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giovedì, Aprile 18, 2024

Presentato il ricorso che prova ad impallinare la commissione paesaggio e inguaia i terremotati

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Blocco alle pratiche. Sotto accusa le modalità di selezione della commissione. Arnaldo & Co mettono una seria ipoteca sulla ricostruzione privata. Un danno a tutti i terremotati

Ida Trofa | Il terremoto si sa, è un affare ghiotto per molti e i politici locali ci vanno a nozze. Da due anni e mezzo ne abbiamo la pancia piena di certi personaggi in cerca di un posto al sole, di potere, di incarichi ad hoc e del fare “carriera”. Tra gli istituti più ambiti c’è senza dubbio la commissione edilizia. Una commissione finita nel mirino sin da subito, da quando maggioranza e opposizione, per settimane, non sono riuscite a trovare la quadra sui nomi e alla fine, con un voto al fotofinish sulle scadenze, la maggioranza Castagna si è pappata tutto, cambiando persino i metodi e gli scrutini di voto. Un metodo esecrabile, ma in politica si sa ogni fine giustifica i mezzi. Cosa fatta capo ha! Ormai la commissione c’è. Così come i decreti di investitura e nomina. Eppure c’è chi non ci sta politicamente e con un’operazione piuttosto di facciata che altro tenta di impallinarla con un ricorso al TAR e chi in qualità di professionista escluso si rivolge al tribunale amministrativo regionale per non essere stato inserito nel novero dei nominati.

Due ricorsi che in realtà, letti bene, appaiono evidentemente correlati. Per i delatori dell’operato di Castagna si è difronte al vulnus del principio di massima partecipazione di tutte le forze presenti in consiglio alla vita politica, degradando la funzione della minoranza consiliare ad una partecipazione meramente formale in seno al Consiglio.

40 pagine che sanno di politica ed affari e inguaiano i terremotati
Due ricorsi al TAR Campania in 3 giorni. 40 pagine complessive che provano a bloccare la commissione edilizia di Casamicciola Terme ed inguaiano, se già non lo fossero abbastanza, i terremotati. A presentare ricorso sono stati l’ing. Massimo Pollice da una parte e i consiglieri Arnaldo Ferrandino, Loredana Cimmino e Ignazio Barbieri. I consiglieri oppositori si difendono parlando di una necessità di parte politica, mentre l’altro ricorrente, l’Ingegnere Massimo Pollice, rivolgendosi all’Avvocato Nicola Ucciero, tenta di salvaguardare la sua figura professionale di concorrente escluso. Le relazioni tra i ricorsi sono palesi. L’uno richiama l’altro e senza Pollice (ricorso depositato il 6 dicembre) non ci sarebbe stato il ricorso di “Rispetto per Casamicciola“ (ricorso presentato il 9 dicembre). 2mila euro circa lo scomodo per opporsi in un procedimento in cui è evidente che dietro il pretesto del ruolo politico, si palesa l’alto interesse sulla faccenda edilizia/ condoni/ terremoti si sono affidati alle cure legali dell’avvocato Stefania Linguella. Un modo come un altro per mettersi in mostra atteso che esiste una fondata giurisprudenza in tal senso che di fatto rende pretestuoso l’intervento. Esiste, infatti, una sentenza della corte di Cassazione per cui i Consiglieri non possono presentare un provvedimento contro un organo di cui fanno parte. E’ questo il caso casamicciolese. Insomma la sintesi è chiara. Ed è cosi che la commissione sul Municipio che scotta continua a restare un caso politico. Un caso di cui se il TAR dovesse dare ragione ai ricorrenti restituirebbero un onoro schiaffone al sindaco Giovan battista Castagna ed i suoi persuasi di poter fare il bello ed il cattivo tempo senza accordi di sorta o compromessi con le minoranze. Sarebbe bastato a GiBi concedere un nome in commissione? Probabilmente si. Leggiamo insieme l’humus dei ricorsi fotocopia .

Pollice attacca i colleghi nominati ed il comune
L’Avv. Nicola Ucciero di Villa Literno si rivolge al TAR nell’interesse dell’Ing. Massimo Pollice contro il Comune contro i 5 tecnici investiti del ruolo di membri della commissione.

Il fatto per Pollice è l’aver partecipato risultando escluso
Con Avviso Pubblico il Responsabile dell’Edilizia Privata invitava tutti i soggetti interessati a manifestare la propria disponibilità alla nomina di componente della commissione Locale per il Paesaggio. Il ricorrente Ing. Massimo Pollice aderiva all’invito. Successivamente, il Comune, a seguito di discussione e votazione, adottava la Deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale, a seguito di votazione con le modalità individuate nel novellato art. 27 del R.U.E.C.–adottato nel mese di giugno 2019– veniva disposta la Nomina dei 5 Membri esperti della Commissione Locale per il Paesaggio per il triennio dal 01/08/2019 al 31/07/2022. Tra i soggetti individuati dall’Ente non figurava Pollice, il quale non aveva accesso alla Commissione Locale per il Paesaggio per nessuna delle categorie declinate. Tuttavia, dall’esame della suddetta deliberazione, il ricorrente si avvedeva come il Consiglio Comunale avesse provveduto alla individuazione dei componenti la Commissione in violazione della Normativa Regionale di riferimento, nonché delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico indetto per la selezione delle candidature.

Votazione “bulgara”
Invero, ogni Consigliere Comunale, nell’ambito della suddetta selezione, aveva illegittimamente provveduto alla votazione mediante espressione di n. 5 diversi nominativi in n. 5 diverse votazioni, queste ultime suddivise per materia, anziché mediante l’espressione di un unico nominativo in una sola votazione. In tal modo, i componenti della Commissione avevano ottenuto tutti lo stesso numero di preferenze (9 voti), e risultavano così essere espressione esclusiva della maggioranza consiliare. Successivamente, avuto accesso ai verbali della seduta consiliare, il ricorrente si avvedeva di un acceso dibattito, sorto all’interno dell’Organo consiliare, in ordine alle corrette modalità di voto da utilizzare per la nomina dei componenti della Commissione e, altresì, sulla legittima interpretazione, rispetto alla normativa regionale, delle modalità di voto.

Lo ha detto Carmine Testa
Sul punto, in particolare, il Segretario Carmine Testa esprimeva il proprio parere negativo ad una votazione plurima e all’espressione di più nominativi 5 da parte dei singoli Consiglieri per l’individuazione dei componenti della Commissione, rilevando altresì che le disposizioni del R.U.E.C., nell’ottica del rispetto della gerarchia delle fonti, avrebbero dovuto interpretarsi consentendo l’espressione di un solo nominativo per ogni Consigliere in una sola votazione: pena, l’implicita, illegittimità della medesima norma regolamentare. Il ricorrente, avendo partecipato all’avviso pubblico, ha interesse a far valere l’illegittimità della procedura seguita “poiché tale da determinare la caducazione dell’intera deliberazione e la rinnovazione delle operazioni di voto in conformità alle modalità indicate dal Legislatore Regionale e, dunque, conformemente all’avviso pubblico“. Pertanto, con il presente ricorso si contesta espressamente la legittimità del modus operandi del Comune di Casamicciola.

Violata la regola del “regola del voto limitato”
Secondo l’avvocato Ucciero, il Comune di Casamicciola è addivenuto alla nomina dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio in maniera del tutto illegittima, ovvero senza rispettare le modalità prescritte dalla Legge Regionale Campania n. 10/1982 poste a tutela ed a salvaguardia delle minoranze consiliari e, altresì, degli aspiranti Commissari e, dunque, del principio della massima partecipazione. L’allegato alla Legge Regionale Campania n. 10/1982, rubricato Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni. Il “meccanismo elettorale” previsto dalla norma regionale, che in questa sede assume la natura di parametro violato, viene definito “regola del voto limitato” che consente ad ogni Consigliere Comunale di esprimere una sola preferenza, nell’ambito di un’unica votazione, tra tutti i candidati ammessi a partecipare alla selezione. Tale meccanismo è stato previsto affinché la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio avvenga con modalità tali da garantire l’espressione del pluralismo politico in seno all’organo consiliare dei Comuni, evitando dunque che tali soggetti possano essere espressione di una sola forza e/o alleanza maggioritaria violando, in tal modo, il principio del favor partecipationis.
L’espressione di un solo nominativo di preferenza, da parte di ogni singolo Consigliere Comunale, è dunque finalizzata ad evitare la creazione di un “monopolio” maggioritario in seno alla Commissione per il Paesaggio e paralizzare ogni possibile strumentalizzazione politica delle funzioni da essa svolte nella delicata materia dei beni ambientali e paesaggistici. Tali garanzie sono state del tutto vanificate, poiché sia il R.U.E.C del Comune si pongono in palese contrasto con la normativa regionale, che ha imposto rigide modalità di voto non derogabili dall’Ente Locale. Il legale di parte evidenzia come la violazione delle prescrizioni e delle garanzie, stabilite dalle disposizioni regionali, si concretizzi, innanzitutto, attraverso le previsioni contenute nel R.U.E.C. vigente, attraverso le disposizioni di cui all’art. 27 del suddetto regolamento (così come interpretato dalla maggioranza consiliare). Il R.U.E.C. del Comune viene ritenuto un atto di normazione secondaria che ha manifestato la sua efficacia lesiva solo al momento dell’adozione della deliberazione che nomina la Commissione casamicciolese ed all’atto della sua interpretazione ad opera della maggioranza consiliare (difformemente al parere espresso dal Segretario Comunale).

Ictu Oculi
Sulla base del Regolamento Urbanistico comunale stabilisce per la nomina della commissione il Comune di Casamicciola, dunque, oltre a violare apertamente la normativa di riferimento, ha completamente snaturato e delegittimato il meccanismo previsto dal Legislatore Regionale, aderendo così al meccanismo del “voto separato” e riconducendo la nomina dei componenti della suddetta Commissione all’appannaggio esclusivo e assoluto della forza politica di maggioranza espressa in seno al Consiglio. Invero, l’adesione al meccanismo del voto separato – per sua natura contrapposto al voto limitato – determina la definitiva sterilizzazione di ogni altra forza politica presente in Consiglio Comunale, assolutamente incapaci di superare le avverse determinazioni della maggioranza e le preferenze da questa espresse.

La maggioranza piglia tutto
Ogni Consigliere Comunale ha illegittimamente manifestato la propria preferenza per n. 5 diversi candidati attraverso ben n. 5 diverse votazioni suddivise per materia e dunque in violazione della normativa regionale che prevede, di tutto contro, la modalità del voto limitato in cui“ogni Consigliere può esprimere un solo 13 nominativo”per l’elezione dei componenti esperti della Commissione Locale per il Paesaggio. In tal modo, tutti i componenti della Commissione per il Paesaggio sono stati selezionati ottenendo lo stesso numero di preferenze (9 voti), esattamente corrispondente al numero dei Consiglieri votanti, in quella occasione, nel civico consesso ed appartenenti alla maggioranza consiliare. Il Comune ha violato e falsamento applicato la normativa regionale di riferimento attraverso un meccanismo riconducibile al c.d.“voto separato” e riconducendo la nomina dei componenti della suddetta Commissione all’appannaggio esclusivo e assoluto della forza politica di maggioranza espressa in seno al Consiglio. Invero, l’adesione al meccanismo del voto separato – per sua natura contrapposto al voto limitato – determina la definitiva sterilizzazione di ogni altra forza politica presente in Consiglio Comunale, con evidenti riflessi sul principio del c.d. favor partecipationis, assolutamente incapaci di superare le avverse determinazioni della maggioranza e le preferenze da questa espresse.

L’ingegnere escluso evidenzia il non voto della minoranza
Dalla Delibera di consiglio n. 36/2019, oggetto di impugnazione, si evince come n. 4 Consiglieri (di minoranza) – segnatamente i Sigg. Mennella, Cimmino, Ferrandino, Barbieri– non abbiano provveduto alla votazione. Invero, anche se questi avessero espresso il loro voto contrariamente alle scelte della maggioranza, utilizzando il meccanismo del voto separato sarebbero riusciti ad ottenere un massimo di 4 preferenze individuali per ognuna delle cinque materie, inidonee a contrastare il decisum maggioritario (pari a 9 preferenze per ognuna delle cinque materie) e ad ottenere la nomina di almeno un Commissario.
Il voto limitato, invece, avrebbe adeguatamente garantito il pluralismo delle forze politiche, la tutela delle minoranze e la concreta diminuzione del pericolo di ingerenza politica nei lavori della Commissione, nonché il principio del favor partecipationis.

Stop alla commissione e a tutte le pratiche approvate!
Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, occorre rilevare che la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Casamicciola è stata individuata mediante un meccanismo illegittimo. Pertanto, l’accoglimento del presente ricorso determinerà la caducazione della Commissione stessa e dei provvedimenti da essa dottati medio tempore, con conseguente blocco delle funzioni Comunali in materia Paesaggistica ed Ambientale, nonché in pregiudizio dei principi di efficacia ed efficienza cui deve essere improntata l’azione amministrativa, della necessaria tutela dell’ambiente e del paesaggio e dell’affidamento del cittadino in ordine alla legittimità dei provvedimenti rilasciati dall’Amministrazione. Inoltre, le modalità di elezione della Commissione determinano, altresì, un danno immanente, corrispondente al vulnus subito dall’unitarietà del corpo elettorale in favore della sola forza politica di maggioranza.

Ferrandino, Cimmino Barbieri ricorrono al Tar
L’Avv. Stefania Linguella di Torre del Greco Via ricorre al TAR nell’interesse dei sigg.ri Loredana Cimmino,Sig. Arnaldo Ferrandino, Ignazio Barbieri contro il Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco e contro il Sig. Arcamone Francesco, il Sig. Manzi Federico, il Sig. Calise Giovanni, il Sig. Davide Brescia, il sig. Lombardi Luigi.

Fatto. Per Arnaldo & Co. fa fede Pollice
Con apposito ricorso l’Ing. Massimo Pollice manifestava di aver partecipato alla procedura per la selezione dei componenti della commissione Locale per il Paesaggio nella quale, tuttavia, egli veniva escluso. Pertanto, impugnava gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, muoveva specifiche censure di illegittimità avverso il novellato Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, e segnatamente avverso l’art. 27 del Regolamento disciplinante le modalità di selezione dei membri esperti in seno alla Commissione del Paesaggio, nonché avverso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08.10.2019 con la quale veniva disposta la Nomina dei 5 Membri esperti della Commissione Locale per il Paesaggio per il triennio dal 01/08/2019 al 31/07/2022.
“Gli odierni interventori, consiglieri di minoranza in seno al Civico Consesso del Comune di Casamicciola- scrive il trio del’opposizione- hanno patito un vulnus delle proprie attribuzioni, in quanto le modalità prescelte per la votazione hanno comportato la totale sterilizzazione della minoranza consiliare, assolutamente incapace di individuare almeno un esperto da destinare alla Commissione e dunque relegata ad una partecipazione meramente formale nella decisione. Pertanto, essi hanno interesse a far valere, eventualmente anche in via autonoma, l’illegittimità della procedura seguita dal Comune di Casamicciola per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, in uno agli atti presupposti, poiché tale da determinare la caducazione dell’intera deliberazione e la rinnovazione delle operazioni di voto in conformità alle modalità indicate dal Legislatore Regionale e, dunque, conformemente all’avviso pubblico. Pertanto, con il presente atto si contesta espressamente la legittimità del modus operandi del Comune di Casamicciola“. Cosi il ricorso presentato dall’avocato di Cimmino, Ferrandino e Barbieri, l’avvocato Stefania Linguella è uguale in tutto e per tutto, fatte qualche passaggio d’eccezione a quanto segnalato dal legale Ucciero per l’Ingegnere Pollice.

L’Istanza cautelare di “Rispetto“ che inguaia soprattutto i terremotati e blocca le pratiche edilizi e non solo
Il fumus sussiste anche per il trittico di “Rispetto“ nelle modalità di voto che non lasciano spazio alla concorrenza della minoranza in base al RUEC che andrebbe in contrasto alla norma regionale. Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, viene anche nella fattispecie rilevato che la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Casamicciola è stata individuata mediante un meccanismo illegittimo. Pertanto, l’accoglimento del presente ricorso determinerà la caducazione della Commissione stessa e dei provvedimenti da essa dottati medio tempore, con conseguente blocco delle funzioni Comunali in materia Paesaggistica ed Ambientale, nonché in pregiudizio dei principi di efficacia ed efficienza cui deve essere improntata l’azione amministrativa, della necessaria tutela 20 dell’ambiente e del paesaggio e dell’affidamento del cittadino in ordine alla legittimità dei provvedimenti rilasciati dall’Amministrazione. Tutto per avere un nome da spendere in commissione. Contestate infatti soprattutto le modalità di elezione della Commissione che per quelli di Arnaldo “ determinano, altresì, un danno immanente, corrispondente al vulnus subito dall’unitarietà del corpo elettorale in favore della sola forza politica di maggioranza“. Né più e né meno di quanto contestato per conto del Pollice tre giorni prima nel “suo“ ricorso firmato Avv.Ucciero.Il potere logora chi non ce l’ha

1 COMMENT

  1. Non riesco a capire perché c è tanto interesse sia mediatico sia per diventare membro della commissione paesaggio comunale. Probabilmente, chi scrive, chi presenta ricorsi, e chi, già ne fa parte, dimentica o non è consapevole che il parere espresso dalla commissione paesaggio non è vincolante. Mi spiego, un cittadino inoltra pratica al comune competente, qualora detta pratica edilizia abbisogna del.rilascio di autorizzazione paesaggistica, l incartamento passa all esame della commissione che può esprimere parere favorevole oppure sfavorevole, l’iter per ultimare il giusto percorso della.pratica passa alla soprintendenza. Di conseguenza il parere espresso dalla commissione o è positivo o negativo, all ente preposto al rilascio del titolo (soprintendenza) non frega un emerito caz….!!!
    Orbene, in considerazione di quanto sovra esposto, mi chiedo se il far parte a tutti i costi alla commissione paesaggio è un modo per mettersi in mostra per i malati di protagonismo, oppure è un modo per catturare l interesse di poveri cittadini ignari dell iter burocratico a cui è soggetta una pratica edilizia, per atteggiarsi a membro della commissione, e far credere al cittadino di avere un corsia prerrenziale per facilitate il tutto (cosa impossibile).
    Comunque, ove regna l ignoranza, attecchiscono i parolai che vendono la luna nel pozzo.

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