sabato, Febbraio 14, 2026

Rissa “da movida” a Forio, il Tar conferma il Dacur. Legittimo il provvedimento adottato dal questore di Napoli

Dalla relazione dei Carabinieri si evince che la dipendente di un locale di Via Marina aveva preso parte attiva allo scontro, colpendo un’altra donna coinvolta, tanto da essere denunciata a piede libero. Resta valido fino a settembre 2026 il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di trattenimento ubicati in ampie zone del comune del Torrione

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Il Dacur emesso dalla Questura di Napoli nei confronti di una donna coinvolta in una rissa a Forio è stato confermato dal Tar. A settembre 2024 era stato notificato il provvedimento di divieto di accedere per due anni ai pubblici esercizi o ai locali di trattenimento pubblico siti in via Marina e nelle strade limitrofe, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Assistita dall’avv. Bruno Molinaro, l’interessata ha impugnato quel provvedimento, ottenendo dalla Quinta Sezione la sospensiva, ma solo per incompletezza dell’istruttoria. La sentenza nel merito ha capovolto il giudizio del collegio.

La rissa era scoppiata nella notte del 21 giugno 2024 in Via Marina, nei pressi del locale dove la ricorrente lavora da anni, e aveva comportato danni all’attività e lesioni personali.

La donna ha contestato la partecipazione, «affermando di non avere avuto alcun ruolo attivo nella vicenda e, al contrario, di essere stata parte offesa, aggredita senza motivo». Sostenendo altresì la propria condotta lavorativa irreprensibile, l’incensuratezza, l’assenza di precedenti di polizia. Osservazioni difensive che la Questura non avrebbe esaminato (ma invece le aveva semplicemente ritenute insufficienti a modificare il giudizio). Il ricorso ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per l’adozione del Dacur, in particolare la mancanza del requisito della pericolosità attuale, e «la non proporzionalità della misura rispetto ai fatti contestati, in assenza di condotte reiterate o sistemiche».

Una misura ritenuta eccessiva «e tale da determinare un pregiudizio gravissimo alla propria vita lavorativa, atteso che le aree interdette corrispondono, di fatto, all’intero centro urbano di Forio e al luogo ove è situato il locale presso cui lavora».

SOSPENSIVA PER INSUFFICIENZA DELL’ISTRUTTORIA POI “SANATA”

Il collegio innanzitutto spiega che l’istanza di sospensione era stata accolta sul solo presupposto che la Questura non aveva tempestivamente ottemperato all’ordine di deposito della relazione e dei documenti istruttori. Una decisione che dunque non implicava «alcuna valutazione nel merito del ricorso, né dei presupposti sostanziali di legittimità del provvedimento impugnato». Avendo successivamente la Questura ottemperato all’ordine istruttorio, il collegio, vagliato il quadro completo, ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il Dacur. Nessuna contraddizione, dunque.

Innanzitutto la sentenza riporta che la norma del 2017 introduttiva della misura detta anche “Daspo urbano” pone due condizioni per l’adozione: «La denuncia del destinatario, “negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati”».

Quanto alla tesi di non aver preso parte attiva alla rissa, il collegio richiama la relazione dei Carabinieri, corredata dai fotogrammi estrapolati da due diversi sistemi di videosorveglianza (pubblico e privato. Ebbene, «nei fotogrammi n. 1 e 2, la ricorrente appare in posizione arretrata rispetto all’altra donna, che impugna una sedia e sembra aggredirla. Tuttavia, già dal fotogramma n. 3, si documenta la reazione attiva della ricorrente, che si lancia verso la controparte. Nei successivi fotogrammi n. 4–6, la ricorrente è chiaramente ritratta mentre colpisce fisicamente la controparte, la afferra con forza all’altezza del torace, e la spinge violentemente verso la strada, facendola cadere». Inoltre «ulteriori immagini provenienti da un video privato confermano che, a seguito della prima aggressione, la ricorrente non si limita a sottrarsi o a fuggire, bensì ingaggia una colluttazione». E la relazione dei carabinieri conclude: «Si evince il comportamento attivo della ricorrente nei confronti della controparte, consistito in una reazione fisica violenta successiva alla prima aggressione, tale da integrarsi in un contesto rissoso più ampio e contribuente al disordine pubblico».

PERICOLOSITA’ E RISCHIO DI REITERAZIONE

Ce n’è abbastanza per definire la condotta come partecipazione attiva ad una rissa, in coerenza con la giurisprudenza penale. Ma il collegio evidenzia che peraltro «non occorre l’accertamento definitivo della responsabilità penale, essendo sufficiente, ai fini del Dacur, la denuncia e una condotta desunta da elementi oggettivi, idonea ad integrare un giudizio prognostico di pericolosità». Ciò in considerazione della natura cautelare ed urgente della misura.

La valutazione della Questura è corretta e viene esplicitata nel provvedimento: «In particolare, risulta precisato che l’esponente – per l’episodio in questione – è stata denunciata per il reato di rissa aggravata.

In secondo luogo, risulta espressamente declinata la valutazione di natura prognostica, stante la puntuale ricostruzione delle azioni violente poste in essere dal deducente, del contesto in cui si sono svolte e della pericolosità per la sicurezza».

I presupposti per l’adozione del Dacur ricorrono entrambi, ovvero la denuncia a piede libero in relazione a una rissa con lesioni che è scoppiata all’esterno di un esercizio pubblico, in orario notturno, in una zona turistica ad alta affluenza.

Il giudizio di pericolosità formulato dal questore «si basa su un’analisi concreta del comportamento tenuto dalla ricorrente, delle modalità e delle circostanze dell’episodio» e «sul potenziale rischio di reiterazione». Infatti il Dacur è espressione di un potere discrezionale «e si fonda su una valutazione prognostica del comportamento del soggetto, la cui pericolosità deve essere desunta da elementi concreti, anche presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti».

Respinta anche la censura relativa alla sproporzione del provvedimento e all’ampiezza delle aree interdette. Il provvedimento infatti «si limita a interdire l’accesso a specifiche vie e piazze del Comune di Forio, elencate in modo dettagliato; non vieta la permanenza nel territorio comunale nel suo complesso; non preclude la mobilità per ragioni lavorative o sanitarie, essendo prevista la possibilità di chiedere autorizzazioni specifiche, come già, peraltro, esperito dalla ricorrente».

Quel Dacur pertanto resta efficace fino a settembre 2026.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

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