Niente ampliamento della superficie per l’autorimessa a Serrara Fontana per assenza del certificato di agibilità. La responsabile dello Sportello unico attività produttive Cristina P. Poerio Iacono ha infatti adottato ordinanza “di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti”. Il provvedimento, come è prassi del Comune, oscura le generalità della società titolare dell’attività e anche la sua ubicazione, in nome della privacy.
L’interessato aveva prodotto SCIA al Suap per l’ampliamento a seguito di acquisto di immobile di mq. 250 per un totale di mq. 530 (la superficie attuale è di mq. 280).
La responsabile del Servizio richiedeva l’integrazione della SCIA, «in quanto all’esito dell’istruttoria è risultato allegato atto di compravendita con visura catastale e certificato di destinazione urbanistica, questi ultimi non esaustivi ai fini dell’istruttoria». Non risultavano invece allegate la relazione tecnica esplicativa e grafico dell’attività «da cui si evince la parte ampliata e il collegamento tra le due superfici» e nemmeno la fotocopia del documento di riconoscimento del procuratore.
Prodotte le integrazioni, l’iter della pratica è proseguito con la richiesta di verifica del rispetto di normativa e regolamenti all’Asl Napoli 2 Nord, al Servizio Tecnico e al Servizio Vigilanza del Comune.
E proprio dall’Utc è arrivata la “doccia fredda” per il titolare. Ha infatti evidenziato che «
Preso atto che il Servizio Tecnico in data 12.06.2025 riscontrava la su citata richiesta da cui si rileva che «trattandosi di ampliamento di aree autorimessa, è pertanto priva dell’Agibilità richiesta per l’esercizio dell’attività, in particolare dalla Relazione Tecnica, si rileva che la zona in oggetto… ” composta di area coperta, di mq 15 e un’area esterna di mq 160, entrambi delimitati da muro di contenimento e pavimentati con massello cementizio” non riporta i titoli con i quali la stessa risulta realizzata. Tanto accertato, si rileva che tali aree da accorpare risultano prive della necessaria certificazione di agibilità».
Ricorrono i presupposti per adottare l’ordinanza. Un potere consentito dalla norma, «salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione».
La Poerio Iacono rimarca che il provvedimento scaturisce dalla istruttoria dell’Utc «da cui si evince l’insussistenza dell’indefettibile requisito dell’agibilità per l’esercizio dell’attività» e dunque «non vi sono le condizioni per consentire la prosecuzione in quanto la pratica è carente di elementi essenziali».
Viene pertanto ordinato all’interessato «il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA in oggetto e la rimozione di tutti gli eventuali effetti». Avvertendo al contempo «che rimane impregiudicata ogni ulteriore iniziativa ed attività di verifica prevista dalle vigenti disposizioni in materia».



