Il Comune d’Ischia si costituisce parte civile nel processo per il parcheggio alla Siena per ottenere da Generoso Santaroni, in caso di accertamento della responsabilità penale, il risarcimento quantificato in un milione di euro, «salva la somma meglio vista in sede di valutazione finale del “quantum debeatur”». L’atto di costituzione redatto dall’avv. Bruno Molinaro per conto di Enzo Ferrandino, in qualità di sindaco dell’Ente, individuato quale persona offesa, è rivolto appunto nei confronti del solo imputato Santaroni, identificato nel decreto di citazione a giudizio quale «legale rappresentante della incorporata “San Nicola” S.p.a. (società proprietaria del fondo oggetto dell’intervento in data antecedente al 28 dicembre 2010), nonché amministratore della incorporante “La Turistica Villa Miramare” S.p.a. (società proprietaria del fondo medesimo a partire dal 28 dicembre 2010)».
Nel processo, come è noto, sono imputati anche il progettista Giuseppe Mattera e i tre tecnici comunali Gaetano Grasso, Silvano Arcamone e Francesco Fermo. A sostegno della costituzione innanzitutto si rileva che «La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, sussiste, senz’ombra di dubbio, la legittimazione del Comune a costituirsi, nel processo, quale parte civile, in quanto titolare dell’interesse di natura pubblicistica leso dalla condotta criminosa, ed anche in ragione del diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e all’inviolabilità della propria posizione funzionale, nonché del diritto alla realizzazione e alla conservazione di un ordinato sviluppo di un predeterminato assetto urbanistico, beni compromessi dagli illeciti edilizi». Come ribadito dalla Corte di Cassazione.
Pertanto «La richiamata personalizzazione fa sì che, nella specie, il Comune di Ischia possa dirsi certamente fornito di interesse giuridicamente rilevante e significativo ex art. 74 c.p.p., anche in conseguenza del grave pregiudizio arrecato alla collettività e della derivata frustrazione del libero esercizio della propria posizione funzionale, così come del vulnus alla realizzazione del programmato sviluppo urbanistico».
LA SOSPENSIONE DEI LAVORI
Per la difesa del Comune la condotta posta in essere da Generoso Santaroni «ha sicuramente integrato le contestate violazioni di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo».
Per dimostrarlo, l’atto di costituzione ripercorre la cronistoria: «Risulta, infatti, documentalmente dimostrato che, in data 26 novembre 2010, il Comune di Ischia ebbe a rilasciare in favore della società “Turistica Villa Miramare S.p.A.” il permesso di costruire n. 38, poi scaduto per mancato inizio dei lavori nei termini, per la realizzazione di una sala polivalente/auditorium e di un parcheggio interrato in località “Siena”, con accesso da via del Seminario e da via Pontano: opere aventi, nelle intenzioni della committente, “duplice funzione sia per le esigenze del complesso alberghiero – di proprietà della richiedente – assolutamente carente di parcheggi, sia per le esigenze del Centro Storico in sostituzione della funzione svolta dal parcheggio a raso oggi esistente”».
Sta di fatto che negli anni successivi la società “Turistica Villa Miramare S.p.A.” presentò al Comune varie SCIA (2014, 2015, 2020 e 2021) e una DIA (2016) «per opere di consistente impatto (al di là della definizione attribuita ai singoli interventi) da eseguire in variante al permesso di costruire rilasciato».
E si arriva al 2022, quando l’allora tecnico comunale, dopo un accertamento e nelle more di più approfondite indagini ordinò: «La sospensione parziale dei lavori limitatamente a quelli previsti sulla copertura dell’intero corpo di fabbrica, ad eccezione della realizzazione della sola impermeabilizzazione e protezione della stessa con strato di calcestruzzo fine; la riproposizione della pianta copertura di tutte le opere con le quote effettive dei luoghi, rappresentando lo stato attuale dell’opera, completo della progettazione delle opere emergenti da realizzare, rispetto alla quota di ingresso dalla strada comunale via Pontano, da sottoporre all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio per il successivo parere vincolante della Soprintendenza per una valutazione definitiva». Sospensione poi intimata anche dalla Soprintendenza e che diede origine al primo contenzioso innanzi al Tar.
L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E IL SEQUESTRO DEL GIP
E’ il 2023 l’anno in cui scoppia il caso del procedimento penale e viene adottata dal nuovo responsabile del Servizio 5 del Comune l’ordinanza di demolizione n. 31 del 7 marzo avendo accertato «una serie di opere in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto all’originario permesso di costruire e alle SCIA e DIA presentate». Intimando «la demolizione e la rimessione in pristino di tutte le opere in sito, come descritte, costituenti variazioni essenziali rispetto al P.d.C. n. 38/2010 ed all’Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2010, comprese quelle, comportanti rilevante alterazione dello stato dei luoghi, ricomprese nella SCIA prot. 15419/2014, nella DIA prot. n. 29448/2016, nella SCIA prot. n. 17874 del 14.05.2020 e nella SCIA prot. n. 2664/2021, titoli questi ultimi inefficaci in quanto non corredati da autorizzazione paesaggistica…».
Sempre a marzo di quell’anno il procuratore della Repubblica chiese ed ottenne dal gip il sequestro preventivo delle opere, in relazione al quale non venne proposta istanza di riesame. L’istanza di revoca presentata solo diverso tempo dopo venne rigettata dal gip e il provvedimento confermato dal tribunale del riesame, mentre il ricorso in Cassazione venne dichiarato inammissibile.
L’ORDINANZA DEL RIESAME
Una ricostruzione dei fatti per avvalorare il danno ricevuto dal Comune. Infatti, ricorda la difesa dell’Ente, anche nella ordinanza del Tribunale del Riesame è stata espressamente richiamata la relazione del 6 marzo 2023 del responsabile del Servizio 5 posta a base della ingiunzione a demolire. E si riporta quanto scrive il Riesame: «Nello specifico sono state evidenziate plurime difformità, in linea con quanto già ritenuto in sede di accertamento tecnico del 6.3.2023; ed invero, dalla relazione a firma del consulente del Pm emerge, in difformità al P.d.C. n. 38/2010 ed alla autorizzazione paesaggistica, una traslazione delle opere di cm 29 circa rispetto alla quota di progetto l’innalzamento dell’estradosso di copertura di volume lungo l’intero asse parallelo ai portici con quote oscillanti dai +20 ai +29…” maggiore della incongruenza tollerata del 2% del singolo elemento misurato».
Ancora: «Ulteriori difformità sono state riscontrate in merito alla realizzazione di solaio in c.a di copertura (quota piazzale) per mq. 75,12 circa con incremento della superficie calpestabile del piazzale, ben visibile dagli spazi pubblici ed impattante sull’aspetto esteriore dei luoghi, in assenza di autorizzazione paesaggistica. Risulta altresì riscontrata l’abusiva realizzazione di un manufatto, allo stato rustico, con struttura portante in c.a. avente superficie di mq. 48,89 ed altezza mt 2.79 chiaramente percepibile da via Pontano, poiché parzialmente fuori terra rispetto alla quota di progetto approvato e realizzato in violazione delle norme edilizie e paesaggistiche, in quanto volume emergente non riportato nel P.d.C e non oggetto di autorizzazione paesaggistica».
Il Riesame evidenziava le ulteriori difformità: «Sul punto, nella relazione a firma d consulente Arch. Lombardi, viene precisato che, diversamente da quanto dedotto dal consulente della difesa, l’opera come descritta non risulta ritualmente riportata nelle successive SCIA che in ogni caso non avrebbero potuto contemplare la predetta realizzazione, per la natura della variazione».
VOLUMI NON ASSENTITI
Concludendo: «In definitiva, il consulente del PM, all’esito di verifiche effettuate in sede di sopralluogo e di riscontro dello stato dei luoghi rispetto ai titoli autorizzativi, ha evidenziato la realizzazione di volumi non assentiti, con innalzamento ed avanzamento del corpo di parcheggio in corso di esecuzione che rendono la variazione essenziale, in assenza dell’acquisizione delle prescritte autorizzazioni (paesaggistiche, idrogeologiche, ambientali), e l’opera “seminterrata” e non “interrata” rispetto al progetto, con conseguente superamento del limite di mt 30 dalla linea demaniale. Infine, stante il dichiarato carattere accessorio alla struttura alberghiera, è stato evidenziato il carattere abusivo di alcune opere relative al complesso principale».
L’ordinanza rintuzzava le tesi del consulente di parte di Santaroni: «Rispetto alle plurime difformità evidenziate, le deduzioni difensive espresse nei motivi di impugnazione appaiono allo stato superate da quanto accertato dal consulente arch. Lombardi, e non inducono ad una diversa valutazione degli elementi allo stato acquisiti che fondano il fumus dei reati contestati; ciò è reso ancor più evidente da quanto riportato nella stessa consulenza tecnica di parte (Ing. Rispoli) in cui si dà atto, ad esempio, che le contestazioni sono state operate, in sede di accertamento e successivo sequestro, confrontando esclusivamente le opere con il P.d.C. senza tener conto delle successive SCIA, invece valutare dal consulente nominato dal PM».
LA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
Il primo reato contestato a Santaroni (e a tutti gli altri imputati) è la lottizzazione abusiva. Sul punto scrive l’avv. Molinaro: «Non vi è dubbio allora che il complesso degli abusi realizzati ed analiticamente indicati nel decreto di citazione a giudizio, consistenti in una mastodontica struttura semi-interrata, con ampliamenti volumetrici, cambi di sagoma, maggiore altezza, traslazioni, diversa sistemazione delle aree esterne (ancora da ultimare, con cantiere in corso), da adibire a parcheggio, sala polifunzionale e relativi spazi pertinenziali esterni, denominata “La Siena”, abbiano irrimediabilmente pregiudicato l’assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.
Palese, in tal caso, è anche l’usurpazione della riserva di programmazione territoriale spettante al Comune, come pure contestato dal Procuratore della Repubblica, che ha ritenuto la sussistenza anche del reato di lottizzazione abusiva materiale a scopo edificatorio, con conseguente utilizzazione del suolo non compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti».
Infatti «L’opera nel suo complesso, realizzata mediante una illegittima trasformazione del suolo medesimo ab origine agricolo (vigneto) ed in assenza della qualità di “opera pubblica”, in area sottoposta a vincolo paesaggistico con protezione integrale, ha determinato un’utilizzazione del suolo incompatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con attività edilizia finalizzata alla realizzazione di un complesso privato, costituito da un imponente parcheggio, una sala polifunzionale e numerosi spazi pertinenziali scoperti, con conseguente stravolgimento dell’assetto del territorio, aumento esponenziale del carico urbanistico, trattandosi di parcheggio destinato ad ospitare numerosissimi posti auto e di ambienti volti ad ospitare altrettanti avventori, e vulnus alla tutela ambientale e paesaggistica (trattandosi tra l’altro di volumi non interrati, in quanto visibili dall’intorno e dalla Via Pontano, nelle immediate vicinanze del Castello Aragonese di Ischia), determinando una trasformazione dell’originario fondo agricolo, trasmutato in area edificata, in spregio di quanto prescritto sull’area dal legislatore urbanistico, allo scopo di profitto privato».
Si richiama ancora la Suprema Corte di Cassazione, che ha chiarito: «Il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte anche materiali, quali una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti od adottati, e tale da poter determinare l’insediamento di abitanti o lo svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre od integrare le opere di urbanizzazione».
Come ultimo “affondo”, l’atto di costituzione ritiene che si ravvisino anche gli altri reati contestati a Santaroni per violazione urbanistica, paesaggistica e del Codice della Navigazione.