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venerdì, Aprile 19, 2024

Retromarcia Demanio a Casamicciola, revocata l’estensione al 2033 delle concessioni demaniali

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Ida Trofa | Il ricorso alle vie legali di AGCOM ottiene l’effetto sperato. Stando a quanto ci è dato apprendere, il comune di Casamicciola Terme non adirà alle vie legali. Troppo oneroso e senza nessuna garanzia di successo l’eventuale costituzione in giudizio nel ricorso prodotto innanzi al TAR con scadenze e previsioni già fissate per il prossimo 27 aprile. Secondo l’Ente Locale, infatti, sono inutili le spese di giudizio a fronte della questione che comunque va risolta in termini pratici e concreti in vista di una sperata stagione turistica e balneare legata anche al demanio.

Il comune, piuttosto, prenderà atto delle conclusioni e degli indirizzi del garante per la concorrenza revocando l’estensione delle concessioni demaniali marittime al 2033. Ipotizzata, in ogni caso, la predisposizione di una nuova delibera in materia, con la eventuale proroga tecnica. Ciò, ancora in relazione alla proroga dello stato di Emergenza Coronavirus. Ipotesi, quest’ultima, sostengono al Palazzo Municipale, confortata anche dalla scelte regionali in tal senso. Il Comune ritiene di poter garantire il giusto equilibrio tra la normativa comunitaria e la normativa emergenziale italiana, salvando almeno a medio termine le concessioni esistenti.
La giunta comunale casamicciolese, in ogni caso, dovrà procede alla revoca della sua precedente delibera con la quale aveva proceduto alle estensione al 2033 delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo come da legge 145/2018. Il Comune, già con la stessa delibera intese tutelarsi inserendo riferimenti circostanziati a sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea. Ora la necessità di predisporre un eventuale paragonate, una pezza COVID, per cosi dire, del sindaco Giovan Battista Castagna verso una proroga “tecnica” determinata dall’emergenza covid. Proroga comunque non prevista da alcuna legge, ma che di fatto costituirebbe l’ennesimo precedente nel merito del sempre dibattito principio del legittimo affidamento che nella sostanza si pone alla base dei rapporti.

Insomma quella del Demanio rischia di divenire l’ennesimo nodo irrisolto. Ciò che appare poco comprensibile è dove si andrà a finire continuando di questo passo e quali interessi si siano appalesati con il dipanarsi della controversia tra AGCOM e comune, ma non solo.

Violazione della concorrenza
“Violazione della concorrenza” questo l’assunto sul quale l’Agcom si era già espressa e lo aveva fatto negativamente, sulla delibera del 30 dicembre 2020 n.125 della Giunta municipale di Casamicciola. Un atto con cui il Comune aveva disposto l’attivazione del procedimento per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dalla legge 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2033), e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto decreto-rilancio), nella parte in cui tali norme si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. L’Autorità però aveva dato parere negativo, palesando nell’atto comunale un contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria a partire dalla “direttiva Bolkestein”. Ovvero le disposizioni relative rappresenterebbero “specifiche violazioni dei principi concorrenziali, impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere”.

Il Comune dal canto suo aveva provato a giocare sui dubbi interpretativi nelle tante n norme in materia, a partire dalla legge di bilancio 2019 che fissava criteri ed indirizzi inerenti le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali stabilendo la rideterminazione della durata pari a 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019 — quindi fino al 31.12.2033 — di tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo, quindi anche le concessioni per finalità turistico ricreative.

Il Comune in ogni caso aveva inserito nel suo atto postille prudenziali e riferimenti salva apparati richiamandosi al Decreto-rilancio. Una normativa evidentemente emergenziale, connessa alla grave crisi pandemica che ha colpito il Paese ed il mondo intero con grave ripercussioni economiche e sociali, con cui lo Stato di fatto ha nuovamente legiferato con una norma quindi diversa (se pur richiama la norma del 2018, in sostanza introduce una nuova legge).
Un tentativo di garantire a medio termine l’attività dei gestori, in attesa della pronuncia comunitaria sulla normativa italiana emergenziale che aveva confermato le proroghe, in contrasto coi principi della famigerata “direttiva Bolkestein”.
Un tentativo al momento fallito, mentre il settore è chiaramente in subbuglio con la stessa normativa in materia di proroga finita sotto la lente degli organismi comunitari con tanto di costituzione in mora della Commissione europea. Ma questo lo sapevamo già. Ed il “gioco“ continua.

C.D.M. Casamicciola paga !
E sulle concessioni Demaniali, intanto il comune termale determina il pagamento degli importi dovuti. Cosi si mette al riparo da ulteriori rischi su di una questione che rischia di divenire più spinosa che mai: Pagamenti C.D.M. concessioni Moduli B1, B3, B5, D1, E1, F2, Elisuperficie e Parcheggio ANAS. Anno 2020. Concessi i di cui è titolare e per le quali occorre versare il canone demaniale e l’addizionale regionale per l’anno 2020 relativi alle concessioni in atto.

I canoni demaniali e le addizionali Regionali, da versare ammontano all somma complessiva di Euro 23.612,84. Canoni 2020: Euro 18.890,27. Addizionale Regionale anno 2020 (25%) Euro 4.722,57

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