fbpx
sabato, Aprile 20, 2024

Respinto al mittente l’ennesimo ricorso della “Iesca”

Gli ultimi articoli

La guerra infinita per il porto di Sant’Angelo. Il giudice del tribunale di Ischia ha dichiarato il difetto di giurisdizione, essendo la questione di competenza dei giudici amministrativi. Richiamando la sentenza del Tar che dava ragione al Comune. La soddisfazione del sindaco Caruso per l’ennesima vittoria giudiziaria

SALVATORE MATTERA  | Nel contenzioso infinito che la vede opposta al Comune di Serrara Fontana per l’arcinota vicenda della gestione del porto turistico di Sant’Angelo, la “Iesca” ha dovuto incassare l’ennesima sconfitta. Come si ricorderà, la società aveva proposto ricorso urgente ex art 702 chiedendo un risarcimento dei danni pari alla somma di 700.000,00 euro per la mancata gestione delle attività di ormeggio dell’approdo dal 2012 ad oggi. Il Comune amministrato da Rosario Caruso si era costituito in giudizio difeso dall’avv. Gerardo Maria Cantore e dall’avv. Funeroli. Ancora una volta, il giudice della sezione distaccata di Ischia ha dato ragione all’Ente.

La “Iesca” contestava ancora una volta l’illegittimità della risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale da parte del Comune per mancato pagamento del canone, il cui aumento da parte dell’Ente veniva a sua volta ritenuto illegittimo.

Il giudice della sezione distaccata di Ischia ha in pratica dichiarato la propria incompetenza dichiarando il difetto di giurisdizione e rimettendo il contenzioso ai giudici amministrativi. Accogliendo la tesi dei difensori del Comune. Ricorso improponibile, dunque. Nel dispositivo il giudice ha richiamato la sentenza del Tar Campania del 2014, che ha statuito che il rapporto tra la “Iesca” e il Comune di Serrara Fontana è di tipo amministrativo; che è legittimo l’aumento del canone operato dall’Ente «quale atto autoritativo». Pertanto questione attinente l’aumento del canone rimane di competenza amministrativa.

La “Iesca” inoltre lamentava l’applicazione dell’art. 7 del disciplinare del contratto che prevedeva la risoluzione dello stesso in caso di mancato pagamento del canone stabilito dal Comune. Il giudice nelle motivazioni ha ritenuto che l’art. 7 debba essere esaminato insieme all’art. 5, che prevede il canone originario nonché la possibilità di una variazione in aumento dello stesso. Dal mancato pagamento anche parziale del canone è discesa l’applicazione della clausola risolutiva e pertanto l’interruzione del rapporto amministrativo tra Comune e “Iesca”. Rifacendosi a quanto deciso dai giudici amministrativi, che hanno ritenuto legittimo il comportamento dell’Ente nell’avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Tutte considerazioni che hanno condotto a ritenere la competenza dei giudici amministrativi e a dichiarare il difetto di giurisdizione.

Ancora una vittoria per il Comune e per il sindaco Rosario Caruso, che non nasconde la propria soddisfazione:«Sono contento che gli avvocati di fiducia del Comune ed i vari giudici aditi con i loro scritti e sentenze stiano dimostrando la correttezza dell’operato del Comune, degli amministratori e dei funzionari».

Caruso quindi evidenzia: «Mi fa piacere poter comunicare nuovamente che dalla gestione del porto di Sant’Angelo, risorsa di tutti i cittadini, il Comune ha incassato più di 360.000,00 euro. Entrate che depurate dei costi sostenuti – operai, posa e rimozione pontili e impianti, acqua, luce ed altro – hanno permesso al Comune di erogare gli stessi servizi degli anni passati senza aumentare le tasse e con un taglio sui trasferimenti dello Stato di 500.000 euro tra il 2013 ed il 2014. Insieme a tutta l’Amministrazione voglio ringraziare chi ha lavorato sul porto di Sant’Angelo questa estate sia per il risultato conseguito, sia per la professionalità e cortesia con cui hanno accolto gli ospiti. Sono certo che possiamo ancora migliorare in termini di entrate e di servizi erogati».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos