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martedì, Aprile 23, 2024

Rivoluzione affittanze estive? Nessun obbligo di comunicare le generalità degli ospiti

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L’archiviazione di un procedimento penale riscrive la storia delle cronache agostane. La scorsa estate la Guardia di Finanza aveva contestato a una signora di Forio la mancata comunicazione e dunque la violazione del TULPS. Ma a seguito della dettagliata memoria dell’avv. Ivan Colella il pm ha ritenuto che non si fosse in presenza di una attività penalmente rilevante. La norma infatti impone la comunicazione solo agli albergatori e a tutti coloro che gestiscono attività ricettive professionali, ma non si applica alle locazioni occasionali

L’archiviazione disposta dal gip di Napoli nei confronti di una signora di Forio difesa dall’avv. Ivan Colella è destinata a “riscrivere” la storia dei controlli sulle affittanze estive e le contestazioni elevate nei confronti di numerosi cittadini isolani che non avevano comunicato le generalità degli inquilini. Equiparati finora agli albergatori o a coloro che comunque gestiscono attività ricettive organizzate e munite di licenza.

Tutti casi che riempiono le cronache estive e che negli anni abbiamo costantemente e ampiamente riportato in occasione dei controlli sul territorio e su tali specifiche attività. Alla signora infatti era stato contestato di aver violato l’articolo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che impone di trasmettere all’autorità di P.S. le generalità degli ospiti a seguito di un controllo operato la scorsa estate dalla Guardia di Finanza. Con la conseguente comunicazione notizia di reato alla procura della Repubblica e l’apertura di un procedimento penale. Peraltro, la signora aveva anche provveduto a trasmettere le schede contenenti i dati, pervenute in ritardo non per sua responsabilità, ma per “difetti” del sistema destinato a tali comunicazioni.

Il pubblico ministero, dopo aver attentamente valutato il caso, aveva richiesto l’archiviazione «per infondatezza della notizia di reato». Evidenziando che «L’art. 109 TULPS recita che “I gestori di esercizi alberghieri… devono comunicare giornalmente all’autorità di P.S. L’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici…”. Nel caso di specie, dalla lettura della norma, non si evince alcuna condotta penalmente rilevante da parte dell’indagata, giacché l’adempimento relativo alla comunicazione della presenza dell’ospite deve essere fatta da chi svolge in modo professionale ed organizzato l’attività di albergatore. Ma tale norma certamente non si applica a chi in modo del tutto occasionale ed estemporaneo concede in locazione una casa di proprietà per il periodo estivo».

LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

La stessa tesi è ampiamente esposta nella memoria dell’avv. Ivan Colella con la quale chiedeva l’archiviazione al pubblico ministero. Dove si riassumo i fatti, a dimostrazione che peraltro la sua assistita aveva anche adempiuto all’obbligo sebbene in realtà non vi fosse tenuta. Partendo proprio da quel controllo delle fiamme gialle in prossimità del Ferragosto: «In data 11.8.2022, gli agenti della Guardia di Finanza, Tenenza di Ischia, hanno provveduto a notificare alla signora l’elezione di domicilio relativamente alle indagini preliminari per il reato di cui all’art. 109 T.U.L.P.S.

In particolare, gli agenti della Guardia di Finanza, tenenza di Ischia,  in data 4.8.2022, eseguivano degli accertamenti presso gli immobili di proprietà della signora siti in Forio. In ordine a tali accertamenti l’indagata esibiva copia dei contratti di locazione transitoria per finalità turistica sottoscritti in data 5.8.2022. Allo stesso modo, la signora faceva presente di aver comunicato all’Autorità di P.S. in data 6.8.2022 i soggetti che occupavano i suoi appartamenti siti in Forio. Nel contempo si riservava di consegnare, tramite la figlia le copie dell’avvenuta comunicazione all’Autorità di P.S. dei soggetti occupanti gli appartamenti di sua proprietà.

In data 10.8.2022, la figlia della signora ha regolarmente consegnato la stampa della e-mail inviata dall’indirizzo di posta elettronica con allegato screenshot del protocollo n. 2022/00342576 del 6.8.2022 inerente l’avvenuta comunicazione all’Autorità di P.S. delle schede di ospitalità dei clienti occupanti gli appartamenti di proprietà della signora. Tra l’altro, a causa del farraginoso sistema di comunicazione riservato all’invio delle schede, quest’ultimo è stato ritardato».

RITARDO NELLA COMUNICAZIONE

L’invio è stato dimostrato documentalmente e il ritardo, come detto, non è imputabile all’assistita dell’avv. Colella, che nel prosieguo della memoria sottolinea questa circostanza: «E’ di tutta evidenza, quindi, che la contestazione mossa all’indagata è espressamente riferita alla condotta di tardiva comunicazione all’Autorità di P.S. delle schede di ospitalità dei clienti, che è comunque avvenuta come confermato dalla stessa P.G. delegata alle indagini preliminari». Citando a sostegno la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: «Non costituisce reato la condotta di tardiva consegna all’autorità di P.S. delle schede di ospitalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo, in quanto l’art. 109 citato impone soltanto che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici, telematici o mediante fax».

PRIVATI CITTADINI ESENTATI

Già per tale motivo alla signora non poteva essere contestato il reato. Ma il punto destinato a fare “giurisprudenza” è quello recepito anche dal pubblico ministero, ovvero che la norma citata non obbliga alla comunicazione il privato cittadino che affitta occasionalmente la casa per le vacanze: «In ogni caso è bene sottolineare che l’art. 109 T.U.L.P.S prevede che: “I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti”».

Il che porta a concludere che «Dal tenore letterale della norma è facile evincere che la stessa non si applica nei confronti di chi, in modo del tutto occasionale, come nel caso in esame, concede in locazione una casa di proprietà per brevi periodi estivi, ma bensì solo nei confronti di coloro che svolgono attività alberghiere in modo organizzato.

Nella fattispecie, quindi, è di tutta evidenza che non possa ritenersi integrato il reato contestato stante la palese occasionalità della locazione in oggetto».

NUOVI SCENARI

Infine l’avv. Colella aveva anche battuto sulla buonafede della sua assistita: «Fermo quanto sopra, nel caso in esame, occorre sottolineare l’assoluta mancanza dell’elemento soggettivo del dolo generico richiesto ai fini della configurabilità del reato contestato!

Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha così statuito in merito al concetto di buona fede soggettiva: “in senso soggettivo, per “buona fede” si intende lo stato di ignoranza o l’erronea conoscenza circa una data situazione giuridica o di fatto; per contro, per “mala fede” si intende la scienza, la consapevolezza, l’esatta conoscenza, di un fatto o di una data situazione giuridica”.

Ed è proprio in relazione ai reati per i quali è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, come nel caso di specie, che la buona fede può escludere la punibilità del soggetto in quanto è il dolo a presupporre la precisa volontà di delinquere; al contrario, la colpa presuppone per definizione l’assenza dell’intenzionalità, sostituita dalla negligenza, dall’imprudenza o dall’imperizia».

L’Italia è il Paese in cui le leggi vanno interpretate. E questo caso lo dimostra in pieno. Finora nel corso dei numerosi controlli eseguiti nei mesi estivi dalle forze dell’ordine era sempre stato contestato a chi non era in regola, oltre all’evasione fiscale in caso di mancata registrazione del contratto (e questa rimane) anche la mancata comunicazione delle generalità degli ospiti. Invece l’interpretazione meno estensiva della norma non prevede quest’obbligo per i comuni cittadini che si limitano ad affittare l’appartamento per un breve periodo. Alla stregua di chi ad esempio ospita a casa propria parenti o amici venuti a trascorrere un breve periodo sull’isola. Tutt’al più quest’obbligo rimane valido per gli affittacamere con licenza, che svolgono tale attività come professione e per le società che gestiscono espressamente le case vacanza. Una “rivoluzione” destinata a modificare gli scenari, in particolare in relazione ai controlli che i tutori dell’ordine operano nei mesi “caldi” per individuare eventuali vacanzieri indesiderati. Ma anche agli altri procedimenti penali tuttora pendenti per casi del tutto simili a quello della signora assistita dall’avv. Ivan Colella.

2 COMMENTS

  1. A mio parere l’interpretazione della normativa, è che nel caso di affittanze extralberghiere non professionali, l’obbligo di comunicare i dati degli alloggiati resta, ma non è da attuarsi necessariamente nei tempi “stretti” previsti per gli albergatori standard.
    Del resto la norma è stata da tempo introdotta in Italia, già dagli anni ’70, in seguito al terrorismo, ed è tutt’ora valida…

    • Non è così. La “norma” fu introdotta negli anni 30 sotto il fascismo. Questo perché chiunque si spostasse dalla propria residenza andava considerato semplicemente come un sospetto, e il turismo non era visto di buon occhio. Non c’entravano né terrorismo né criminalità.

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