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giovedì, Marzo 28, 2024

Per difendere i nonni di Dante De Luise, il comune denunciato alla Corte dei Conti dal TAR

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L'AZIONE DEL COMUNE SECONDO IL TAR: "il comune che continua a invocare la propria condizione di ente dissestato per deresponsabilizzarsi... non solo non ha intrapreso alcuna iniziativa per riscuotere la sanzione pecuniaria (il ricorso avverso il provvedimento che l’ha applicata è stato per di più recentemente respinto da questa sezione) ma nemmeno si è attivato per dar riscontro alla richiesta di accertamento di ulteriori opere abusive (che erano state anche puntualmente indicate e descritte nella diffida) e questa è un’attività che rientra tra i compiti istituzionali del comune e non implica certo la necessità di risorse finanziarie aggiuntive...

Per proteggere i nonni di Dante De Luise, Giacomo Pascale e la sua amministrazione è stato “denunciato” dal TAR Campania alla Procura della Corte dei Conti per il possibile danno erariale per non aver eseguito la demolizione ai danni dei nonni dell’attuale consigliere comunale Dante De Luise, per non aver riscosso la multa di 20mila euro e non aver esaminato gli ulteriori abusi commessi e accertati dallo stesso TAR.

Una storia che ci permette di mostrare il vero lato del pascalesimo moderno. “Libertà Libertà” di essere filo-privati. Con Pascale, infatti, il diritto di Caterina Ciannelli è stato calpestato, più volte, così come evidenziato dalla Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo della Campania nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati: Santino Scudeller, Presidente, Davide Soricelli, Consigliere, Estensore e Carlo Buonauro, Consigliere.

Una sentenza, quella che tra poco leggeremo integralmente, che, però,  ci piace riassumere in tre paragrafi.
Il primo: “Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene che l’istanza di nomina del commissario ad acta possa essere accolta essendo evidente che la sentenza della sezione è rimasta inadempiuta e che le attività sinora poste in essere costituiscono nulla più che un mero inizio di esecuzione”.
Il secondo: “In particolare, le attività poste in essere dal comune di Lacco Ameno e dalla Soprintendenza hanno un carattere puramente interlocutorio; anzi l’esito della conferenza del 6 agosto 2019 appare persino dilatorio, dato che nessuna delle amministrazioni obbligate ha in realtà assunto alcuna concreta iniziativa per il ripristino della legalità”
Il terzo: “Tenuto infine conto dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, il Collegio manda alla Segreteria ai fini della trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania per gli accertamenti di competenza”

Tre passaggi, chiari, che evidenziano, se mai ce ne fosse bisogno, di come la politica desianizzata di Lacco Ameno non sia diversa da quella precedente.

La melina amministrativa contro il “diritto” di Caterina Ciannelli di Giacomo Pascale in favore dei nonni di Dante De Luise e di papà Pazzaria è stata un’offesa, grave, sia contro la sentenza con cui il TAR Campania aveva bastonato il comune per non aver consentito l’accesso agli atti immobile alla Ciannelli (per coprire gli interessi del futuro candidato e sostenere una fetta di elettorato) sia per aver preso in giro lo stesso Tribunale che, invece, aveva deciso diversamente.

Last but not  least, va evidenziato come questa pronuncia, che accoglie in pieno la tesi difensiva dell’avvocato Alessandro Barbieri, sia rivoluzionaria per la denuncia degli enti locali alla Procura della Corte dei Conti e come colleghi un tipo di amministrazione al danno arrecato alla collettività.

Secondo il collegio, infatti, l’azione “dilatoria” messa in atto dal Comune di Lacco Ameno, rappresenta dei profili di danno erariale sia per la nomina “onerosa” del commissario ad acta, sia con la mancata azione di recupero della sanzione elevata a danno dei nonni di Dante De Luise.

In sintesi?

Il commissario ad Acta, dopo che il comune guidato da Giacomo Pascale ha fatto melina, provvederà a dare  esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 4575 del 29 marzo 2016 contro i nonni di Dante De Luise, provvederà alla riscossione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro prevista dall’articolo 31, comma 4-bis D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che i nonni di Dante De Luise non hanno ancora pagato e, con l’ausilio dei dipendenti pubblici provvederà all’accertamento e alla repressione degli ulteriori abusi edilizi commessi dai signori Rocchi e Calise e, inoltre, controllerà la verifica della osservanza delle norme disciplinanti l’attività edilizia in zona sismica.

Caro Dante, hai voglia di gridare “libertà libertà” e di parlare male del sottoscritto mentre servi ai tavoli, dalla verità non puoi scappare. E presto, quando la verità e il diritto saranno ripristinati, racconteremo della demolizione degli abusi commessi dai tuoi nonni e che il comune di Lacco Ameno non ha voluto eseguire perché doveva garantirsi i tuoi voti. Voti sporchi.

FATTO E DIRITTO: ESTRATTO DALLA SENTENZA

Con la sentenza n. 1976 del 10 aprile 2019 questa sezione ha accolto un ricorso presentato dalla signora Ciannelli e dichiarato l’obbligo del comune di Lacco Ameno, della regione Campania e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli “ciascuno per la propria parte e salve le opportune iniziative per un’azione coordinata di esse, di provvedere alla adozione delle misure necessarie ad accertare e reprimere gli abusi edilizi in contestazione, secondo quanto sopra precisato”;

a tal fine la sezione assegnava il termine di 120 giorni “tenuto conto della complessità della situazione e della necessità di un’azione coordinata delle amministrazioni intimate”;

in sostanza la sezione accoglieva un ricorso avente a oggetto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sopra intimate su una diffida con cui la ricorrente il 6 ottobre 2017 sollecitava la repressione di una serie di abusi edilizi compiuti dai signori Rocchi e Calise sull’immobile denominato “Palazzo Ciannelli” e precisamente chiedeva: “a) l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 4575 del 29 marzo 2016; b) la riscossione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro prevista dall’articolo 31, comma 4-bis D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; c) l’accertamento e la repressione degli ulteriori abusi edilizi commessi dai signori Rocchi e Calise; d) la verifica della osservanza delle norme disciplinanti l’attività edilizia in zona sismica”.

Con istanza notificata e depositata il 11 giugno 2020 la ricorrente denunciava la mancata esecuzione della sentenza, chiedeva la dichiarazione di nullità del “verbale prot. 0009276/U del 06.08.2019 di conclusione della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Lacco Ameno e di tutte le determinazioni ivi contenute contrastanti con il giudicato, nonché della nota prot. 0003185/U del 01.04.2020 del Comune di Lacco Ameno, per violazione e/o elusione del Giudicato” e la nomina di un commissario per l’adozione dei “provvedimenti necessari ad accertare e reprimere gli abusi edilizi così come ordinato nella sentenza n. 1976/2019”.

La trattazione era inizialmente fissata alla camera di consiglio del 29 giugno 2020; la sezione con ordinanza collegiale n. 2704 del 29 giugno 2020 riteneva che l’istanza depositata – qualificata da parte ricorrente come “istanza di nomina di un commissario ad acta” – costituisse in realtà un vero e proprio ricorso per l’ottemperanza contenente una pluralità di domande; di conseguenza la trattazione del ricorso era differita alla camera di consiglio del 9 ottobre 2020 al fine di garantire il rispetto dei termini a difesa.

Alla camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda avente a oggetto la declaratoria di nullità e ha insistito per l’accoglimento della sola istanza di nomina del commissario ribadendo che la sentenza della sezione non è stata eseguita.

Ciò premesso, va rilevato che a seguito della sentenza della sezione il comune di Lacco Ameno si attivava e: a) in data 3 settembre 2019 comunicava ai signori Rocchi e Calise la chiusura del procedimento relativo a una istanza di condono presentata in data 12 aprile 1986 (si tratta della procedura di condono cui i controinteressati facevano riferimento nelle difese articolate nella precedente fase processuale); b) in data 6 luglio 2019 indiceva una conferenza di servizi per adottare le misure occorrenti alla esecuzione della sentenza della sezione; la conferenza di servizi si teneva il 6 agosto 2019 (senza la partecipazione della regione Campania che, pur invitata, non inviava un proprio rappresentante); in tale sede il comune, facendo presente di non disporre di risorse per eseguire gli interventi necessari chiedeva alla soprintendenza di assumere la responsabilità di eseguite gli interventi sostitutivi previsti dall’articolo 27, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; la soprintendenza si “riservava” di richiedere al ministero l’assegnazione delle risorse occorrenti (non è quindi precisa l’affermazione della memoria depositata dal comune il 20 giugno 2020 secondo cui la soprintendenza si sarebbe dichiarata competente ad eseguire gli interventi necessari al ripristino con impegno a richiedere le risorse occorrenti al ministero).

Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene che l’istanza di nomina del commissario ad acta possa essere accolta essendo evidente che la sentenza della sezione è rimasta inadempiuta e che le attività sinora poste in essere costituiscono nulla più che un mero inizio di esecuzione.

In particolare, le attività poste in essere dal comune di Lacco Ameno e dalla soprintendenza hanno un carattere puramente interlocutorio; anzi l’esito della conferenza del 6 agosto 2019 appare persino dilatorio, dato che nessuna delle amministrazioni obbligate ha in realtà assunto alcuna concreta iniziativa per il ripristino della legalità:

a) non il comune che continua a invocare la propria condizione di ente dissestato per deresponsabilizzarsi, in contrasto con quanto espressamente statuito dalla sentenza n. 1976 del 2019; e al riguardo va nuovamente rilevato e stigmatizzato che il comune non solo non ha intrapreso alcuna iniziativa per riscuotere la sanzione pecuniaria (il ricorso avverso il provvedimento che l’ha applicata è stato per di più recentemente respinto da questa sezione) ma nemmeno si è attivato per dar riscontro alla richiesta di accertamento di ulteriori opere abusive (che erano state anche puntualmente indicate e descritte nella diffida) e questa è un’attività che rientra tra i compiti istituzionali del comune e non implica certo la necessità di risorse finanziarie aggiuntive;

b) non la regione Campania, che nemmeno ha partecipato alla conferenza;

c) non la soprintendenza che non ha assunto alcun concreto impegno, essendosi il suo rappresentante semplicemente riservato di chiedere al ministero l’assegnazione di risorse (ma ormai è trascorso oltre un anno e non è stato chiarito nemmeno se la richiesta di fondi sia stata formulata).

In questa situazione quindi non resta al Collegio che disporre l’immediata nomina di un commissario che si sostituirà a ciascuna delle tre amministrazioni inottemperanti al fine di dare un completo riscontro a quanto richiesto con la diffida della ricorrente; il commissario è nominato nella persona del Provveditore Regionale alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia, Basilicata (con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale) con il mandato di provvedere sulla diffida della ricorrente ponendo in essere le attività necessarie (anche utilizzando ove necessario le strutture organizzative degli enti inottemperanti) e adottando i provvedimenti consequenziali; allo scopo egli si sostituirà al comune di Lacco Ameno, alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e alla Regione Campania utilizzando le rispettive strutture organizzative (che sono quindi obbligate a prestare all’ausiliario del giudice a sua richiesta le risorse umane e strumentali occorrenti).

Il compenso del commissario è posto a carico in solido sulle amministrazioni inottemperanti e sarà liquidato dalla sezione su richiesta del commissario che documenterà attività svolta e spese sostenute.

Tenuto infine conto dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, il Collegio manda alla Segreteria ai fini della trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania per gli accertamenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta nei termini indicati in parte motiva.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria ai fini della trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania.

1 COMMENT

  1. In effetti perché un comune che dice sempre di non avere soldi non riscuote le multe che ha verbalizzato ? Nel caso specifico dovrebbero riscuotere 20.000 euro che farebbero comodo alle casse comunali che stanno sempre a piangere !!!

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