La demolizione delle opere a protezione dell’Hotel Miramare e Castello, per le quali il Comune d’Ischia ha negato il condono, può attendere. Ed è stata la stessa difesa dell’Ente, affidata all’avv. Bruno Molinaro, a “giustificare” dinanzi al Tar l’accoglimento della sospensiva. La delicatezza e la complessità della materia del contendere hanno evidentemente consigliato una riflessione e un atteggiamento prudente nell’attesa della decisione sul merito. Anche alla luce del contenuto del ricorso proposto dalla Turistica Villa Miramare, dove gli avvocati Gianluca Maria Esposito e Angela Parente hanno evidenziato una serie di errori e contraddizioni in cui sarebbe caduto il Comune.
Al centro del contenzioso l’“area terrazza panoramica” e il “braccio a mare”. Il ricorso introduttivo chiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia «del provvedimento del Comune di Ischia del 30.4.2024, recante rigetto dell’istanza di condono ex lege 326/2003, del 10.12.2004 presentata da Turistica Villa Miramare s.p.a.; dell’ordinanza del Comune di Ischia n. 77 del 2.5.2024, recante: annullamento in autotutela della nota dell’8.5.2023, e ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 35 del DPR 380/2001 e art. 167 del d.lgs 42/2004, delle opere denominate “area terrazza panoramica” e “braccio a mare” oggetto della domanda di condono del 10.12.2004». Nonché della «nota della Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli del 26.3.2024; la nota del Comune di Ischia del 27.3.2024; la nota del 18.4.2024 recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria; il verbale di sopralluogo del 29.3.2024 e rapporto tecnico del 17.4.2024». Insistendo anche per la condanna del Comune al risarcimento del danno. Un aspetto, questo, che ha appunto consigliato prudenza…
Non essendo stata eseguita l’ordinanza di demolizione, a gennaio è stata accertata l’inottemperanza. E con i motivi aggiunti è stato richiesto anche l’annullamento «del verbale di accertamento di inadempienza dell’8.1.2025, redatto dalla Polizia Locale del Comune di Ischia, notificato in pari data, recante attestazione di inadempimento all’ordinanza n. 77/2024».
L’ORDINANZA DEL TAR
L’ordinanza della Sesta Sezione del Tar spiega chiaramente perché è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Evidenziando innanzitutto che «alla compiuta percezione e disamina dei profili, fattuali e giuridici, che connotano la controversia de qua agitur può addivenirsi in sede di trattazione del merito».
Quindi fa espressamente riferimento all’iniziativa del Comune resistente manifestata nell’udienza di discussione. L’Ente, «come, per vero, già dedotto nel corpo della memoria difensiva – ha rimarcato la ineseguibilità, “allo stato”, della demolizione; considerato che tale situazione – che al momento, ovvero “allo stato”, consente di preservare un equilibrato assetto di interessi inter partes, siccome peraltro cristallizzatosi nel lungo periodo di pendenza della domanda di condono de qua agitur – è nondimeno opportuno che perduri, senza arrecare vulnera alle sfere giuridiche delle parti, nelle more della celebrazione della udienza di trattazione, in tal guisa assicurando la possibilità in quella sede di procedere, re adhuc integra, allo scrutinio delle domande quivi veicolate con il gravame e l’atto recante motivi aggiunti».

Il collegio presieduto da Angela Fontana ha fissato per il 23 luglio l’udienza per la trattazione del merito. Questo ennesimo scontro tra il Comune d’Ischia e Santaroni resta dunque “congelato” fino a estate inoltrata.
IL RICORSO CHE “INCASTRA” IL COMUNE
Il ricorso, come detto, mette in luce tutti gli aspetti controversi del caso. Ricordando che l’“area terrazza panoramica” e il “braccio a mare” erano stati autorizzati sin dagli anni Sessanta a difesa dell’albergo dalle mareggiate. E dopo aver richiamato le concessioni di volta in volta rinnovate dalla Capitaneria, si evidenzia che l’istanza di condono respinta dopo oltre vent’anni dalla presentazione ha ad oggetto «opere di manutenzione straordinaria non valutabili in termini di superficie o di volume». E come sia stata presentata alla luce della «perdurante inerzia dell’Ente concedente, il quale, a fronte della riserva contenuta nella concessione n. 66/1988 non ha mai verificato ex post la esatta consistenza delle opere autorizzate e realizzate a difesa della costa sullo specchio acqueo concesso alla ricorrente».
La difesa di Santaroni rintuzza le tesi del Comune, i cui provvedimenti sarebbero basati sul «falso presupposto che le opere oggetto di condono, che per natura e tipologia non sono valutabili in termini di volumi e superfici, siano state realizzate sul demanio marittimo». Invece la concessione demaniale ha ad oggetto lo specchio d’acqua antistante la struttura alberghiera e «non vi è ricompreso alcun tratto di arenile».
Ancora, per sostenere che le argomentazioni dell’Ente sono «pretestuose e prive di fondamento fattuale», viene rimarcato un ulteriore errore, ovvero che sull’area concessa siano state realizzate «ulteriori opere abusive in prosecuzione a quelle oggetto di condono, che hanno trasformato, ampliato, completato e modificato irreversibilmente le stesse».
Specificando che l’istanza di condono «ha ad oggetto le opere di manutenzione del braccio a mare e della terrazza panoramica autorizzate sin dal 1964/1965 e realizzate sullo specchio acqueo oggetto di concessione demaniale rilasciata in favore della ricorrente. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non risultano, allo stato, realizzate opere diverse e/o ulteriori rispetto a quanto autorizzato dall’Ente Concessionario e dalla competente Soprintendenza».
L’attività istruttoria del Comune viene definita «simulata e, all’evidenza, erronea», evidenziando l’ulteriore circostanza che il ripristino della scogliera era stato autorizzato dallo stesso Comune nel 2019 e dalla Capitaneria nel 2020.
L’Ente si è contraddetto anche per aver consentito negli anni la realizzazione delle strutture temporanee in virtù delle SCIA depositate. E il ricorso richiama proprio la nota del 2023 poi annullata in autotutela, che concludeva «il “procedimento amministrativo volto alla verifica della legittimità delle banchine di cemento denominate “Area Terrazza Panoramica” e “braccio a mare” rappresentate nella tavola grafica dello stato dei luoghi delta SCIA del 30.03.2023, in quanto per tali opere oltre ad essere supportate dai titoli abilitativi su mensionati, sono anche interessate dalla domanda di condono edilizio del 10.12.2004, allo stato ancora non definita”».
Sarà il Tar a dover sciogliere tutti i “nodi” con la sentenza di merito.