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giovedì, Marzo 28, 2024

Porto di Forio, la difesa di Del Deo “Dateci il porto, lo meritiamo”

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GAETANO DI MEGLIO | Questo porto s’ha d’affidare! O almeno così vuole la maggioranza di Francesco Del Deo anche perché alternative possibili non ce ne sono. O si affida o si affida. E così, dopo lo schieramento in attacco di Nicola Monti, l’esecutivo foriano ha mandato nella mischia un altro calibro importante, un giovane e valente avvocato amministrativista che ha saputo indirizzare per la mia maestra Giampiero Lamonica, il responsabile del servizio del comune che si occupa di Demanio.
Dopo l’affondo di Vito Iacono delle settimane scorse, la Regione, nell’accordare la proroga a Marina del Raggio Verde srl fino al 31 gennaio 2016, ha chiesto alcuni chiarimenti.
«Nel prendere atto – scrive il dirigente Iasuozzo – della richiesta formulata, ed in considerazione anche dell’atto di diffida trasmesso dal Sig. Vito Iacono, capogruppo consiliare al Comune di Forio “Il Volo”, si richiede a codesto Ente la trasmissione di documentazione attestante: che la Società Marina del Raggio Verde s.r.l. sia completamente adempiente ai contenuti dell’offerta formulata ed alla procedura ad evidenza pubblica realizzata e conseguentemente in possesso di tutti i requisiti morali e professionali per la gestione delle attività oggetto di affidamento; che la procedura posta in essere conteneva già un’offerta ad un’eventuale e potenziale proroga dell’affidamento, in particolare che il Piano Economico Finanziario fosse proporzionale ed adeguato all’arco temporale oggetto dell’affidamento medesimo. Tanto si richiede al fine di verificare il rispetto del principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sottesi alla procedura di evidenza pubblica effettuata».
La risposta di Lamonica è lunga e articolata. Prima di leggerla, però, è giusto fare una precisazione che serve a chiarire al lettore le giuste posizioni.
Come leggeremo il comune di Forio è intestatario della concessione 45bis per la cui gestione ha creato una srl con un socio privato. Ora, il rapporto Comune-Privato è regolato dalla legge italiana per quanto riguarda il diritto societario e le numerose anomalie di questo rapporto non hanno nulla a che vedere con la concessione dell’articolo 45bis.
Ma vediamo come si difende il comune di Forio.
«Nel riscontrare la nota in oggetto, si rappresenta quanto segue.
A) Con riferimento alla prima richiesta rivolta dall’amministrazione regionale, si evidenzia che la società Marina del Raggio Verde s.r.l. risulta adempiente tanto con riferimento “ai contenuti dell’offerta formulata ed alla procedura ad evidenza pubblica realizzata” quanto alle determinazioni assunte dal socio di maggioranza Comune di Forio in seno all’Assemblea dei soci (cfr. l’ultimazione degli investimenti della l fase di intervento; certificazione dalla quale emerge la realizzazione in itinere della il fase di intervento conformemente al progetto definitivo di cui alla deliberazione di G.M. n. 72 del 26.03.2010 e s. v.i.) La società affidataria, peraltro, è in possesso di tutti i requisiti morali e professionali per la gestione delle attività oggetto di affidamento, non avendo la stessa, tra l’altro, instaurato alcun contenzioso giudiziale per pretese risarcitorie.
B) Con distinto ordine di argomentazione, l’amministrazione regionale ha richiesto la trasmissione di documentazione attestante che “la procedura posta in essere conteneva già un’offerta ad un eventuale e potenziale proroga dell’affidamento, in particolare che il Piano Economico Finanziario fosse proporzionale ed adeguato all’arco temporale oggetto dell’affidamento”.
La risposta a tale, ultimo, quesito impone una breve ricostruzione degli atti amministrativi e societari che hanno distinto la costituzione della società de qua.
Come anticipato nella nota prot. n. 35386 del 18.12.2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22 marzo 2010 il Comune di Forio individuava quale modulo gestionale funzionale alla realizzazione dei propri fini istituzionali e per “una ottima/e e più satisfattiva gestione delle aree destinate alla nautica da diporto” quello della società mista pubblico/privata con capitale pubblico maggioritario al sensi dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 e s.m.i. vigente ratione temporis.
Ebbene, attraverso tale modulo gestionale, l’amministrazione comunale ha inteso non solo soddisfare esigenze generali (sviluppo del tessuto economico ed occupazionale) ma anche rendere più flessibile la risposta Istituzionale alle esigenze connesse al bene demaniale attraverso un ruolo di regia in sede assembleare e forme di controllo e vigilanza affinché la gestione delle aree demaniali costituisse anche fonte di reddito.
Trattasì all’evidenza di un modulo gestionale strumentale e funzionale alla gestione dì un servizio pubblico di interesse generale e che rispondeva – e risponde – ad esigenze istituzionali dell’Ente ai sensi dell’art. 3 comma 27 e ss. della Legge 244/2007.
Con la medesima delibera di Consiglio Comunale, il Comune dì Forio dava mandato al Sindaco, dunque, di costituire una società con scadenza 31.12.2052 “per fa gestione della concessione demaniale per la realizzazione dell’attività di ormeggio natanti ed imbarcazioni e delle aree prospicienti” all’esito della procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE per la individuazione del socio operativo minoritario (49%).
(omissis)
Tale opzione politica, prima ancora che ermeneutica, fu resa possibile alla luce dell’orientamento giurisprudenziale cristallizzatosi a seguito della rimessione della questione alla Corte di Giustizia UE da parte del Giudice nazionale sul “se gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE ostino all’affidamento diretto di un setVizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavorl … ad una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente ai fini della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo il cui socio privato è scelto mediante procedura ad evidenza pubblica previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione relativamente al setVIzlo che deve essere erogato nonché delle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni da fornire”.
La Corte di Giustizia nell’esitare il quesito sottoposto le chiariva che “l’esecuzione del/avori collegati alla gestione esclusiva del servizio ……. presentano carattere accessorio rispetto all’oggetto principale della concessione di cui trattasi consistente nella fornitura di detto servizio { … r e che pertanto “gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostana all’affidamento diretto di un setVizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasl nella causa principale, a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, prevla verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al seiVizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni” (cfr. Corte di Giustizia, sez. 111, 15 ottobre 2009, C-196/08)
Giova evidenziare che tale orientamento risulta poi consolidatosi anche in successive pronunce rese dal Giudice Nazionale (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 02.03.2015, n. 992).
Tale circostanza risulta tanto più vera laddove si consideri che ai sensi dell’art. 1 comma 4 del disciplinare di gara sussiste 11 1’obbligo per la società mista di ricorrere, ai sensi dell’art. 32 del D.fgs. 163/2006, alle procedure di evidenza pubblica per ogni altro lavoro” che esulasse da quelli strumentali aWavvio ed alla prosecuzione della gestione.
Ciò posto, l’oggetto del bando di gara spedito In GUCE in data 28.04.2010 e del relativo disciplinare può essere serenamente conchiuso nella selezione di un soggetto privato esperto in materia di gestione di attività portuali interessato alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento ai sensi degli artt. 2438-2441 c.c. pari al 49% della società Marina del Raggio Verde s.r.l. la cui durata è stata fissata fino al31.12.2052 (cfr. art. 1 disciplinare di gara).
Detto in altri termini, le attività oggetto di affidamento- rectius, l compiti operativi cui era chiamato ad assolvere Il socio privato- risultano essere solo ed esclusivamente quelle gestorle delle aree demaniali, restando l lavori di cui alla l e Il fase di intervento (comunque oggetto della procedura) solo ed esclusivamente strumentali all’avvio (l fase) ed alla prosecuzione della gestione (Il fase).
Tanto si ricava agevolmente dall’art. 10 del disciplinare criteri di aggiudicazione il quale nell’individuare gli elementi ed i sub elementi dell’offerta tecnica non compendia tra gli stessi l lavori ad eseguirsi ma solo, esemplificativamente, la migliore soluzione gestionale del servizio diportistico, la valutazione del servizi aggiuntivi offerti e le migliori iniziative funzionali a promuovere il Porto di Forio nel circuito del grande yachting.
In sintesi, il socio operativo era chiamato, in sede di gara. ad esplicitare la soluzione gestionale verso cui orientare la società mista e perseguire, nel miglior modo possibile, l1interesse pubblico sotteso alla sua costituzione.
Ed è solo rispetto a tale soluzione gestionale che lo stesso è stato selezionato quale socio operativo della società Marina del Raggio Verde s.r.l. e per tutta la durata della stessa.
t evidente, ai fini che occupa, l’irrilevanza del Piano Economico Finanziario il quale:
a) non ha un rilievo pubblicistico nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse sotteso alla società di gestione delle aree demaniali;
b) cristallizzava solo ed esclusivamente la sostenibilità economica dell’intervento fino al 31.12.2012 (prima scadenza della concessione demaniale);
c) non perimetrava – in termini di spazio, di tempo e di efficacia – la validità della procedura ad evidenza pubblica indetta per rendere operativa la società di gestione della concessione demaniale per tutta la durata della stessa e fino al suo scioglimento (31.12.2052) secondo il piano di gestione presentato.
Piuttosto, ed al fine di esitare il quesito sottoposto, l’attenzione sarebbe dovuta essere appuntata sul Piano di Gestione attraverso cui il socio operativo ha espresso la propria /(visione” circa la gestione del servizio diportistico per tutta la durata della società ed al fine di perseguire l’interesse pubblico (cfr. Plano di Gestione).
Detto In estrema sintesi, dunque, il rispetto delle regole dell’evidenza pubblica risulta soddisfatto in ragione della selezione del soggetto privato che ha dimostrato di assicurare Il migliore sfruttamento del bene demaniale (piano dì gestione) secondo le modalità operative prescelte dall’amministrazione (società mista) e per tutta la durata della società stessa (31.12.2052).
(omissis)
Né può ritenersi che la procedura di scelta del socio operativo risulti violativa del principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento, laddove si consideri che gli atti di gara (cui è stata data massima pubblicità anche attraverso la pubblicazione In GUCE) già contemplavano l’Ipotesi di ultrattività della società di gestione- cosl come della scelta del socio- in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima in parte qua gli stessi:
(omissis)
C) Sotto altro, ma concorrente, profilo si rappresenta all’amministrazione regionale che, massimamente alla luce della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Forio a monte della costituzione della società mista, si può ritenere che la proroga della concessione demaniale al 31.12.2020, ai sensi dell’articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, che ha novellato l’articolo l, comma 18, del D.L. n. 194/2009, si estenda anche all’autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav.
E tanto, per una pluralità di considerazioni.
C.l) In primo luogo, perché alla luce del costante orientamento giurisprudenziale “le autorizzazioni ex. art. 45 bis codice delta navigazione accedono al titolo principale e ne seguono la sorte, sempre che ovvlamenteJ non siano intervenute vicende che legittimino Interventi in autotutela o perché il concessionario si determini nel senso di un esercizio in proprio delle relative facoltà” (cfr. in terminis Tar Lazio, Latina, sez. l, 13.04.2011, n.338).
(omissis)
Non si tratta, a ben vedere, di una proroga del contratto di gestione, ma di un suo prolungamento temporale conseguente alla maggiore durata ex lege delle concessioni demaniali presupposte.[ … ]
(omissis)
Da tanto ne discende, coerentemente alla normativa di riferimento, che – al fine di salvaguardare gll investimenti programmati- alla proroga delle concessioni demaniali consegua in via automatica anche Il naturale allungamento del termine di durata dell’autorizzazione ex art. 45 bis.
laddove, come nel caso di specie, Il concessionario abbia prescelto l’affidamento a terzi quale soluzione per il perseguimento di interessi oltre che economici anche pubblicistici.
E tanto, maxime laddove si consideri come nel caso di specie:
a) Il contratto di affidamento con la società Marina del Raggio Verde s.r.l. è stato stipulato il 24.02.2011 ovvero solo 10 mesi prima della scadenza della concessione, in spregio di qualsivoglia previsione economico/finanziarla ipotizzata;
b) Risulta ancora in corso la seconda fase di intervento di riqualificazione dell’intera area portuale;
c) l’amministrazione regionale, ad oggi, non ha ancora esitato l’istanza prot. n. 18655 del 23/05/2013 e successivi solleciti e integrazioni prot. n. 20480 dell’ll/06/2013 e prot. n. 27308 del 22/08/2013, tesa alla variazione della concessione demaniale n. 135/08 e ss.mm. ii., funzionale al completamento della Il fase di intervento;
d) ad oggi non risulta ancora né ammortizzato né completato l’Investimento programmato,
Alla luce di tanto, si sollecita la favorevole conclusione del procedimento avviato con le Istanze prot. 10440/2013 e prot. 20480/2013 e successiva comunicazione prot. 26737 del 13.08.2013 e prot. 35386/2015, tese alla proroga dell’autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. alla società Marina del Raggio Verde s.r.l. fino al3l.12.2020.»

Basterà questo lungo escursus a convincere la Iasuozzo? Lamonica è stato convincente? Lo sapremo nei prossimi giorni.
@gadmeischia

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