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venerdì, Marzo 29, 2024

Sisma, per approfondire. L’ordinanza in pillole per i distrutti dal terremoto. Tutto quello che c’è da sapere

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Il provvedimento in embrione dovrebbe andare a recepire è rivoluzione, speriamo le precedenti ordinanze commissariali n. 5 del 21 febbraio 2019, come modificata con ordinanza n. 5bis del 23 aprile 2020, n. 8 del 28 novembre 2019 e n. 13 del 6 marzo 2020 come modificata con ordinanza n.13bis del 28 aprile 2020, sono stati approvati i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Dall’attuazione delle richiamate ordinanze sono,infatti, residuate economie che possono essere utilizzate per finanziare ulteriori interventi volti a favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi in data dal 21 agosto 2017, giusta previsione di cui al comma 3-bis, dell’articolo 19, del decreto-legge n. 109 del 2018;
“Ravvisata la necessità di destinare le predette economie per le altre finalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 109 del 2018 – fermo restando il divieto di cumulo con le altre agevolazioni concesse con le precedenti ordinanze e con le agevolazioni previste nella presente ordinanza – nonché per rendere operativa la disciplina degli interventi di cui all’articolo 20, comma 2, lett. a) e b) del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018; Ritenuto pertanto necessario determinare i criteri e parametri per la individuazione dei costi e delle spese ammissibili a contributo e la consequenziale determinazione dei contributi concedibili per le finalità di cui ai richiamati articoli 20 e 36“.
Inoltre, si legge agli atti che il dispari ha avuto modo di visionare, allo scopo di assicurare il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici, è intenzione del Commissario straordinario adottare misure di sostegno alle imprese e famiglie in difficoltà, attraverso il coinvolgimento dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) – ente pubblico istituito dall’articolo 4bis, comma 8, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e deputato alle iniziative che attengono alle attività svolte nel campo del microcredito e della microfinanza, sia a livello nazionale che internazionale, esercitando, ai sensi dell’articolo 2, commi 185-187, della legge n. 244 del 2007, un ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese
Ci sarà un apposito Protocollo d’Intesa per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per promuovere e sviluppare programmi di microcredito e microfinanza, cultura d’impresa ed inclusione sociale e finanziaria delle imprese e famiglie gravemente danneggiate dagli eventi sismici che hanno colpito nel 2017 i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia, che possano sia contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio stesso, sia fornire alle famiglie in difficoltà un supporto utile a superare situazioni di temporaneo disagio economico.

Si attende che l’ENM, manifesti la propria disponibilità a svolgere le attività sopra richiamate volte a favorire l’avvio di iniziative micro- imprenditoriali che possano contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio dell’isola di Ischia colpito dagli eventi sismici.
Richiami anche alle norme del 2017 recanti “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” e successive modifiche e integrazioni, nonché “Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali”, , che ha introdotto misure volte a sostenere la ripresa delle attività produttive delle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia attraverso la concessione di un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell’attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

Nel merito era prevosto che la perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell’impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell’anno e che i contributi sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.
Il richiamo è ai decreti predisposti e mai approvati. Ovvero: “Considerato che il comma 6-novies del medesimo articolo 2, prevede che i contributi sotto forma di indennizzi derivanti da calamità naturali devono essere concessi, per i diversi settori produttivi, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 (Art. 50) della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 30) della Commissione, del 25 giugno 2014, nonché del regolamento (UE) n. 1388/2014 (art. 44) della Commissione, del 16 dicembre 2014; Considerato altresì che, ai sensi del comma 6-decies del medesimo articolo 2, i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi avrebbero dovuto essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017“.

Si legge in bozza affermando cose serissimi e penati per la nostra economia e l’auspicata ripresa che ora impone il ricorso esclusivo al de minimis: “Dato atto che il predetto decreto, pur essendo stato predisposto, non è stato mai approvato in quanto con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il compito di provvedere alla concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 148 del 2017 è stato dal legislatore attribuito al Commissario Straordinario, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; Ritenuto che – in assenza del sopra citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e tenuti fermi i criteri e le modalità di concessione alle imprese dei contributi sotto forma di “indennizzi da calamità naturali” – i medesimi contributi possano ancora essere concessi nel rispetto di una differente base giuridica europea quale quella definita dai rispettivi Regolamenti (UE) «de minimis» applicabili ai diversi settori produttivi“. Il richiamo è ai vari regolamenti europei che non prevedono alcun termine per la concessione dei contributi rispetto alla data in cui si è verificato l’evento naturale calamitoso. Si attende in ciò il risconto al parere richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee. Un parere circa la possibilità di utilizzare le predette risorse in regime di “de minimis”, fermi restando i parametri stabili dai richiamati regolamenti.

Operative anche per un tempo inferiore a quello previsto sin qui e a quelle che hanno delocalizzato

Altresì si è ritenuto necessario “consentire l’accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza anche alle imprese che, nel rispetto dei vincoli temporali minimi di operatività previsti dalla presente ordinanza in funzione del settore economico di appartenenza, risultino operative nei comuni colpiti dagli eventi sismici per un periodo inferiore a quello indicato dall’articolo 6-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ai fini della quantificazione della perdita di reddito; VALUTATA la richiesta pervenuta dai comuni e dalle associazioni, con cui si chiede il riconoscimento delle spese sostenute dagli esercenti le attività produttive e professionali che abbiano delocalizzato l’attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell’immobile strumentale all’attività di impresa a seguito del sisma;
Come con le vecchie norme 2017 agli oneri derivanti dall’attuazione della misura, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

Il provvedimento ai sensi della rivisitazione fatta sulla norma per la ricostruzione e il reinserimento della regione Campania al tavolo del sisma, ai fini di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018, è stato trasmesso al Presidente della Regione Campania lo schema della presente ordinanza.
Dovranno altresì essere sentite ed informate le Amministrazioni interessate e in particolare i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Ci sarà un ulteriore incontro presso gli Uffici della Struttura commissariale in Napoli ed
il parere reso dall’esperto della Struttura Commissariale.
Ovviamente, accertata con il Dirigente della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6103 del commissario per la ricostruzione.

Erogazione del contributo per perdita di fatturato

Il contributo è erogato per le imprese che hanno sospeso totalmente l’attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell’immobile strumentale, nei tempi e nei modi con quote è SAL. A garanzia del contributo, il Commissario trattiene quanto concesso ed erogato ai sensi del comma 1 in sede di richiesta di erogazione dei SAL e/o del saldo finale dal quadro economico a consuntivo dei lavori di ricostruzione sull’immobile strumentale all’attività d’impresa, che verrà poi successivamente erogato all’impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla documentata ripresa dell’attività. Per le imprese per le quali non è stato possibile riprendere la propria attività per cause non imputabili agli stessi, in quanto ricadenti in zona rossa, l’erogazione dei contributi sono concessi analogamente.
Non più fidejussione ma manifestazione di volontà per le aziende chiuse
In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli. E’ obbligatorio per le imprese già beneficiarie della prima quota dei contributi ai sensi della vecchia ordinanza n. 13 di Carlo Schilardi, provvedere entro 60 giorni, a presentare la dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2022, che sostituisce e assolve al precedente obbligo di presentazione della polizza fideiussoria ed entro i successivi 30 giorni non dia seguito alla manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2022

Contributo massimo concedibile e divieto di cumulo

Il contributo a titolo di indennizzo di cui al presente Capo è concesso, con specifico riferimento ai settori in cui operano le PMI beneficiarie, nel rispetto dei massimali previsti dai rispettivi Regolamenti applicabili.
Il contributo d non è cumulabile con nessun’altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili. Non è inoltre cumulabile con i contributi di cui all’articolo della nuova ordinanza Legnini sulla perdita di fatturato. È consentito cumulare il contributo con i pagamenti ottenuti dalla PMI beneficiaria per i medesimi costi ammissibili a fronte di polizze assicurative. Al fine di evitare sovracompensazioni, il suddetto cumulo è consentito nei limiti del 100 per cento dei medesimi costi ammissibili.
Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo
Ai fini della concessione del contributo massimo concedibile, le PMI beneficiarie presentano al Commissario straordinario la domanda esclusivamente tramite PEC con decorrenza dal 1 settembre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
Contributi per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate
Previste misure volte a consentire, attraverso la temporanea delocalizzazione, la ripresa delle attività produttiva,a condizione che fossero attivi alla data degli eventi sismici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.

Autorizzazione agli interventi eseguiti dai privati

Su richiesta del soggetto legittimato il Commissario, in ragione della necessità di assicurare l’immediata ripresa o la continuità dell’attività produttiva, può autorizzare la delocalizzazione della sede operativa. Può altresì autorizzare l’acquisto o il noleggio dei macchinari danneggiati o distrutti per ristabilire la piena funzionalità dell’impresa e tutti gli altri interventi.
La richiesta di delocalizzazione è presentata alla Struttura commissariale entro il 31 dicembre 2022.
La richiesta può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia asseverata. La richiesta può essere, altresì, presentata anche dalle imprese che esercitavano l’attività economica ricadenti in zona rossa, con locale agibile, che hanno sospeso temporaneamente la propria l’attività o per le quali non è stato possibile riprendere la propria attività per cause non imputabili agli stessi, integrata da apposita perizia asseverata

Anche senza Aedes

La delocalizzazione a norma del presente articolo può essere chiesta anche dai titolari di attività economiche site all’interno di edifici ubicati in aree classificate come «zone rosse» dall’autorità di protezione civile e interdette all’accesso, per i quali pertanto non si è proceduto a classificazione AeDES. In tali ipotesi, qualora a seguito della riapertura dell’area e della successiva verifica dei danni subiti dall’immobile non risultino sussistenti le condizioni, l’autorizzazione alla delocalizzazione è immediatamente revocata, fermo restando il diritto dell’interessato al rimborso delle spese sostenute fino alla data della revoca.
Determinazione del rimborso
Per gli interventi di delocalizzazione, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione nel Comune ove è ubicato l’immobile danneggiato, indicato nella perizia, cui va aggiunto il rimborso del costo degli interventi eventualmente necessari per dotare l’immobile affittato degli impianti necessari al ripristino dell’attività economica o produttiva, determinato sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite, nel limite massimo di 100 Euro/mq.
Sono rimborsate anche le spese tecniche. In alternativa al rimborso mensile, il beneficiario, che documenti l’intervenuta delocalizzazione dell’attività e la stipula di apposito contratto di locazione di durata almeno pari al tempo occorrente per il ripristino o la ricostruzione dell’edificio preesistente, può optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell’edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell’importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. Serve in questo caso la polizza fidejussoria.

Rimborso spese per interventi di delocalizzazione già eseguiti

Qualora i soggetti legittimati abbiano proceduto a delocalizzazione di attività economiche anteriormente all’entrata in vigore della ordinanza in itinere, può essere chiesto il rimborso delle spese sostenute.
Per tutti gli interventi previsti riconosciute anche le spese tecniche nel limite del 10% del costo delle opere eseguite; le spese tecniche di perizia sono riconosciute nel limite del 10% del valore dei beni periziati per un massimo di € 5.000,00;
Criteri procedure, calcolo e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività produttiva presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate
Possono beneficiare dei contributi le imprese che hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l’edificio, pur danneggiato dall’evento sismico come risultante da apposita documentazione, sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente dopo il sisma. Detti interventi provvisionali comunque non sono ammissibili a contributo. Può essere altresì assegnato un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa del sisma.
Le disposizioni si applicano anche con riferimento ai beni strumentali per i quali risulti ineseguibile effettuare le valutazioni del danno subito, in quanto situati all’interno di edifici che presentano uno stato di danno superiore al gravissimo per il quale sulla base di perizia asseverata venga dimostrata l’impossibilità materiale del recupero dei beni medesimi nonché, in relazione ai rischi di incolumità, l’inaccessibilità, anche temporanea, allo stesso edificio derivante dallo stato di dissesto delle strutture. alle attività economiche e produttive.
Qualora i soggetti beneficiari abbiano proceduto all’acquisto di beni mobile strumentali e scorte anteriormente all’entrata in vigore della ordinanza.
Scorte e Beni strumentali. Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l’accesso ai contributi

I contributi possono essere concessi , a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali. Sono concessi contributi per la riparazione e l’acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing; il ripristino e il riacquisto di scorte;
Il nesso causale tra i danni subiti dagli impianti, dai beni mobili strumentali e da scorte e l’evento sismico deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia asseverata.Anche per quelli nella disponibilità dell’impresa in base a un contratto di leasing.,
Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia asseverata.

Perizia da allegare alla domanda
Le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi ai beni mobili strumentali e alle scorte.

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo
Le imprese presentano la domanda nella forma di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà al Commissario esclusivamente tramite PEC entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

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