Gaetano Di Meglio | Il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale il 18 giugno ha adottato l’ordinanza n. 36 per la disciplina dell’attività balneare, aggiornando le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti alla luce di quanto disposto dalla ordinanza adottata a marzo dal comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia in materia di sicurezza balneare.

Ma il giorno successivo ne ha adottato una seconda ad integrazione e rettifica, «ritenuto necessario apportare opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’esercizio dell’attività balneare nel territorio del Comune di Lacco Ameno in conformità alla normativa vigente e alla consolidata giurisprudenza in materia».
In cosa consiste la modifica? Dall’art. 2, relativo alla “Prescrizione sull’uso delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione” è sparita la voce alla lettera g), che disponeva il divieto di «Condurre e/o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola. Tale divieto, avendo finalità ispirate ad una inderogabile esigenza di tutela della salute pubblica, ha carattere permanente». Venivano escluse dal divieto le unità cinofile e i cani guida per non vedenti, come anche i cani utilizzati dalle forze di polizia. A seguito della modifica, sarà possibile portare in spiaggia gli amici a quattro zampe. Il “Barone” si è reso conto evidentemente che si trattava di una ingiustificata limitazione eccessiva e discriminante, che gli avrebbe inimicato in particolare i possesso di di cani. E da “permanente”, il divieto è diventato inesistente…
Per il resto le disposizioni sono rimaste invariate. All’art. 1 viene indicato: «La stagione balneare è compresa tra il lunedì precedente la domenica delle Palme ed il 31 ottobre di ogni anno. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari – la cui attività deve iniziare entro il 30 giugno e terminare non prima del 1 settembre – i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d’inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi», mentre negli altri giorni si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica con la dicitura: “Attenzione Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”». Analogo adempimento da parte del Comune per le spiagge libere.
L’art. 2, come riportato, detta la “Prescrizione sull’uso delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione”. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione è vietato lasciare natanti in sosta, ad eccezione di quelli destinati al noleggio autorizzati e alle operazioni di assistenza e salvataggio; lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature. Vietati altresì il campeggio, il transito e la sosta con qualsiasi tipo di veicolo, così come praticare qualsiasi gioco (anche negli specchi acquei antistanti).
SENZA SOCCORSO CHIUSURA DEGLI STABILIMENTI
L’ordinanza sindacale vieta anche i suoni “molesti”, ovvero l’elevato volume di apparecchi di diffusione sonora, il cui utilizzo è precluso dalle ore13:00 alle ore17:30. L’esercizio di attività, l’organizzazione di manifestazioni e spettacoli pirotecnici devono essere autorizzate. Divieto assoluto per l’accensione di fuochi e l’utilizzo di acqua scooter negli specchi d’acqua destinati alla balneazione.
L’art. 3 disciplina le aree in concessione per strutture balneari: «Le strutture balneari in concessione e le spiagge libere sono aperte al pubblico per la balneazione, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, mentre l’apertura, per gli altri servizi offerti, può essere prolungata fino al tramonto». Ulteriore prolungamento per le attività di ristorazione.
Importante: «Durante l’orario di apertura i singoli concessionari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti secondo le disposizioni contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare n. 38/2025 e s.m.i. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia». Infatti «ove non risulti assicurato tale servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, si procederà alla chiusura d’autorità della struttura fino all’accertamento del ripristino del servizio».
Indicate anche le distanze minime tra gli ombrelloni: metri 2,50 tra le file e metri 2 tra ombrelloni della stessa fila. Vietato qualsiasi tipo di recinzione.
L’art. 4 reca la disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e vieta l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
Infine, all’art. 5, viene prescritto che «qualora i concessionari di stabilimenti, balneari intendano realizzare corridoi di lancio nell’ambito degli specchi acquei antistanti la concessione, devono attenersi alle prescrizioni di cui all’ordinanza di sicurezza balneare n. 38/2025 e s.m.i.».
Per i contravventori la sanzione pecuniaria va da 25 a 500 euro.