esiti delle operazioni svolte in altre giornate … solo per il tramite dell’appellante principale (De Siano, ndr)”. Udienza di discussione: 6 luglio 2021

Gaetano Di Meglio | L’estensore dell’ordinanza Antonella Manzione e il presidente Gianpiero Paolo Cirillo della seconda sezione del Consiglio di Stato hanno scritto la penultima pagina della storia dello spoglio infinito di Lacco aMeno.
E questa volta, nel mare di errori e di sbagli, i giudici del Consiglio di Stato riuniti in sede giurisdizionale sono stati durissimi contro il delegato del Prefetto di Napoli che non ha svolto con diligenza il compito affidatogli.
Non sono bastati i presidenti di seggio vicini a Giacomo Pascale a falsare il voto dei lacchesi, dopo quasi nove mesi abbiamo dovuto aggiungere anche il dirigente prefettizio che non compie il suo dovere.
Come dire, il diritto sotto i piedi.
Onde evitare strumentalizzazioni politiche (non ci servono le “ordinanze” per orientarci nella lettura della realtà, ndr) leggiamo insieme il testo dell’ordinanza emessa l’11 giugno e che bene ripercorre la vicenda.

Il Consiglio di Stato si è espresso sul ricorso n. 126 del 2021 per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, (sezione Seconda), n. 6329/2020, concernente: in via principale, la domanda di attribuzione di 8 voti alla lista n. 1 “Sempre per Lacco Ameno” (De Siano, ndr), nonché di annullamento di 12 voti attribuiti alla lista n. 2 “Il Faro” (Pascale, ndr); in via incidentale, l’annullamento di 18 voti attribuiti alla lista n. 1 “Sempre per Lacco Ameno” e, in subordine, la declaratoria di irregolarità nella conduzione e verbalizzazione delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni n.3 e n. 4;
sul ricorso n. 131 del 2021 per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione Seconda) n. 6330/2020, concernente: in via principale, l’attribuzione di 8 voti alla lista n. 1 “Sempre per Lacco Ameno”; in via incidentale, l’annullamento di 18 voti attribuiti alla medesima lista n. 1 “Sempre per Lacco Ameno”.
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, il Cons. Antonella Manzione in collegamento da remoto in videoconferenza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Oggetto dell’odierna controversia è l’esito del primo turno delle elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale di Lacco Ameno (NA), svoltosi in data 20 e 21 settembre 2020.
Con ordinanza istruttoria n. 2061 dell’11 marzo 2021 la Sezione ha disposto una verificazione al fine di far valutare e successivamente trasmettere le copie delle schede in contestazione, siccome richiesto da tutte le parti in causa.

COSA AVEVA CHIESTO IL CONSIGLIO DI STATO
In particolare, si è disposto che l’organismo di verificazione incaricato, individuato nel Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a propri funzionari, si facesse carico di:
a) acquisire – previa redazione di un verbale in duplice esemplare, uno dei quali da consegnarsi all’ufficio depositario, in cui sarà descritto lo stato degli atti acquisiti – i plichi contenenti le schede scrutinate nelle sezioni n. 1, 2, 3 e 4 oggetto degli odierni ricorsi, come descritte in atti;
b) procedere alla presenza delle parti intervenute all’apertura dei plichi sigillati, estrapolando i soli atti oggetto di censura, redigendo, di tutte le operazioni compiute, apposito verbale, nel quale dovranno essere riportate anche le osservazioni formulate dalle parti presenti;
c) descrivere analiticamente le schede così acquisite in relazione ai vizi indicati dagli appellanti principali e incidentali come sopra riportati, effettuandone riproduzione fotografica;
d) operare l’eventuale riconteggio dei voti;
e) relativamente alle Sez. 3 e 4, acquisire la lista elettorale od altro atto da cui emerga l’esatta corrispondenza tra numero dei votanti – risultante dalla somma maschi e femmine – e numero dei voti espressi, nonché le tabelle di scrutinio, indicando con riferimento ai voti attribuiti alla Lista n. 2 le discrasie rispetto al riconteggio effettuato, nonché rispetto alle verbalizzazioni e alle comunicazioni formali all’Ufficio elettorale.
Il provvedimento faceva altresì obbligo al Prefetto di Napoli di «depositare telematicamente (e a mezzo di copia presso la Segreteria della Sezione) – entro sessanta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione – una relazione riassuntiva sottoscritta con firma digitale che dia conto dell’attività di verificazione svolta e, in particolare, di quanto sopra indicato».

GLI ERRORI DEL CONSIGLIO DI STATO
In ragione della «delicatezza della vicenda» e per «ragioni di economia procedimentale», si provvedeva alla rettifica di errori materiali contenuti nella analitica descrizione delle schede in contestazione «seppure la parte narrativa del provvedimento rendesse agevolmente intellegibile l’oggetto della verificazione», su istanza rispettivamente del signor Giacomo Pascale (decreto n. 2755/2021) e del signor Domenico De Siano (ordinanza n. 3984/2021).
Quanto detto al fine di agevolare l’attività del verificatore, alla luce della rigorosa tipicità delle operazioni richieste, doverosamente non estensibili in alcun modo a schede -e attività- diverse da quelle indicate dal Collegio. Da ultimo, il Collegio si faceva altresì carico preventivamente di eventuali esigenze di proroga dei tempi assegnati, compatibilmente con la peculiarità della materia in trattazione, per la definizione della disposta verificazione, «tenendo conto da un lato della necessità di garantire adeguata tutela ai diritti di difesa, dall’altro, nell’ottica della leale collaborazione tra le parti del processo, della doverosa ponderazione degli esiti dell’attività istruttoria ai fini del giudizio».

IL RUOLO DEL FUNZIONARIO DEL PREFETTO
Il funzionario delegato dal Prefetto di Napoli, tuttavia, non intendeva avvalersi di tale evenienza trasmettendo, quale unico adempimento all’incarico conferitogli, il verbale redatto in data 28 maggio 2021, relativo alla valutazione delle 12 schede attribuite alla Lista n. 2 con riferimento alle quali si era corretta da ultimo la allocazione presso le Sezioni 3 e 4, precedentemente indicate in maniera invertita.
E’ di tutta evidenza come ciò non costituisca l’oggetto della richiesta verificazione, mancando sia la relazione finale, sia la documentazione a corredo, seppure analiticamente indicata. Si è potuto infatti avere contezza degli esiti delle operazioni svolte in altre giornate, ammesso e non concesso si tratti delle uniche consacrate alla attività delegata, solo per il tramite dell’appellante principale (Domenico De Siano e l’avvocato Gino di Meglio, ndr), che ha allegato copia della verbalizzazione alla propria istanza di correzione di errore materiale.
Al fine pertanto di non procrastinare oltre la definizione della vicenda, preso atto che la Prefettura non ha inteso chiedere alcun differimento dei termini originariamente assegnatile, nel reiterare la richiesta degli incombenti istruttori già disposti, si ritiene opportuno richiamarne il contenuto, precisandolo ulteriormente e meglio. Ciò per consentire al verificatore di chiarire riassuntivamente quanto rischia di non evincersi dai singoli verbali, coordinandone e sintetizzandone le risultanze, sì da eliminare possibili lacune o aporie rivenienti da una disamina parcellizzata.

ANCORA CAOS NELLA 4. ANCHE LA PREFETTURA CI METTE IL SUO
A mero titolo di esempio, essendo stato chiarito che con riferimento al gruppo di 12 schede oggetto dell’ordinanza collegiale n. 3984/2021, undici andavano ricercate nella sez. 3 e una nella sez. 4, la lettura coordinata del verbale del 27 aprile 2021 per come richiamato in quello del 28 maggio 2021 non consente di comprendere se e dove sia stata cercata la sola scheda allocata nella sez. 4.
A ciò deve aggiungersi che, in violazione della limitazione di oggetto doverosamente apposta, il verificatore ha trasmesso al Collegio, in allegato al verbale del 28 maggio 2021, schede che non corrispondono alla descrizione contenuta nell’ordinanza, «ritenendo di non disattendere» la richiesta avanzata in tal senso della difesa.

LA RABBIA DEL CONSIGLIO DI STATO: VI AVEVAMO CHIESTO SOLO 3 COSE
In conclusione, il Collegio sollecita il deposito della relazione richiesta, specificandone nuovamente i contenuti minimali riassuntivi ed esplicativi dell’attività svolta e delle valutazioni richieste al verificatore, distinti in tre gruppi corrispondenti rispettivamente
agli 8 voti rivendicati dagli appellanti principali De Siano e BalestrierI alla Lista n. 1 (primo gruppo);
ai 12 voti contestati dall’appellante principale De Siano in quanto asseritamente indebitamente attribuiti alla Lista n. 2 (secondo gruppo);
ai 18 voti contestati dagli appellanti incidentali in quanto illegittimamente attribuiti alla Lista n. 1 (terzo gruppo).

In particolare, per ciascuno dei tre gruppi il verificatore deve:
a) indicare quante schede siano state effettivamente rinvenute, specificandone la sezione;
b) limitatamente alle sole schede rinvenute, corrispondenti alla descrizione in atti, specificare i «vizi indicati dagli appellanti principali e incidentali […], effettuandone riproduzione fotografica» (v. lett. c) dell’ordinanza n. 2061/2021);
c) limitatamente alle sole schede rinvenute, indicare le osservazioni delle parti, per come riportate anche nei verbali delle singole operazioni.

Resta fermo il divieto di estendere la verificazione a qualsivoglia altra scheda diversa da quelle descritte, salvo il verificatore ne ipotizzi, rappresentandone le ragioni, la riconducibilità a ridetto schema descrittivo, seppure non corrispondente alla lettera.
Il Collegio ricorda infine come un paragrafo a parte della relazione debba essere dedicato all’esito del riconteggio che risulta essere stato effettuato a fronte delle rilevate discrasie tra i dati riportati nella Tabella di scrutinio e il numero degli elettori, avuto riguardo ai risultati delle sezioni 3 e 4 riferibili ai voti attribuiti alla Lista n. 2 (Pascale, ndr), esplicitandone la corrispondenza ai risultati ufficiali del voto.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), reitera la richiesta di incombenti istruttori già disposta con ordinanza n. 2061/2021, come successivamente rettificata, con le ulteriori precisazioni di cui in motivazione.
Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 6 luglio 2021. Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Napoli e alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenuta con le modalità previste dagli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 a cui hanno preso parte i magistrati Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente; Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere; Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; Francesco Guarracino, Consigliere; Carmelina Addesso, Consigliere.

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