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venerdì, Marzo 29, 2024

Siena, Gigiotto ha detto «si». Rispoli, la Soprintendenza crea “una maldestra e penalizzante vischiosità”

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Gaetano Di Meglio | Il prossimo 8 marzo non sarà solo la Festa della Donna, ma sarà il giorno della verità sul Parcheggio della Siena, almeno per quello che riguarda l’aspetto amministrativo fino al 14 febbraio. Già, perché il 14 febbraio la Turistica Villa Miramare SpA ha presentato ricorso al TAR avverso la decisione del 6 dicembre della Soprintendenza di Napoli che aveva sospeso i lavori di realizzazione del parcheggio interrato più famoso dell’isola.

Un atto, quella della Soprintendenza, che vi abbiamo raccontato pochi giorni fa e che riserva non poche sorprese. La più importante, però, ha un aspetto politico, sociale e collettivo che supera quello di legittimità. Siamo subito chiari, la Turistica Villa Miramare SpA ha tutto il diritto di proporre ricorso al TAR avverso un atto della pubblica amministrazione e ha tutto il diritto di far valere le sue ragioni e i suoi diritti. L’8 marzo, data della camera di consiglio sapremo il TAR Campania cosa deciderà eppure, però, il dibattito su questo ricorso (che già di per sé è molto acceso) lo diventa ancora di più perché l’arma segreta di Santaroni è l’ex assessore del comune di Ischia, l’ing. Francesco Rispoli.
Una delle eccellenza del nostro territorio che, per motivi professionali, ha sottoscritto una relazione di consulenza tecnica quale parere proveritate che mette, se accolto, metterebbe in imbarazzo – molto – sia la Soprintendenza sia l’UTC per il tono usato e per la modalità con cui i tecnici dello stato vengono messi alla Berlina dall’ex professione universitario.

Dicevamo un’eco politico che è destinato a far parlare più del ricorso in se. Una “benedizione” extra per Santaroni che in questo modo, purifica tutto quello che è stato realizzato tra il Pontano e il Seminario? Una intestazione di verità che sorprende e che apre uno stralcio nelle intelligenze locali che offre molto da pensare.
I professionisti sono tutti autorizzati a fare il loro lavoro. In un processo, poi, che sia penale o amministrativo, ci sono le parti e le parti fanno il loro gioco. E Giggiotto ha fatto il suo.

In ogni caso ecco le conclusioni del “Parere” che l’ing. Rispoli ha redatto su incarico ricevuto dalla Turistica Villa Miramare SpA nella persona del suo Amministratore Sig. Generoso Santaroni.
“Per tutto quanto fin qui esposto è possibile affermare senza dubbio alcuno e pro veritate che, malgrado i refusi, peraltro del tutto marginali evidenziati: le opere, così come allo stato realizzate, sono perfettamente corrispondenti a quelle autorizzate con i titoli abilitativi in possesso della Turistica Villa Miramare SpA e non sussistono difformità tra la quota di estradosso del parcheggio, esattamente allineata – come riconosciuto dall’UTC – con il “preesistente pavimento” sottostante il porticato, e quella di progetto;
b- le ulteriori opere a farsi, in esse compreso “il corpo ascensore” lato via Pontano, sono del tutto coerenti con lo status quo delle opere realizzate, perfettamente eseguibili in aderenza ad esso e ai titoli abilitativi in possesso Turistica Villa Miramare SpA;
c- il provvedimento con il quale fa Soprintendenza ordina la sospensione dei lavori e sollecita il
prosieguo del procedimento ai sensi dell’art. 167 /, LGS 42/04 appare del tutto ingiustificati in punto di fatte e perfino illegittimo in punto di diritto
Al termine, infatti, di un estenuante percorse di accertamenti effettuati in più e più riprese appare del tutto
illogico, contraddittorio, paradossale e perfino illegittimo ordinare la “riproposizione della pianta copertura
di tutte le opere con le quote effettive dei luoghi, rappresentando lo stato attuale dell‘opera, complete della progettazione delle opere emergenti da realizzare, rispetto alla quota di ingresse dalla strada comunale via Pontano, da sottoporre all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio per il successivo parere vincolante della Soprintendenza per una valutazione definitiva”.

A che pro e cui prodest questo comportamento? Per confermare misure altimetriche e planimetriche su cui non vi è dissidio né divergenza? Per confermare l’esistenza dell’involucro trasparente della fuoriuscita dell’ascensore del quale è sottolineata esplicitamente la non corretta rappresentazione e non certo la mancata esistenza? O solo per creare una maldestra e penalizzante vischiosità nel procedimento che potrebbe al più a richiedere una ulteriore SCIA con la quale il progettista – chiudendo la vexata quaestio con un semplice clic del computer — renda sulla carta visibile l’involucro trasparente, invero di ingombro modestissimo della fuoriuscita dell’ ascensore, di gran lunga inferiore alla tolleranza di legge del 2%?
Per giunta si tratta, peraltro, nel caso di specie, di un procedimento che, si badi bene! per ammissione — dello stesso UTC può senz’altro essere annoverato tra quelli che possono usufruire di procedure semplificate come dimostra, per tabulas, la presa d’atto da parte dell’Ufficio stesso della SCIA in variante prot. n. 2664 del 22.01.2021 in cui è stato posto rimedio — in tempi non sospetti! — sia all’erroneo posizionamento della linea di sezione sulla planimetria della rampa di accesso da Via Pontano, sia alla rappresentazione in alzato di uno dei due ascensori, rimanendo coperto — per il banale clic di cui sopra – dalla retinatura del retrostante verde quello in prossimità di Via Pontano.

L’UTC, a seguito dei sopralluoghi effettuati anche su richiesta della Soprintendenza; scrive infatti; sia nella relazione di accertamento tecnico in data 28/2/2022, sia nella ordinanza del 29/3/2022, divenuta inefficace, che: “è emerso, pur rilevando lievi divergenze rientranti nella tolleranza (2% come da art. 34 bis, comma 1 del D.P.R. 380/01), che l’immobile fin qui realizzato corrisponde per sagoma, superficie e volume a quanto riportate nei grafici allegati al P.d.C. n. 38/2010, SCIA in Variante prot. n. 1541 9 del 19.06.2014, DIA in variante prot, n. 29448 del 19.10.2016 e SCIA in Variante prot. n, 2664 del 22.01.2021.
Nella parte terminale a sud-est la quota attuale della copertura è sottoposta di cm 4 circa rispetto alla quota del pavimento del portico preesistente ai lavori, quota di riferimento, per cui è, nei limiti della tolleranza, conforme al P.d.C. n. 38/201″.

Non solo, quindi, viene esplicitamente affermata la corrispondenza dell’immobile fin qui realizzato “per sagoma, superficie e volume” ai vari titoli abilitativi in possesso della Turistica Villa Miramare S.p.A., ma viene mostrata anche la perfetta consapevolezza del fatto che “lievi divergenze (sono) rientranti nella tolleranza (2% come da art 34 bis, comma | dei D.P.R. 380.017. Qui, solo per completezza di argomentazione, si riporta il testo di tale disposizione di legge nella quale viene “fotografato” il caso di specie: “Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altre parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite dei 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”.
Inoltre il D.P.R. n 31 del 13 febbraio 2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dell’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzato semplificata (GU 22 marzo 2017, n. 68) all’allegato A – Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica -inserisce esplicitamente tra questi, al punto A31, le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ci fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delie misure progettuali quanto all’altezza distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”.

ln definitiva il provvedimento emesso dalla Soprintendenza è privo di qualsivoglia fondamento e presupposto sia de facto che de Jure, sia in relazione a uno stato delie opere che, come da essa stessa (e dall’UTC, espressamente richiamata nel provvedimento in esame) esplicitamente più volte riconosciuto, è perfettamente conforme a quanto autorizzato, sia in relazione all’ipotizzata intromissione della Commissione Locale per il Paesaggio prima e della Soprintendenza poi in un procedimento dal quale seno ope legis escluse ed alle quali l’ordinanza attribuisce un ruolo tanto decisivo quanto palesemente dilatorio e finanche vessatorio laddove l’eventuale “riproposta dello pianta copertura di tutte le opere” fosse illegittimamente” sottoposta all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio per il successivo parere vincolante della Soprintendenza per una valutazione definitiva”.

3 COMMENTS

  1. N altro scempio come la caserma della forestale a Casamicciola e la stazione dei carabinieri a forio…..cmq sia è da fare fallire sto parcheggio…nemmeno na macchina al mese ci dovrebbe entrare

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