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giovedì, Aprile 25, 2024

Per la caserma della Forestale il processo è quasi prescritto

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E’ comparso in aula il maresciallo della Guardia di Finanza che indagò su delega della procura della Repubblica. Imputati Giosi Ferrandino, Silvano Arcamone, il titolare dell’impresa Domenico Parracino, la funzionaria Nicoletta Liviana Buono e Donato Carlea, provveditore alle Opere pubbliche della Campania. Le ipotesi di reato vanno dall’abusivismo edilizio alla violazione paesistica, distruzione delle bellezze naturali, falso ideologico

Il processo per la costruzione della caserma del Corpo Forestale dello Stato a Casamicciola è ripreso, però dinanzi ad altro giudice. Si ricomincia con l’escussione di quei testi che già avevano deposto per chiarire le procedure che portarono alle varie autorizzazioni che vennero emanate dall’allora Amministrazione comunale, dal Provveditorato alle opere pubbliche che finanziò in parte l’opera. In un territorio in presenza di una macchia mediterranea con l’abbattimento di decine di alberi. Il tutto in un concerto di conferenze dei servizi a cui presero parte i vari enti interessati. Si riannodano le file di un processo che è destinato a concludersi senza vincitori e vinti. Con una bella prescrizione per tutti i reati che sono riportati nel decreto che dispone il giudizio. E di questo ne dovranno tener conto il pubblico ministero e i difensori degli imputati, che sono l’ex sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino, attuale primo cittadino di Ischia; il responsabile dell’Ufficio tecnico Silvano Arcamone, anche lui nel frattempo a ricoprire lo stesso incarico ad Ischia; Domenico Parracino, legale rappresentante della società che si aggiudicò i lavori; Nicoletta Liviana Buono, funzionaria e che era titolare del procedimento in quanto in forza al Provveditorato delle Opere interregionali; ed infine Donato Carlea, massimo rappresentante in Campania dell’Ufficio opere pubbliche.
Varie sono le contestazioni per le quali si è “realizzato” questo processo che in un particolare momento delle indagini ebbe una risonanza mediatica anche nazionale. Già oggi possiamo dire senza ombra di dubbio che il reato contestato a tutti per abuso edilizio è da ritenersi “defunto”: «Per aver ciascuno con le condotte di seguito indicate Carlea Donato provveditore interregionale alle Opere pubbliche, quale committente e mediante la condotta di cui alla violazione delle bellezze naturali; Parracino Domenico rappresentante legale della società ING Lombarci & C. Costruzioni edilizie srl quale esecutore dei lavori, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi; Buono Liviana Nicoletta, responsabile del provvedimento presso il Provveditorato delle Opere pubbliche; Ferrandino Giuseppe quale sindaco del comune di Casamicciola e Arcamone Silvano, dirigente tecnico del comune di Casamicciola. Questi ultimi tre, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, perché a conoscenza: che la particella n. 9 del foglio 4, ove doveva posizionarsi la costruenda caserma del Corpo Forestale dello Stato, era differente dalla particella 1 foglio 4 su cui era stato concesso il diritto di superficie al Ministero dell’agricoltura e foreste, per la realizzazione della suddetta caserma; che sul bosco insistente sulla particella n. 9 foglio 4 vigeva un vincolo assoluto ad uso legnatico a favore dei cittadini del comune di Casamicciola; omettendo dolosamente di rappresentare siffatti impedimenti al compimento dell’opera anzi intimando al geometra Conte Francesco di predisporre e depositare in luogo della particella n. 1 il frazionamento della particella 9; iniziato, continuato ed eseguito in assenza del permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo le seguenti opere: disboscamento di alberi insistenti sull’area sia presso il Bosco della Maddalena di Casamicciola costituente la particella 9 del foglio 4 e, segnatamente, di sette pini di alto fusto in data 12.10.2009 ed in prosieguo di ulteriori alberi con posa in opera di cantiere e colata cementizia a predisposizione dei primi due piani del costruendo immobile».
Così come pure quello paesistico con la modifica adottata dalla sentenza della Corte Costituzionale: «Per aver eseguito nelle qualità di cui al reato urbanistico e con le condotte già descritte le opere già elencate nell’area del comune di Casamicciola Terme Bosco della Maddalena, sottoposto a vincolo paesistico ambientale – e dichiarato di notevole interesse pubblico – in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge n. 42/2004».
E in egual misura per l’ipotesi di distruzione delle bellezze naturali: «Per avere, nelle qualità già elencate, le opere di cui alla contestazione urbanistica, distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi, soggetti alla speciale protezione dell’autorità così come prescrive il decreto legislativo n. 42/04».
Resta da calcolare i termini di prescrizione per le altre due ipotesi, la prima per una presunta induzione in falso ideologico contestata a Ferrandino, Arcamone e Buono. Per una nota del maggio del 2009. Qui il giudice dovrà calcolare se esistono rinvii causati per impedimento della difesa o degli imputati. A memoria pare che non ce ne siano: «Perché nelle rispettive loro qualità e segnatamente pur essendo a conoscenza: che la particella n. 9 del foglio 4, ove doveva posizionarsi la costruenda caserma del Corpo Forestale dello Stato, era differente dalla particella 1 foglio 4 su cui era concesso il diritto di superficie al Ministero dell’agricoltura e foreste per la realizzazione della suddetta caserma. Omettendo dolosamente di rappresentare siffatti impedimenti al compimento dell’opera, anzi intimando al geometra Conte Francesco di predisporre e depositare in luogo del frazionamento della particella 9 quello della particella 1 traevano in inganno sull’esatta ubicazione dell’opera di cui trattasi Carlea Donato, provveditore interregionale delle Opere pubbliche della Campania e Molise che adottava con nota del 7.5.2009 con la quale si attestava la conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera, basato, tra l’altro, sul falso presupposto che la stessa sarebbe sorta sulla particella su cui era stato concesso il diritto di superficie al Ministero dell’agricoltura e foreste, fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità».
Il solo provveditore alle opere pubbliche, Carlea, è accusato di falso ideologico per aver attestato un atto ove avrebbe dichiarato la sussistenza di tutte le condizioni per procedere al finanziamento e all’inizio dei lavori: «Perché agendo nella qualità di provveditore alle Opere pubbliche, nell’esercizio delle sue funzioni, attestava falsamente nella nota del 7.5.2009 al Comune di Casamicciola, ente competente al rilascio della concessione edilizia, e ai molteplici amministratori statali tra cui la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ente preposto alla tutela paesistico territoriale, secondo il quale: “l’approvazione dei progetti nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza dei servizi – scrive Carlea – sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell’ambito della conferenza di servizi, l’amministrazione statale procedente, di intesa con la Regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero della Regione interessata, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616”.
Che si era raggiunta l’intesa Stato-Regione (necessaria per la conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera) non corrispondente al vero stante la mancanza di un atto di intesa con l’ente Regione, fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità».
La difesa del dirigente dello Stato non punta alla prescrizione, ma ad un’assoluzione piena avendo il Carla per questa vicenda casamicciolese subito dei contraccolpi con l’allontanamento dalla carica di responsabile della Campania.
Il maresciallo della Guardia di Finanza Varlese che operava ad Ischia ha comunque chiarito nell’udienza di ieri che «l’attività è iniziata su delega della Procura, la quale chiese di verificare la liceità dei lavori che si stavano svolgendo in quel di Casamicciola. Le indagini ci condussero a valutare una missiva della Soprintendenza di Napoli, che aveva inviato un atto di diffida a coloro che erano responsabili a non iniziare i lavori perché sprovvisti di regolare autorizzazione. Eravamo nel 2009. Siamo andati a verificare sui luoghi cosa realmente era stato realizzato e se erano in corso. E ci imbattemmo nella famosa particella n. 9 posizionata all’interno del Bosco della Maddalena. Solo in una fase successiva ci giunse una segnalazione secondo la quale erano in corso dei lavori per realizzare le fondamenta. Il 12 ottobre del 2009 vennero tagliati alberi di alto fusto e su nostra iniziativa ponemmo l’area sotto sequestro. La Procura a quel punto ci chiese acquisire altri atti e di verificare su cosa basava l’intesa tra Stato e Regione. Nell’acquisire la documentazione ci soffermammo soprattutto sulla gara d’appalto e a tal proposito sentimmo a sommarie informazioni alcune persone informate sui fatti e da queste venimmo a conoscenza che qualche tempo prima erano state convocate delle conferenze dei servizi». E rispondendo ad un’ulteriore domanda del pubblico ministero ha confermato che «è sottoposta a vincolo assoluto che non consente alcun intervento. Tant’è che in uno dei verbali della conferenza dei servizi emerse che la Provincia di Napoli aveva espresso parere contrario a tale soluzione. Da questo ne scaturì che gli incontri tra i vari organismi che avevano il controllo su questa realizzazione, comportò il rallentamento se non il fallimento della conferenza dei servizi».

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