sabato, Novembre 15, 2025

Opposizione comunale… e se Giosi ha sbagliato la nomina?

Il Comune di Casamicciola ha depositato con mesi di ritardo l’opposizione alla richiesta di archiviazione dei pm sulla tragedia del 26 novembre 2022. Nel comunicato parla di “dovere morale” e di “battaglia per la verità” quasi due mesi dopo il termine previsto dalla legge

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La giunta ha affidato il mandato a due avvocati quando la legge ne consente soltanto uno…

Come vi abbiamo raccontato ieri, il Comune di Casamicciola, con un ritardo enorme, ha presentato la propria opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dai pubblici ministeri Castaldo e Canale per i noti fatti del 26 novembre 2022. Come già spiegato, tuttavia, l’ente termale non ha rispettato i termini previsti per depositare l’opposizione – venti giorni a partire dallo scorso 1° luglio – attendendo invece fino al 4 settembre per decidere. Un ritardo che restituisce la cifra di questa scelta e che caratterizza l’intero approccio con cui il Comune ha gestito la vicenda. Ma non è tutto.

Ieri, come se fossimo tutti “utili idioti”, il Comune di Casamicciola ha diffuso anche un comunicato stampa che merita di essere letto con attenzione. Vi si legge: «Il Comune di Casamicciola Terme non condivide la richiesta di archiviazione per l’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica a seguito della frana del 26 novembre 2022 e si opporrà formalmente a un’iniziativa che l’amministrazione in carica considera la pietra tombale nella ricerca della verità su quella tragedia». Già, una “pietra tombale” scritta nero su bianco dopo quasi due mesi. Se le parole contenute in questo comunicato fossero state vere, ne avremmo parlato entro il 21 luglio, non il 5 settembre.

Proseguendo nella lettura: «Al netto di qualsiasi strumentalizzazione, l’ente comunale non poteva restare impassibile anche per le numerosissime sollecitazioni ricevute dai cittadini di Casamicciola e dai parenti stessi, che ritengono palesemente ingiusta la decisione della Procura di Napoli finalizzata all’archiviazione: i casamicciolesi hanno chiesto agli amministratori di affiancarli e sostenerli in una battaglia che mira ad un solo obiettivo, conoscere tutta la verità di un evento che ha cancellato 12 vite ed ha devastato ampie aree del nostro paese».

Eppure, il Comune di Casamicciola è stato ritualmente riconosciuto come trentaduesima parte offesa nel procedimento penale e aveva tutte le facoltà di legge per opporsi alla richiesta dei pm. Perché allora attendere le “numerosissime sollecitazioni dei cittadini”? Bastava semplicemente presentare opposizione, come hanno fatto i parenti delle vittime, che per giunta si sono pagati da soli l’avvocato.

Il comunicato prosegue: «Opporsi all’archiviazione è un dovere morale ma pure un segnale, chiaro ed inequivocabile, affinché ognuno faccia fino in fondo la sua parte per accertare cosa è accaduto quella notte al di là di ogni ragionevole dubbio o convinzione ed individuare le eventuali responsabilità di una tragedia che ha segnato per sempre la storia di Casamicciola Terme». Per le ragioni che abbiamo appena esposto, anche questa parte della nota si può tranquillamente derubricare a bugia.

Veniamo ora al punto sostanziale. Come già anticipato ieri, la giunta di Casamicciola Terme ha nominato due avvocati per curare l’opposizione: Gennaro Tortora e Alfredo Sorge. Non è nostra intenzione entrare nel gioco delle amicizie e delle conoscenze, ma porre una domanda che, forse, è ancora più seria.

La questione non è semplice, ma cerchiamo di chiarirla. Il Codice di procedura penale stabilisce che la “parte offesa” – in questo caso il Comune – non è un soggetto processuale equiparabile all’imputato o al pubblico ministero, ma gode di alcune facoltà che le permettono di partecipare al procedimento. Tra queste, vi è la possibilità di farsi assistere da un difensore. L’articolo di riferimento è il 101 c.p.p., che rinvia all’articolo 96 c.p.p., il quale consente all’indagato o all’imputato di nominare un difensore di fiducia. La stessa disciplina si applica alla parte offesa.

C’è però una differenza cruciale: la parte offesa non può nominare più difensori contemporaneamente, mentre l’imputato può averne fino a due (art. 96, comma 2, c.p.p.). La ratio sta nel diverso ruolo processuale: l’imputato, gravato da un’accusa penale, può avere necessità di una difesa articolata su più fronti; la parte offesa, invece, non ha questo bisogno. Dunque, quando presenta opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.), lo può fare soltanto tramite l’unico difensore nominato.

L’opposizione deve essere sottoscritta dall’avvocato, non dalla parte offesa. Ciò significa che, se si vuole cambiare legale, occorre revocare la precedente nomina e depositarne una nuova. Non è possibile avere due difensori contemporaneamente, come accade invece per l’imputato.

E allora, come si concilia questa regola con la delibera di giunta che incarica due avvocati per rappresentare il Comune davanti al GIP? Uno dei due, inevitabilmente, sarà pagato per non poter avere alcun ruolo effettivo. Se così fosse, ci troveremmo davanti a un evidente danno erariale.

Ma, soprattutto, alla luce delle dichiarazioni roboanti contenute nel comunicato comunale, sorge un interrogativo sulla qualità amministrativa di questa scelta. La domanda è legittima: la parte offesa può avere due difensori? Forse no. E allora, quel “dovere morale” sbandierato dal Comune non solo è arrivato con estremo ritardo, ma rischia di essere stato esercitato persino in modo sbagliato.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

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