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giovedì, Aprile 25, 2024

Procida. L’assessore Antonio Carannante chiede il rito abbreviato

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Paolo Mosè | A questo punto i difensori dell’esponente politico nonché avvocato Antonio Carannante di Procida, non possono che valutare di chiudere questa vicenda giudiziaria con la richiesta del rito abbreviato. Affinché il giudice dell’udienza preliminare Bardi entri nel merito ed emetta una sentenza di assoluzione o, se ravviserà circostanze diverse, la penale responsabilità dell’imputato. Una decisione che è allo stato percorribile, avendo gli avvocati Luigi Tuccillo e Francesco Benetello nelle mani l’ordinanza del tribunale del riesame che annullò la detenzione agli arresti domiciliari disposta dal gip su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Henry John Woodcock.

In quella fase delle indagini preliminari si prospettava la tentata estorsione in concorso con la propria assistita Giaquinto. Ipotesi modificata con la richiesta di rinvio a giudizio, come abbiamo scritto ieri, in quella di tentata concussione.
La storia è racchiusa in un rapporto per nulla idilliaco tra la Giaquinto e il denunciante, tale Costagliola, che è anche cugino di quest’ultima. Legata a diatribe di vicinato e nella realizzazione di alcuni interventi su un fabbricato. La violazione di legge sarebbe consistita nell’incontro che si era avuto tra l’avv. Carannante e il Costagliola. Nella denuncia di quest’ultimo si palesava un tentativo, una pretesa con tanto di minacce di una somma a ristoro del presunto danno arrecato. Un’indagine costellata, come avviene in tutte quelle coordinate da Woodcock, da una serie di intercettazioni telefoniche.

L’ORDINANZA DEL RIESAME
E’ proprio l’incontro nello studio legale l’elemento portante di tutta l’inchiesta, che viene demolito dal tribunale del riesame; che analizza i fatti, ricostruisce le dichiarazioni delle varie parti e ascolta soprattutto le intercettazioni telefoniche. Scrivono i giudici della “libertà: «Ritiene, dunque, il tribunale che quanto avvenuto nel corso degli incontri tra il Carannante e il Costagliola nel mese di dicembre del 2018 non può essere interpretato come ricostruito dal denunciante: non emerge in modo chiaro e univoco l’intento estorsivo del ricorrente che, invece, dopo aver ribadito la propria veste di avvocato e di essere portatore della volontà della cliente che è molto arrabbiata per il torto e il danno che ritiene essere prossima a subire, “tratta” con la controparte l’ammontare del danno che la cliente chiede che le venga liquidato.

L’avv. Carannante – nel corso del colloquio registrato – non minaccia il Costagliola intimandogli il pagamento della somma di denaro perché, diversamente, la signora Giaquinto, che era molto arrabbiata, avrebbe comunque agito a trecentosessanta gradi. Dalla trascrizione del colloquio emerge che il legale discute con il Costagliola dello stato d’animo della donna, precisa di non sapere neanche il perché di tanta rabbia e quali siano i motivi per i quali la cliente, come confidatogli, si fosse sentita “presa in giro”. Carannante non minaccia ritorsioni legali o denunce in caso di mancato accordo, ma si limita a spiegare che la cliente si è molto incattivita, nel senso che comincia a fare discorsi che non riguardano soltanto i lumi ingredienti ma non poco tutta la situazione. Manifesta a Salvatore Costagliola il suo timore per le possibili reazioni della stessa: “… l’impressione che ho di questa persona è di chi è fortemente indispettita e presa in giro, tutto quello che può fare farà, perché non ti so dire”. Come detto, spiega che la donna si è rivolta a lui perché si è sentita “presa in giro” ma che non era in grado di spiegare cosa fosse “scattato”; che lui aveva avuto il compito di informarlo della sua richiesta e che, oramai, non si lamentava solo delle luci ma “spazia a trecentosessanta gradi, non è più solo una questione di luci ingredienti, a trecentosessanta gradi”. Al Costagliola, è tutto chiaro ma manifesta assoluta tranquillità per tutte le opere che si accinge a realizzare perché il suo tecnico lo ha tranquillizzato. Nessun timore nutre per quanto riferitogli dal legale e, anzi, è pronto a rispondere ad eventuali azioni della donna: “Io chiaramente ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”».

COMPORTAMENTO INECCEPIBILE
I giudici della “libertà” sono stati abbastanza chiari ed hanno precisato che l’indagato ha avuto un comportamento ineccepibile, nella sua qualità di legale e riferendo solo quali erano le richieste della sua assistita, senza esprimere frasi capziose o larvatamente intimidatorie. E anche sulla risposta del denunciante il tribunale fa un’ennesima valutazione: «A fronte delle risposte del Costagliola l’avv. Carannante si limita a rispondere che avrebbe riferito alla cliente che lui era tranquillo, che non sapeva ancora se avrebbe fatto i lumi ingredienti, “che in ogni caso li avrebbe fatti secondo quanto previsto dalla legge”».

Questo per i giudici non è il classico comportamento di chi vuole intimidire, lanciare un messaggio ben preciso all’interlocutore e nell’ordinanza del riesame si fa un riferimento esplicito, precisando anche che il comportamento dell’imputato sarebbe stato molto diverso: «Il collegio rileva che se il legale avesse voluto minacciare il Costagliola, si sarebbe comportato diversamente e, ignaro della circostanza che il colloquio era registrato, a fronte dell’atteggiamento dell’imprenditore, sarebbe stato chiaro in ordine al contenuto della minaccia: pagare o essere denunciato. E, invece, di ciò non vi è traccia».
Quest’ultima osservazione basta e avanza per ritenere senza alcun dubbio che Antonio Carannante è del tutto estraneo e non ha commesso alcun reato di quelli contestati.
E osserva ancora: «L’impressione avuta dal Costagliola a seguito dell’incontro del 3 dicembre 2018 (allorquando l’avvocato quantifica in 20.000 euro la pretesa della Giaquinto), che decide di incontrare nuovamente il Carannante per registrarlo, appare non supportata da alcun inequivoco comportamento estorsivo da parte del legale».

GLI INCONTRI NELLO STUDIO LEGALE
Più che un’ordinanza appare una sentenza già scritta, che pesa come un macigno su questa inchiesta e su cui la procura della Repubblica non ha fatto alcuna riflessione. Continuando imperterrita a richiedere il rinvio a giudizio, ma questa volta per tentata concussione. La risposta che si accingono a dare gli avvocati Tuccillo e Benetello è di procedere senza alcun indugio a risolvere in tempi brevissimi questa ennesima vicenda procidana. Mettendo di fronte il giudice della sentenza a questi passaggi che sono inequivocabili e abbastanza chiari; che difficilmente possono essere modificati nella sostanza, in quanto il rapporto che ha scatenato l’accusa grave sono proprio quegli incontri con il Costagliola nello studio legale. Non hanno alcuna valenza, tra l’altro, le vicende politiche e amministrative procidane, allorquando il Carannante ricopriva l’incarico di assessore e predisponeva dei controlli su alcuni manufatti realizzati senza il rispetto delle norme urbanistiche e paesistiche. Ma nei confronti, secondo l’accusa, di soggetti non vicini alla sua fede politica o a rapporti elettorali. E sul punto vi è un altro passaggio altrettanto importante: «Peraltro – scrive il riesame – non sono le sue richieste a spingere i vigili urbani ad effettuare i controlli atteso che addirittura, Intartaglia riferisce che non le aveva neanche presi in considerazione non ritenendole una priorità».

E si va al nocciolo della questione, per chiarire questa ennesima vicenda: «Orbene, quanto confidato dal Carannante, nel momento dello sconforto per il sequestro subito, a distanza di un anno dai fatti denunciati, non sembra essere frutto della condotta minacciosa e, dunque, estorsiva dell’indagato. Invero, premesso che, come già detto, non si rinvengono nelle parole del Carannante, peraltro registrate in occasione del secondo incontro, atti univocamente diretti a porre in essere la condotta estorsiva contestata; deve prendersi atto che nel febbraio 2019 e, dunque, meno di due mesi dopo gli incontri di dicembre 2018, i rapporti tra l’avv. Carannante e la Giaquinto sono mutati. Le attività tecniche documentano che la donna è assolutamente insoddisfatta del proprio legale che, a suo dire, si sarebbe “venduto” al nemico e, cioè, al Costagliola, non avendo fatto nulla per agevolarla e, addirittura avendo avvisato l’imprenditore che lei era in procinto di presentare una denuncia ai Carabinieri».

E’ sempre ritornando su questo famoso incontro nello studio legale che il tribunale ritorna per una ulteriore precisazione: «Nella conversazione registrata il Carannante non minaccia in alcun modo il Costagliola, limitandosi a spiegare il proprio ruolo nella vicenda (Io faccio l’avvocato), e di essere latore delle richieste della cliente che è “molto arrabbiata” e alla quale riferirà quanto detto dal Costagliola in ordine alla probabilità che non realizzerà le luci e che, comunque, in caso contrario, tutto sarebbe stato effettuato nel rispetto della legge».

LE DICHIARAZIONI DEL VIGILE
E in questa indagine emerge anche la figura di un vigile urbano che ha sottoscritto delle dichiarazioni dinanzi alla polizia giudiziaria con una sorta di conferma dinanzi al magistrato inquirente: «Alcune considerazioni si impongono con riguardo alle dichiarazioni rese dal vigile Intartaglia, pur soprassedendo in questa sede all’esistenza di contraddizioni nel suo racconto compiutamente evidenziate dal difensore dell’indagato nella memoria scritta.

E’ certo che l’assessore Carannante si era recato negli uffici dei vigili urbani – l’accesso ai quali gli era evidentemente reso più agevole per il ruolo di assessore rivestito all’epoca dei fatti. E’ altresì certo che il ricorrente si sia informato di eventuali controlli nei cantieri del Costagliola. In tali sensi si esprimono sia il denunciante che il comandante dei vigili urbani che ha evidenziato come il Carannante fosse un assessore molto presente e che non esitava a segnalare cantieri e lavori in corso sull’isola proprio al fine di farne accertare la regolarità. Ebbene, il vigile Intartaglia dichiara che il Carannante gli avrebbe sollecitato i controlli sul cantiere quasi a voler fare intendere che gli avesse intimato l’intervento. Addirittura il vigile Intartaglia richiamato anche dal comandante per chiarimenti in merito ai mancati controlli sul cantiere “sospetto” del Costagliola, si giustifica affermando che non si tratta di una priorità».
Molto probabilmente tra l’assessore e il vigile non correva buon sangue?

E conclude il riesame: «Effettivamente Carannante assicura al Retaggio di aver segnalato il cantiere all’Ufficio tecnico e che il ritardo nell’intervento dipende dalla carenza di personale: è chiaro che l’indagato si è interessato della vicenda segnalatagli e che si è informato dell’esistenza o meno di titoli abilitativi; tuttavia dalle conversazioni non emerge alcuna illecita trattativa né vi sono denunce per minacce/estorsioni da parte del vicino del cliente. In conclusione, allo stato, gli esiti investigativi non consentono di ritenere che sussista la gravità indiziaria del delitto tentato in contestazione e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata».

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