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venerdì, Aprile 19, 2024

Ricostruzione danni lievi, pronta la proroga per un anno

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Ida Trofa | Il commissario straordinario pet la ricostruzione dei territorio colpi dal sisma 2017 ha accordato la dilazionare il termine entro cui presentare l’istanza di contributo per i cosiddetti “danni lievi”. Si tratta dell’ordinanza, numero 4 e successiva. Il dispositivo all’articolo 7 comma 3 prevedeva come termine di presentazione delle domande di concessione di contributo il 31 luglio 2019. A luglio la prima proroga del termine di presentazione al 31 dicembre 2019.

Uno spostamento in avanti dei termini che comunque non ha visto, in proporzione, un aumento delle relative richieste. Di fatto sono poche le adesioni alle previsioni concesse dal dispositivo. Con l’emanazione dell’ordinanza danni pesanti, la mancata risposta da parte della popolazione terremotata agli strumenti messi a disposizione dalla norma e dal commissario per la ricostruzione, resta un dato di fatto e pone una pesante opzione sulla ricostruzione. Troppa la burocrazia e troppo pochi i tecnici disposti a seguire gli iter previsti! Scarseggiano i professionisti disposti ad imbastire le pratiche cosi come scarseggia l’iniziativa popolare.
Gli strumenti ci sono, cosi come le risorse, tuttavia, fino a oggi il numero di domande presentate al Comune è risultato ancora molto esiguo, vista la ritrosia e le difficoltà dei proprietari degli immobili danneggiati. Di per ora la strada battuta è quelal del differimento dei termini delle orinare per ottenere gli dinanzi.

Affidarsi alle proroghe, di questi tempi è un rischio tropo grande che dovremo evitare di correre, prima di perdere davvero ogni prospettiva di ottenere i contributi dello stato per riparare le abitazioni danneggiate dal terremoto.

L’iter della danni lievi
Giova ripetere, in primis che bisogna rivolgersi ad un tecnico professionista per seguire il complesso e farraginosi iter. In particolare per i “danni lievi“ l’articolo 7 dell’ordinanza relativa n. 4 stabilisce che nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque entro il termine stabilito, gli interessati devono presentare al Comune la domanda di concessione del contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di concessione del contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. Ricevuta la domanda di concessione del contributo, il Comune tempestivamente procede all’attività istruttoria verificando l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento a norma dell’art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200 l, n. 380. Il Comune successivamente alla comunicazione delle determinazioni da esso assunte ai sensi del comma 4, ovvero allo scadere del termine entro il quale il Comune può esercitare i poteri inibitori sulla comunicazione di cui all’art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/200 l, provvede all’istruttoria sulla domanda di concessione del contributo presentata a norma dell’ articolo 4 dell’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 sulla base della documentazione presentata e, sulla base del costo ammissibile individuato dal tecnico incaricato ai sensi del comma l dell’art. 2 della presente ordinanza, determina il contributo concedibile.
Il Commissario, ricevuto l’esito istruttorio con la determinazione del contributo dal Comune, stabilirà in ordine alla concessione del contributo o meno con il rigetto dell’istanza. Ove si renda necessaria un’integrazione della domanda, il termine previsto per perfezionare l’istanza è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni. Il beneficiario del contributo segnala al Comune l’Iban del conto corrente a lui intestato; i titolari di attività produttive comunicheranno l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP (CUP comunicato al comune) che lo identifica, indicando l’Iban di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del Dipe.
L’articolo, infine, stabilisce che il contributo, nei limiti e nei termini di cui all’art. 25 comma 3 del decreto legge n. 109 del 2018, è erogato tramite il Comune al Beneficiario, con fondi resi disponibili dal Commissario, nei tempi e nei modi di seguito indicati: a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento agli artt. 13 e 14 comma l lett. d) del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018, dal direttore dei lavori utilizzando il prezzario unico di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b, dell’ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori e approvato dal Comune.
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