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sabato, Aprile 20, 2024

Quella furbata del concorsi bloccati… Montuori accusa il comune: “Singolare tempestività e l’assoluto deficit motivazionale ed istruttorio”

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con singolare tempestività, il Comune, non appena conosciuti gli utilmente collocati in graduatorie valide ed efficaci presso altre amministrazioni isolane, ha deliberato di assumere mediante scorrimento della graduatoria

Gaetano Di Meglio | Continua il nostro viaggio nel brutta e imbarazzante vicenda del fabbisogno del comune di Ischia. Come vi abbiamo raccontato ieri (e molto nelle settimane scorse) al comune di Ischia si sta procedendo a passo veloce per consentire l’assunzione dopo l’8 gennaio, delle mogli dei sindaci di Barano e Serrara Fontana e di alcuni tecnici raccomandati da alcuni consiglieri comunali.

Una vicenda, irritante, che oltre ad una chiara questione morale politica ora si presta anche alla lettura di una vicenda giudiziaria che sarà oggetto delle decisioni del Tribunale Amministrativo della Campania che dovrà esprimersi sul ricorso presentato dall’avvocato Montuori, attuale dirigente dello stesso comune di Ischia. Un ricorso che dovrà essere vagliato dai giudici napoletani ma che, alla sua lettura, danno un chiaro segno dell’agire dell’amminstrazione di Ischia.

Un agire sul quale è legittimo avere dubbi se pensiamo che in due casi su due, lo stesso dirigente che ha firmato gli atti è stato smentito dalla magistratura. Il primo è il caso Rumolo che ha visto il comune soccombere. Il secondo, è l’assunzione dello stesso dirigente che è, insieme ad un altro dirigente, sotto processo. Nell’edizione di domani, quando pubblicheremo una terza puntata, vedremo che il comune di Ischia, pur di arrivare all’assunzione delle persone già note, ha fatto “richiamo ad una normativa oramai abrogata, salve le implicazioni sub specie di sviamento del potere esercitato rispetto alla funzione, traluce la patente illegittimità degli atti gravati.” Si avete capito bene: “una normativa oramai abrogata”. In questa puntata, però, ci fermeremo a vedere un altro aspetto denunciato nel ricorso di Lello Montuori che merita attenzione.

CONCORSI BLOCCATI AD HOC

«Non può non evidenziarsi – scrive il dirigente nel suo ricorso – l’assoluto sviamento in cui è incorsa l’amministrazione comunale, in uno alla gravissima violazione di legge di tutte le norme richiamate in rubrica. Per cogliere appieno la portata delle gravi illegittimità contenute nell’atto deliberativo di giunta comunale n. 71 del 30.09.2020 – anche sub specie di eccesso di potere nelle forme dello sviamento – va evidenziato che le numerose nuove assunzioni di posizione, non previste in pianta organica, mediante scorrimento di graduatoria degli idonei di altro Comune dell’Isola d’Ischia, vengono deliberate in presenza di procedura concorsuale per titoli ed esami già bandita presso il Comune di Ischia con determina 1796 del 28.10.2016 le cui prove, già fissate per il 19 e 20 Settembre 2017, sono state rinviate e mai più svolte, sebbene la procedura concorsuale sia stata confermata per gli anni 2017, 2018, 2019 (da ultimo con deliberazione del 29.03.2019).

Tale procedura risulta oggi bloccata perché lo stesso funzionario preposto – sebbene incaricato da almeno tre successive annuali delibere di uguale contenuto – non ha mai provveduto a sostituire i 2 componenti dimissionari della Commissione esaminatrice per coprire il posto messo a concorso.

Laddove, per converso, con singolare tempestività, il Comune, non appena conosciuti gli utilmente collocati in graduatorie valide ed efficaci presso altre amministrazioni isolane, ha deliberato di assumere mediante scorrimento della graduatoria un dipendente di Categoria D a tempo pieno e indeterminato, piuttosto che definire il procedimento concorsuale avviato da oltre tre anni e rinviato sine die. Del resto, se costituisce principio generale dell’ordinamento quello secondo cui l’avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato all’esaurimento delle graduatorie valide ed efficaci presso un’amministrazione pubblica (si cfr. a titolo esemplificativo art. 4 comma 3 lett. a D.L. n. 101/2013), è evidente come massimamente tale principio debba valere per i concorsi pendenti e mai definiti, rispetto ai quali permane l’obbligo di conclusione ad opera dell’amministrazione prima di procedere a nuove e diverse assunzioni. La violazione testé richiamata rileva, se non come specifica violazione di legge, a tacer d’altro, come eccesso di potere sub specie di sviamento e contraddittorietà tra atti amministrativi.»

L’ASSOLUTO DEFICIT MOTIVAZIONALE ED ISTRUTTORIO

Se qualcuno non voglia cogliere la “singolare tempestività” nella decisione dell’agire del sindaco di Ischia, forse sarà colpito, invece, dall’assoluto deficit motivazionale ed istruttorio «Non senza considerare l’assoluto deficit motivazionale ed istruttorio che incrina gli atti gravati, laddove si consideri che neppure l’amministrazione si attarda a motivare sul perché abbia ritenuto necessario assumere mediante scorrimento della graduatoria di altro ente, anziché procedere alla conclusione di un proprio concorso già indetto da oltre tre anni: e tanto, maxime, in ragione della equivalenza delle professionalità richieste nell’ambito delle due procedure (cfr. per tutte Tar Campania, Napoli, sez. V, 5 marzo 2020, n. 1030). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio del favor per lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci (enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14/2011) si applica soltanto alle graduatorie dei concorsi indetti dallo stesso Ente, e non anche agli accordi tra enti diversi, che prevedono la facoltà e non l’obbligo di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità (cfr. Cons. 31 Stato, sez. III, n. 909/2015; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 14/06/2019, n. 1008; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 05/07/2018, n. 992). Evidente la ratio di tale interpretazione: i principi di efficienza ed economicità, pregiudicati dalla omessa conclusione di propri concorsi per posizioni assolutamente sovrapponibili, risultano oltremodo frustrati dall’utilizzo di graduatorie di altro Ente la cui scelta deve essere supportata da una motivazione c.d. rafforzata.

IN DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA

Con la delibera gravata dal presente ricorso la giunta municipale del Comune di Ischia, su conforme parere del Responsabile delle Risorse Umane, si è risolta nel deliberare la copertura di posti previsti per ciascun settore, in difetto assoluto di istruttoria. Tanto emerge dalla assenza: i) di qualsiasi verbale di comitato di direzione dei responsabili di uffici e servizi; ii) nonché di qualsiasi relazione istruttoria del Responsabile delle Risorse Umane in ordine alle collocazioni in quiescenza; iii) di apposita informativa o consultazione dei Responsabili di uffici e servizi del Comune, soggetti tutti deputati alla relativa ricognizione, per ciascun settore di competenza. In tal modo, è stata privilegiata la soluzione di attingere a graduatorie pubbliche di altri enti locali dell’isola d’Ischia, ma senza aver compiuto alcuna verifica delle effettive esigenze assunzionali del Comune di Ischia, né in relazioni a posti resisi vacanti a seguito della collocazione in quiescenza di dipendenti, né in relazione ad accorpamenti o modifiche della struttura organizzativa dell’Ente, articolata in servizi dopo l’abolizione delle Aree cui risultavano preposti i dirigenti nella precedente dotazione organica.

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) si configura, invece, come un atto di programmazione per la gestione delle risorse umane, finalizzato a coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e ad assicurare, da parte delle amministrazioni, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. In quanto atto di programmazione (da coordinare con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi – performance – nonché con i modelli organizzativi scelti), esso si colloca a monte della gestione operativa del personale e deve esser adottato nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. La deliberazione gravata, dunque, si pone in stridente contrasto con gli artt. 21 e 22 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi non avendo l’amministrazione rispettato il relativo procedimento funzionale alla corretta formazione del Piano triennale del fabbisogno del personale.

La contraddittorietà, illogicità ed arbitrarietà di tali determinazioni emerge ex actis, testimoniando una prassi illegittima di gestione del personale nel Comune di Ischia che in definitiva finisce con il risultare rilevante sotto molteplici profili, alcuni dei quali a ben vedere, non sembrano risolversi esclusivamente nella giurisdizione del giudice amministrativo.»

Nella puntata di domani, come accennato, analizzeremo un altro aspetto che grava su questa delibera: l’uso di una norma abrogata. La chiave politica. Leggendo questo ricorso e apprezzando il coraggio di Lello Montuori che ora, definitivamente, entra nel girone dei “contrari” e che, forse, al 31 marzo 201 non verrà riconfermato nel ruolo che ricopre al comune, si evince la tipica arroganza che caratterizza la politica del sindaco Ferrandino. Un’arroganza che ha effetto solo su alcuni. Poteva avere effetto sull’assessore Ciro Ferrandino o su Luigi Telese ma poi, nella storia, Enzo ha dimostrato quello che vale: poco. Ma qual è il vero errore di questo “fabbisogno”? La convinzione che gli altri siano tutti scemi e che nessuno avesse avuto il coraggio di reagire alla trasformazione del comune di Ischia in un collocamento per mogli famose, per fratelli di dirigenti regionali e per sorelle di funzionari dopo aver visto la trasformazione di mediocri vigili urbani in “funzionari” comunali.

1 COMMENT

  1. Cioè state dicendo che la politica ischitana gira attorno alle mogli di alcuni sindaci??
    Quanto siamo caduti in basso…

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